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Legge

L.R. Lazio 19/2003

Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazine del bilancio della Regione Lazio per l'eserrcizio finanziario 2001) (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 19/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio il collocamento mirato e gli interventi di sostegno all’inserimento lavorativo delle persone disabili, istituendo programma operativo triennale, fondo regionale, conferenza permanente, servizi provinciali e procedure di accertamento. Prevede anche stanziamenti per il 2003 e abroga una precedente norma del 2001. Le parti finanziarie originarie hanno rilievo solo per l’esercizio 2003.

Diritto al lavoro delle persone disabili nel Lazio

Diritto al lavoro delle persone disabili nel Lazio

La legge regionale disciplina gli strumenti per favorire permanenza, inserimento e integrazione lavorativa delle persone disabili nel territorio del Lazio, in attuazione della legge n. 68/1999. Il provvedimento organizza interventi, servizi, coordinamento istituzionale e finanziamento delle misure di collocamento mirato.

Finalità e destinatari

La Regione persegue una politica diretta a superare emarginazione ed esclusione sociale, tutelando dignità, libertà e autonomia delle persone in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro. L’obiettivo è favorire l’inserimento lavorativo tramite servizi di sostegno e collocamento mirato. La legge si applica alle persone disabili individuate dalla legge n. 68/1999.

Interventi promossi

La Regione promuove una gamma ampia di interventi, tra cui:

  • analisi e valutazione delle potenzialità lavorative e attitudinali, anche mediante il rafforzamento e la riorganizzazione integrata degli organismi competenti;
  • banche dati, studi, ricerche e rilevazione delle opportunità occupazionali;
  • convegni, seminari e pubblicazioni per diffondere conoscenze sul mercato del lavoro per le persone disabili;
  • tirocinio, formazione e aggiornamento professionale per persone disabili e operatori del settore;
  • servizi integrati di sostegno al lavoro, come accompagnamento, tutoraggio e supporto tecnico e psicosociale;
  • semplificazione e pubblicità delle procedure amministrative del collocamento mirato;
  • rimozione di barriere architettoniche o di altra natura nei luoghi di lavoro;
  • tecnologie per telelavoro e formazione a distanza per chi ha ridotte possibilità di spostamento;
  • incentivi economici graduati in base alla riduzione della capacità lavorativa e alle condizioni di disabilità.

Gli incentivi sono diretti, in particolare, a favorire:

  • assunzioni di persone disabili residenti nel Lazio da parte di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale;
  • impiego presso cooperative sociali o presso disabili liberi professionisti, secondo le convenzioni previste dalla legge statale;
  • lavoro autonomo o attività d’impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella Regione.

Programma operativo triennale

La Giunta regionale approva ogni tre anni, con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale, il programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili. Il programma:

  • individua le azioni e misure da sostenere;
  • definisce natura, ammontare, modalità e criteri di concessione delle risorse;
  • individua soggetti attuatori e beneficiari;
  • stabilisce criteri e modalità di attuazione degli interventi regionali previsti dalla legge n. 68/1999, con particolare riguardo alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale e alle convenzioni di integrazione lavorativa.

Il programma deve rispettare alcune priorità: integrazione tra servizi per l’impiego, servizi sociali e sanitari, formazione e strumenti di politica attiva; attenzione alle situazioni di maggiore rischio di esclusione; utilizzo di progetti-obiettivo anche cofinanziabili con risorse comunitarie; valorizzazione della partecipazione attiva dei destinatari; concertazione istituzionale tra i soggetti coinvolti nel collocamento mirato.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

È istituito il fondo regionale per l’occupazione dei disabili, destinato a finanziare gli interventi della legge. Al fondo affluiscono:

  • i proventi dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative previsti dalla legge n. 68/1999;
  • contributi di fondazioni, enti e altri soggetti interessati;
  • risorse regionali destinate agli interventi della legge.

La Giunta regionale disciplina con deliberazione la durata, il funzionamento e la composizione del comitato di gestione del fondo, assicurando la rappresentanza paritetica di lavoratori, datori di lavoro e disabili; stabilisce inoltre criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento delle somme dovute e dei contributi di terzi.

Conferenza permanente per l’inserimento lavorativo

È istituita la Conferenza permanente per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, come sede di confronto e coordinamento sulle problematiche del settore. È presieduta dall’assessore regionale competente in materia di politiche del lavoro o da un suo delegato e si riunisce almeno quattro volte l’anno, comunque entro il 30 giugno di ogni anno.

Ne fanno parte il direttore della direzione regionale competente in materia di formazione, i membri della commissione regionale di concertazione per il lavoro, i rappresentanti delle province, sei rappresentanti delle associazioni regionali dei disabili maggiormente rappresentative e un rappresentante del coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo disabili.

La Conferenza svolge funzioni di monitoraggio degli interventi, promuove l’uso coordinato delle risorse destinate all’integrazione lavorativa, favorisce la cultura dell’inclusione sociale, gestisce il fondo regionale e verifica lo stato di attuazione della legge statale sul collocamento dei disabili e della legge regionale. Le modalità di funzionamento sono demandate a un regolamento interno.

Servizi provinciali di collocamento obbligatorio e inserimento lavorativo

Le province organizzano il servizio di collocamento obbligatorio delle persone disabili in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo indirizzi e criteri adottati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Gli indirizzi regionali devono disciplinare, tra l’altro:

  • le modalità di valutazione degli elementi della graduatoria per l’avviamento al lavoro;
  • i criteri sulla fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica;
  • i requisiti dei soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
  • criteri e modalità per convenzioni e programmi di collocamento mirato, con attenzione alle assunzioni con scelta nominativa nelle pubbliche amministrazioni.

Presso ogni servizio provinciale è istituito il servizio inserimento lavorativo disabili, incaricato di realizzare progetti di inserimento mirato e di coordinare i servizi per l’impiego con quelli sociali, sanitari e formativi. Le attività comprendono accoglienza e valutazione dei bisogni, bilanci di competenza e orientamento, analisi dei fabbisogni aziendali, mediazione dei profili professionali, assistenza nella ricerca di lavoro, gestione dei percorsi individualizzati, tutoraggio e monitoraggio dei tirocini, sostegno ai lavoratori disabili occupati in caso di necessità.

Albo regionale delle strutture competenti

Per supportare il servizio di inserimento lavorativo, i servizi provinciali possono avvalersi di soggetti competenti e di provata esperienza anche in convenzione. Presso l’assessorato competente in materia di lavoro è istituito l’albo regionale delle strutture competenti nel settore dell’inserimento lavorativo delle persone disabili operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni.

Accertamento della disabilità e raccordo sanitario

Presso ciascuna Azienda unità sanitaria locale sono istituite una o più commissioni specialistiche per l’accertamento delle condizioni di disabilità rilevanti ai fini della legge n. 68/1999, in raccordo con i servizi provinciali di inserimento lavorativo.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, adotta la classificazione internazionale sul funzionamento e sulla disabilità (ICF) dell’OMS per tali accertamenti. Inoltre, con deliberazione congiunta tra gli assessori competenti in materia di sanità e di lavoro, definisce criteri di organizzazione e funzionamento del servizio e modalità di collaborazione tra commissioni sanitarie e servizio inserimento lavorativo disabili.

Modifiche alla legge regionale n. 38/1998

La legge interviene anche sulla disciplina regionale delle politiche attive del lavoro, modificando l’articolo 28 della legge regionale n. 38/1998, con inserimento di una nuova previsione nel comma 2.

Disposizioni finanziarie per il 2003

Per l’esercizio finanziario 2003 vengono disposte variazioni di bilancio per l’entrata e per la spesa, tra cui l’istituzione del capitolo relativo al fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Il fondo è dotato, per il 2003, di uno stanziamento complessivo di 2.000.000 euro in termini di competenza e cassa, coperto mediante riduzione di 1.000.000 euro su ciascuno dei capitoli F31506 e F31507.

Regime transitorio e abrogazione

Il comitato istituito dalla precedente normativa regionale del 2001 per la gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili cessa dalle proprie funzioni alla data di insediamento del nuovo comitato previsto da questa legge. È inoltre abrogato l’articolo 229 della legge regionale n. 10/2001.

Rilievo attuale della disciplina

La disciplina sostanziale sul diritto al lavoro delle persone disabili resta il nucleo utile dell’atto. Le sole previsioni strettamente finanziarie del 2003 hanno rilievo limitato a quell’esercizio e non sono più attuali come stanziamento.

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