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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25927/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) in due distinti episodi: capo A) presunto allontanamento dal Comune di Catania il 30 marzo 2017; capo B) presunta 'associarsi abitualmente' con un pregiudicato (cognato Liotta) il 22 gennaio 2017 e in altra occasione. Il ricorrente deduceva: 1) carenza e vizio di motivazione e insufficienza della prova circa la presenza nel Comune di Valverde (capo A), con riferimento all'identificazione effettuata dalla polizia giudiziaria e all'assenza di esame testimoniale; 2) inesistenza dell'elemento dell'abitualità per la contestazione di associazione abituale (capo B), richiamando orientamenti giurisprudenziali che richiedono pluralità e serialità di contatti; 3) vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Pubblico Ministero in Cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio del capo B perché il fatto non sussiste e l'inammissibilità del resto; la difesa ha chiesto l'accoglimento totale del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo (capo B) ritenendo che non sussistesse prova sufficiente dell'abitualita della frequentazione con il pregiudicato: il primo episodio (22 gennaio 2017) dimostrava una complicità operativa, ma il secondo fatto (30 marzo 2017) non documentava un incontro o una seria continuità di rapporti tra i due, per cui manca il requisito della serialità/assiduità richiesto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio quanto al capo B perché il fatto non sussiste. Il resto del ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto comprovata la violazione relativa al capo A (allontanamento dal Comune di Catania) sulla base delle risultanze di polizia giudiziaria e della documentazione, e ha ritenuto inammissibile il terzo motivo relativo alla contestazione sulla misura della pena e sulle attenuanti generiche. In conseguenza è stata rideterminata la pena eliminando la quota riferibile al capo B; la ricostruzione riportata nella decisione porta a una pena definitiva rideterminata in anni 1 e mesi 8 di reclusione (applicando gli aumenti e le diminuzioni indicate nella motivazione).

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 75, comma 2

    Norma che sanziona la violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale, tra cui il divieto di allontanarsi dal comune e il divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati; applicata per contestare i due episodi imputati a Giordano.

  • codice di procedura penale, art. 192, commi 1-3

    Richiamato in relazione ai limiti e ai criteri di valutazione delle prove e delle presunzioni, soprattutto in tema di identificazione personale e onere della prova.

  • codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    Richiamato fra i punti di doglianza del ricorrente in relazione alla motivazione e alla valutazione delle prove in sede di impugnazione.

  • Costituzione, art. 111, comma sesto

    Invocato per rilevare profili di tutela del giusto processo e della valutazione delle prove nelle fasi del giudizio.

  • ordinamento giudiziario, art. 65

    Citando principi dell'ordinamento giudiziario in rapporto alle garanzie processuali e alla corretta formazione della prova.

  • codice penale, art. 133 e art. 132

    Richiamati in relazione ai criteri di determinazione della pena e alla critica sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

  • cod. pen., art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la loro riconoscibilità è valutazione di merito non sindacabile se adeguatamente motivata.

  • codice di procedura penale, art. 620, lett. i)

    Predisposizione che consente alla Cassazione, in caso di annullamento senza rinvio per insufficienza di prova, di rideterminare la pena eliminando la parte relativa al capo annullato; utilizzata per la rideterminazione della pena dopo l'annullamento del capo B.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1 n. 7190/2021; Sez. 2 n. 19619/2014; Sez. n. 14149/2020 e altre richiamate)

    Giurisprudenza richiamata per i principi sull'onere della prova, sulla 'doppia conforme' motivazione delle sentenze e, in particolare, sugli elementi necessari a configurare il reato di 'associarsi abitualmente' (richiesta di pluralità, serialità/assiduità di contatti e valutazione delle modalità della frequentazione).

Massime di principio

  • Per la violazione del divieto di allontanarsi dal comune imposto dalla sorveglianza speciale la prova della presenza in territorio diverso può essere fondata su atti di polizia giudiziaria e comunicazioni di notizia di reato; se l'accertamento è adeguatamente documentato e la misura era a conoscenza dell'interessato, il dolo generico è sufficiente.
  • Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 relativo al divieto di "associarsi abitualmente" richiede, oltre a incontri, una abitualità o serialità dei contatti: non basta un unico episodio isolato o due incontri privi di elementi che attestino continuità, programmazione o stabilità della frequentazione.
  • Le presunzioni dedotte da circostanze (es. presenza nello stesso comune in giorni diversi, proprietà di vettura intestata a familiare) devono essere sorrette da elementi concreti che indichino effettiva associazione abituale; la mera congerie di fatti occasionali può non essere sufficiente.
  • La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è, in larga parte, un apprezzamento di merito del giudice e non è agevolmente sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e non contraddittoria.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio quando accerta l'insussistenza del fatto e può, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., rideterminare la pena eliminando la porzione riferibile al capo annullato; pertanto, in caso di accoglimento parziale del ricorso, è possibile ottenere l'eliminazione della contestazione non provata e la conseguente ricalcolazione della pena.

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