L.R. Lazio 17/2003
Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche, ad organismi consultivi regionali (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 17/2003 riconosce il ruolo delle associazioni di tutela dei disabili e ne garantisce il coinvolgimento nelle procedure di concertazione, consultazione e negli organismi consultivi regionali. Gli enti strumentali possono richiedere la nomina di rappresentanti di ANMIC, ENS, UIC, UNMS e ANMIL e possono stipulare convenzioni con tali associazioni per attività non riservate alla pubblica amministrazione.
Partecipazione delle associazioni dei disabili agli organismi consultivi regionali
Partecipazione delle associazioni dei disabili agli organismi consultivi regionali
La legge regionale del Lazio riconosce e valorizza il ruolo di interesse pubblico svolto dalle associazioni impegnate nella rappresentanza e tutela delle categorie di disabili. La disciplina mira a favorirne il coinvolgimento nei procedimenti e negli organismi regionali che trattano materie connesse all’integrazione sociale e alla dignità delle persone disabili.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda le associazioni richiamate dalla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58, e successive modifiche, operanti nel territorio della Regione Lazio. La loro partecipazione è prevista con riferimento alle attività regionali che presentano problematiche connesse all’integrazione sociale e all’elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali.
Coinvolgimento nelle procedure e negli organismi consultivi
La Regione Lazio assicura il coinvolgimento delle associazioni:
- nelle procedure di concertazione;
- nelle procedure di consultazione;
- negli organismi consultivi istituiti a livello regionale.
Tale coinvolgimento opera per le materie di competenza regionale nelle quali emergano questioni relative alla disabilità.
Nomina dei rappresentanti negli enti strumentali regionali
Gli enti strumentali regionali presso i quali operano organismi relativi alle materie indicate devono richiedere agli organi regionali delle associazioni la nomina di specifici rappresentanti, in relazione alle rispettive aree di tutela:
- ANMIC, per le problematiche relative all’invalidità civile;
- ENS, per le problematiche relative al sordomutismo;
- UIC, per le problematiche relative alla cecità;
- UNMS, per le problematiche relative all’invalidità per servizio;
- ANMIL, per le problematiche relative all’invalidità sul lavoro.
Convenzioni con le associazioni
Gli enti di cui sopra possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni interessate per lo svolgimento di compiti e funzioni che non siano attribuiti in via esclusiva alla pubblica amministrazione. La norma consente quindi forme di collaborazione operativa, purché nei limiti delle competenze non riservate.
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