Deliberazione n. 751 del 27/11/2024
Provvedimento del 27 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Facebook, Instagram, Telegram e TikTok senza consenso. Le misure disposte mirano a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a prescriverne, se acquisito in chiaro, la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento ha natura di ratifica ex post dell’intervento d’urgenza, adottato dal Garante entro i termini previsti per i casi di revenge porn.
ratifica urgente nei confronti di facebook, instagram, telegram e tiktok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica urgente di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, nella seduta del 27 novembre 2024, i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il procedimento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini o video, o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme indicate. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni anche da minori ultraquattordicenni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente competente ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 564, 565 e 566 del 25 novembre 2024. Le misure hanno imposto ai gestori delle piattaforme di:
- adottare immediatamente ogni misura idonea a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità con cui la conservazione viene effettuata.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Il Garante, preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando quindi l’efficacia delle misure preventive adottate per impedire la circolazione del materiale segnalato.
Profili pratici per i destinatari
Il provvedimento ribadisce l’operatività della procedura d’urgenza prevista per i casi di revenge porn e l’obbligo per le piattaforme digitali destinatarie di intervenire rapidamente per bloccare la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati come privati. In particolare, emerge la necessità di predisporre canali interni di ricezione e gestione tempestiva delle richieste del Garante, nonché procedure tecniche per la rimozione/blocco e per l’eventuale conservazione probatoria dei contenuti in modo da minimizzare l’identificabilità degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. La segnalazione riguardava registrazioni audio, immagini o video, o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 564-566 del 25 novembre 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 27 novembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati dal dirigente competente il 25 novembre 2024. La ratifica riguarda i destinatari Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, confermando quindi le misure dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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