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Legge

L.R. Lazio 20/2003

Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 20/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio interventi per promuovere la cultura cooperativa e sostenere imprese cooperative e loro consorzi, tramite contributi e altre misure nei limiti degli aiuti di Stato. Prevede piani triennali e annuali, consulta regionale, e un fondo di spesa aggiornato al bilancio 2022-2024. Restano abrogati nucleo di valutazione, osservatorio, fondo speciale e disposizioni ormai superate.

Promozione e sostegno della cooperazione nel Lazio

Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione nel Lazio

La legge regionale del Lazio definisce un quadro di promozione e sostegno della cooperazione in attuazione dei principi costituzionali e della normativa regionale sull’organizzazione delle funzioni. La disciplina mira a rafforzare la base produttiva, favorire lo sviluppo economico e ampliare le opportunità occupazionali nel territorio laziale.

Finalità e ambito di intervento

La Regione interviene, nel rispetto della normativa statale e comunitaria sugli aiuti di Stato, per:

  • promuovere la cultura cooperativa, anche attraverso le organizzazioni regionali del movimento cooperativo aderenti ad associazioni nazionali riconosciute;
  • sostenere progetti delle cooperative mediante contributi, anche per l’accesso al credito.

Gli interventi possono riguardare in particolare:

  • acquisizione di elementi conoscitivi sulla realtà cooperativa;
  • attività di formazione e predisposizione di sistemi informativi;
  • organizzazione di convegni, congressi ed eventi sulla cooperazione regionale;
  • qualificazione, innovazione, sviluppo e internazionalizzazione delle imprese fuori dal mercato unico comunitario;
  • utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Beneficiari dei contributi

I contributi per i progetti di sostegno alla cooperazione sono concessi, in coerenza con i piani regionali e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato, a:

  • organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate dalla legge;
  • imprese cooperative e loro consorzi iscritti all’albo nazionale degli enti cooperativi.

Sono espressamente escluse le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991.

Pianificazione regionale della cooperazione

La programmazione è articolata su due livelli:

  • piano triennale, predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la cooperazione, e presentato al Consiglio entro luglio dell’anno precedente il triennio di riferimento;
  • piani annuali di attuazione, adottati dalla Giunta dopo l’approvazione del bilancio di previsione annuale e nei limiti delle risorse disponibili.

Il piano triennale individua gli obiettivi strategici e le risorse da destinare agli interventi, in coerenza con il programma economico-sociale regionale generale, se adottato.

Il piano annuale specifica:

  • gli interventi da realizzare nell’anno;
  • gli interventi attuati direttamente dalla Regione;
  • gli interventi affidati alle organizzazioni regionali del movimento cooperativo e le relative modalità di finanziamento;
  • le risorse per contributi e i criteri di domanda, istruttoria, valutazione, concessione ed erogazione;
  • le spese ammissibili, le tipologie di contributo e gli eventuali importi massimi;
  • la cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
  • tempi e modalità di attuazione;
  • verifiche, revoche e recupero delle somme erogate.

Se entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio non è ancora stato approvato il piano triennale, la Giunta può approvare specifici piani per realizzare gli interventi previsti dalla legge.

Consulta regionale per la cooperazione

È istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di attività produttive la Consulta regionale per la cooperazione, con funzioni di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali del settore.

La Consulta:

  • formula osservazioni sul fenomeno cooperativo regionale, sotto il profilo economico e istituzionale;
  • esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano regionale per la cooperazione;
  • avanza proposte per la ripartizione del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive.

Ne fanno parte l’assessore competente, il presidente e i vicepresidenti della commissione consiliare competente, un esperto indicato dal Presidente della Giunta, un rappresentante per ciascuna organizzazione regionale del movimento cooperativo e tre dirigenti o dipendenti regionali designati.

Funzionamento della Consulta

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, dura per la legislatura ed è rinnovata entro 45 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale.

Le designazioni dei rappresentanti del movimento cooperativo devono essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza, la Consulta può essere costituita sulle designazioni pervenute, purché sia garantita la maggioranza dei componenti.

La Consulta:

  • si riunisce di norma ogni quattro mesi, o quando lo ritenga opportuno il presidente o lo richieda un terzo dei componenti;
  • è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
  • prevede, per i componenti indicati dalla legge, il compenso previsto dalla normativa regionale vigente, con esclusione dei dirigenti.

Regime transitorio

In prima applicazione, la Consulta doveva essere costituita entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

In attesa dell’adozione del piano triennale, la Giunta regionale poteva determinare obiettivi, risorse e interventi tramite un piano annuale, sentita la commissione consiliare competente.

Disposizioni finanziarie e aggiornamento del bilancio

La copertura degli oneri è oggi prevista, nel bilancio regionale 2022-2024, mediante l’istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno della cooperazione nel programma 01 della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti".

La dotazione autorizzata è pari a:

  • 200.000 euro per il 2022;
  • 800.000 euro per il 2023;
  • 1.500.000 euro per il 2024.

La copertura deriva dalla corrispondente riduzione di risorse già iscritte nel medesimo programma e destinate alle stesse finalità.

Parti abrogate o non più vigenti

Risultano abrogati o soppressi, nel testo consolidato, il nucleo di valutazione, l’osservatorio regionale per la cooperazione, il precedente fondo speciale e la disciplina originaria sull’entrata in vigore. La pianificazione e la gestione dei contributi risultano quindi affidate alla disciplina vigente dei piani triennali e annuali e alle strutture regionali competenti.

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