Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10946/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/05/2024 che aveva applicato una misura custodiale per reati ex artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Il riesame proposto è stato dichiarato inammissibile perché nei confronti dello stesso titolo cautelare era già pendente un precedente ricorso ex art. 309 c.p.p., promosso da un difensore il cui mandato era stato ritenuto non legittimo; tale prima impugnazione era stata portata in Cassazione e quindi ancora pendente al momento della presentazione del secondo riesame. La difesa ha contestato l'inammissibilità sostenendo che la pendenza del primo gravame riguardava una questione processuale (legittimazione del mandato) e non questioni di merito, perciò non poteva precludere un nuovo riesame.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile il principio che impedisce la contemporanea pendenza di più impugnazioni incidentali dirette a contestare lo stesso titolo cautelare con le medesime ragioni (divieto di 'bis in idem' processuale desumibile anche dall'art. 649 c.p.p.). Anche se la prima impugnazione verteva su un vizio processuale, la sua pendenza avrebbe potuto determinare la contestuale pendenza di due giudizi incidentali sullo stesso provvedimento, con rischio di conflitto tra valutazioni di merito; pertanto la seconda impugnazione è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Le norme sono indicate come le fattispecie di reato che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare; non oggetto diretto della decisione sul tema di ammissibilità, ma contesto materiale del titolo cautelare impugnato.

  • codice di procedura penale

    Previsione dell'istituto del riesame ex art. 309 c.p.p.; il primo ricorso ex art. 309 presentato è rimasto pendente in Cassazione e ciò ha inciso sull'ammissibilità del successivo riesame proposto per lo stesso titolo.

  • codice di procedura penale

    art. 96, comma 2 (e richiamo al comma 3)

    La questione riguardava la legittimazione al conferimento del mandato al difensore (mandato proveniente da un prossimo congiunto). La valutazione sulla regolarità del mandato ha condotto all'inammissibilità del primo riesame, fatto oggetto di gravame in Cassazione.

  • codice di procedura penale

    Articolo richiamato in chiave sistematica per desumere il divieto di riproporre più volte la stessa domanda; dalla sua interpretazione la Corte trae il principio che impedisce la pendenza contemporanea di più impugnazioni incidentali aventi ad oggetto lo stesso titolo cautelare.

  • codice di procedura penale

    Richiamato per analogia: non è consentito istare ex art. 299 per revoca di misura sulla base di argomenti identici già esaminati, a conferma del divieto di ripetizione delle stesse ragioni cautelari.

  • decisioni costituzionali e di legittimità

    C. cost. n. 318/2001, n. 39/2002; S.U. n. 34655 del 28/06/2005 (Donati); Cass. Sez. 3, n. 23371/2016 (Sacco); Sez. 5, n. 29627/2014 (P.); Sez. 1, n. 20297/2010 (De Simone)

    Giurisprudenza citata a fondamento del principio secondo cui non è ammessa la contemporanea pendenza di più procedimenti incidentali o impugnazioni dirette a contrastare lo stesso provvedimento cautelare, per evitare conflitti tra valutazioni di merito e assicurare funzionalità del sistema processuale.

Massime di principio

  • Non è ammessa la proposizione di un secondo riesame incidentale avente ad oggetto lo stesso titolo cautelare e basato sulle medesime ragioni mentre una prima impugnazione relativa allo stesso provvedimento è già pendente; la pendenza del primo gravame preclude il secondo per evitare il 'bis' processuale e potenziali conflitti decisori.
  • La natura processuale (es. contestazione della legittimazione del difensore) della prima impugnazione non elimina l'effetto preclusivo della sua pendenza: anche questioni preliminari possono bastare a impedire la proposizione contemporanea di un nuovo incidente sullo stesso titolo.
  • Se si vuole proporre un nuovo riesame dopo un primo grave pendente, è consigliabile o rimuovere la pendenza (ritirare l'impugnazione precedente) o attendere la definizione del primo gravame; in alternativa, proporre un'impugnazione fondata su ragioni realmente diverse e non sovrapponibili a quelle già dedotte.
  • La rinotifica del provvedimento e il nuovo conferimento del mandato al difensore possono giustificare la proposizione di un riesame, ma non eliminano automaticamente l'inammissibilità se permane un gravame precedente sullo stesso titolo.
  • Prassi consigliata per il difensore: verificare l'assenza di impugnazioni pendenti sullo stesso atto prima di promuovere un nuovo incidente; in caso di pendenza, valutare il ritiro dell'atto precedente o attendere la decisione per evitare condanne per spese e rigetto per inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.