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Legge

L.R. Lazio 23/2003

Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 23/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Lazio interventi a favore dei lavoratori laziali emigrati all’estero, dei rimpatriati e dei loro familiari: formazione, reinserimento, contributi, iniziative culturali e sostegno alle associazioni. Prevede programma triennale, Consulta regionale, registro delle associazioni e Giornata regionale dell’emigrato. Dal 2024 la copertura finanziaria è aggiornata; resta vigente ma in larga parte riferita a un settore specifico.

Interventi regionali a favore degli emigrati laziali all’estero e dei loro familiari

Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari

La legge disciplina, per la Regione Lazio, un sistema organico di misure a sostegno dei lavoratori laziali emigrati all’estero, dei rimpatriati e dei loro familiari. Il provvedimento mira sia a rimuovere difficoltà sociali e lavorative, sia a mantenere il legame con la terra d’origine e a favorire il rientro e il reinserimento nel tessuto regionale.

Finalità e ambito di intervento

La Regione interviene nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti costituzionali in materia di relazioni internazionali per:

  • sostenere i lavoratori laziali residenti all’estero e i loro familiari;
  • favorire il superamento delle difficoltà di lavoro e di vita;
  • sviluppare relazioni economiche e valorizzare le professionalità degli emigrati;
  • rafforzarne l’identità etnica e il legame con il Lazio;
  • agevolare il rientro definitivo nel Lazio e il reinserimento sociale e produttivo.

Destinatari

Sono destinatari degli interventi:

  • i cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, stabilmente all’estero per motivi di lavoro;
  • i cittadini rientrati definitivamente in Italia da non più di tre anni, dopo un periodo di permanenza all’estero per lavoro non inferiore a due anni, purché residenti in un comune del Lazio;
  • i figli, il coniuge anche superstite e, se cittadini italiani, i parenti entro il terzo grado in linea retta e entro il primo grado in linea collaterale dei soggetti sopra indicati.

La permanenza all’estero deve risultare da certificazione consolare o documentazione equivalente. Il requisito dei due anni all’estero non è richiesto nei casi di rientro per infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti, oppure per eventi socio-politici tali da rendere pericolosa la permanenza nel Paese di immigrazione. Sono esclusi i dipendenti di enti pubblici, organismi internazionali o imprese italiane distaccati all’estero in missione.

Tipologie di interventi

La Regione può attuare e promuovere un ampio ventaglio di misure, tra cui:

  • formazione e riqualificazione professionale dei rimpatriati;
  • agevolazioni per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’alloggio nel Lazio, anche tramite contributi sugli interessi dei mutui, con priorità alle iniziative cooperative;
  • contributi una tantum per il reinserimento nelle attività produttive artigiane, agricole, commerciali, turistiche e pescherecce;
  • assegni di studio e misure per l’accesso al diritto allo studio dei figli degli emigrati, anche tramite convenzioni con organismi scolastici e ADISU;
  • contributi per il riscatto di periodi di lavoro svolti in Paesi non convenzionati con l’Italia ai fini pensionistici;
  • iniziative culturali, sociali e linguistiche per mantenere il legame con la cultura d’origine e diffondere la lingua italiana all’estero;
  • soggiorni, vacanze culturali, turismo sociale e scambi culturali nel Lazio;
  • iniziative estere per promuovere il patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della Regione;
  • azioni informative verso gli emigrati sui servizi e sulle opportunità regionali;
  • studi e ricerche sul fenomeno migratorio, anche con borse di studio;
  • sostegno alle associazioni degli emigrati e alle cooperative tra emigrati laziali;
  • contributi per la prima sistemazione dei rimpatriati e per spese di viaggio e trasporto masserizie;
  • contributi o rimborsi per la traslazione delle salme di emigrati e familiari deceduti all’estero;
  • ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori emigrati.

Per alcuni interventi legati a bisogni economici, la documentazione sullo stato di bisogno costituisce titolo di preferenza.

Programma triennale degli interventi

La Giunta regionale adotta un programma triennale degli interventi, sentita la Consulta regionale per l’emigrazione e previo parere della commissione consiliare competente. Il programma, coerente con la programmazione generale regionale:

  • individua gli interventi attuati direttamente dalla Regione;
  • definisce gli interventi di competenza dei comuni e le relative modalità di finanziamento;
  • stabilisce criteri e modalità per i contributi alle associazioni iscritte nel registro;
  • indica eventuali interventi di altri enti o organismi e le relative regole di finanziamento;
  • fissa priorità geografiche tenendo conto delle situazioni socio-economiche dei Paesi di accoglimento;
  • ripartisce le risorse di bilancio per tipologie di intervento;
  • disciplina verifica dell’attuazione e possibile revoca di finanziamenti o contributi.

Il programma è adottato entro il 31 dicembre antecedente il triennio di riferimento ed è aggiornato annualmente in base alle disponibilità di bilancio.

Giornata regionale dell’emigrato laziale

La Regione celebra ogni anno, in un comune del Lazio, la Giornata regionale dell’emigrato laziale, nella prima domenica di agosto, in collaborazione con il comune ospitante e con associazioni, enti e istituzioni del settore.

La giornata comprende iniziative socio-culturali e folkloristiche volte a riavvicinare gli emigrati ai corregionali e alle istituzioni locali e regionali, ed è inserita nel programma triennale. Possono essere conferiti attestati di benemerenza a persone che abbiano valorizzato l’immagine del Lazio nel mondo; ai beneficiari sono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio. Il comune ospitante non può coincidere con quello dell’anno precedente.

Registro regionale delle associazioni

La Regione riconosce e sostiene l’associazionismo tra gli emigrati laziali e istituisce un registro regionale delle associazioni che operano a favore degli emigrati.

Possono iscriversi le associazioni che:

  • operano da almeno tre anni con continuità a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
  • siano costituite da almeno cento soci emigrati laziali, salvo la deroga per associazioni situate in località prive di altre associazioni iscritte nel raggio di cento chilometri;
  • siano prive di fini di lucro;
  • siano democratiche;
  • prevedano elettività e gratuità delle cariche;
  • disciplinino ammissione, esclusione, diritti e obblighi degli associati;
  • prevedano il bilancio e le modalità di approvazione.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto autenticati, dalla documentazione sulla struttura organizzativa e sulla capacità operativa, da una relazione sull’attività svolta nel triennio precedente e dall’elenco degli associati vistato dall’autorità consolare o equivalente.

Possono iscriversi anche:

  • federazioni di associazioni e confederazioni di federazioni iscritte, con il limite di una sola federazione per Stato unitario, Stato regionale o Stato membro di Stato federale e di una sola confederazione per Stato federale;
  • associazioni a carattere nazionale operanti nel settore dell’emigrazione con sede nel Lazio.

Contributi alle associazioni iscritte

Nei limiti delle risorse di bilancio e secondo il programma triennale, la Regione concede contributi alle associazioni iscritte per:

  • recupero linguistico, pubblicazioni periodiche e attività culturali per i giovani;
  • iniziative all’estero di integrazione e promozione culturale;
  • iniziative di diffusione del patrimonio laziale all’estero;
  • affitto e manutenzione della sede;
  • riunioni e attività di comunicazione delle federazioni e confederazioni.

Nella concessione dei contributi è preferita l’attribuzione di cariche associative a soggetti di età non superiore a trent’anni. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e valgono per l’esercizio finanziario successivo.

Consulta regionale per l’emigrazione

È istituita presso l’assessorato competente la Consulta regionale per l’emigrazione, organo consultivo e propositivo composto da rappresentanti istituzionali, degli emigrati, delle associazioni, dei patronati, delle autonomie locali, del sistema scolastico, dei ministeri competenti, delle organizzazioni sindacali e delle categorie produttive.

La Consulta comprende, tra gli altri:

  • presidente della commissione consiliare competente o delegato, che la presiede;
  • Assessore regionale competente o delegato;
  • otto consiglieri regionali;
  • sedici emigrati residenti all’estero da almeno cinque anni, ripartiti per aree geografiche;
  • rappresentanti delle associazioni nazionali e regionali del settore;
  • rappresentanti di patronati, sindacati, province, ANCI, UNCEM, ufficio scolastico regionale, Ministero degli affari esteri e Unioncamere.

Il presidente può invitare esperti e funzionari senza diritto di voto.

Costituzione, durata e funzionamento della Consulta

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura per la legislatura e va rinnovata entro 45 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale.

Le designazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta; decorso il termine, la Consulta può essere costituita con le designazioni disponibili, purché sia nominata la maggioranza dei componenti. Entro 45 giorni dall’insediamento elegge due vicepresidenti, uno tra i consiglieri regionali e uno tra i componenti designati dalle associazioni degli emigrati all’estero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente. La Consulta è valida con la maggioranza dei componenti in prima convocazione e con un terzo in seconda convocazione; si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria.

La partecipazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese di viaggio per i non dipendenti pubblici che non risiedano nel comune sede della Consulta. Ai componenti provenienti dall’estero sono rimborsate anche vitto e alloggio, di regola per non oltre tre giorni per i provenienti da Paesi europei e per non oltre cinque giorni per quelli provenienti da Paesi extraeuropei. Ai componenti residenti all’estero designati dalle associazioni può inoltre essere riconosciuto un rimborso delle spese sostenute, se previsto nel programma.

Compiti della Consulta

La Consulta:

  • studia il fenomeno migratorio nei suoi effetti economici e sociali;
  • propone iniziative di informazione agli emigrati sulla vita regionale, sulla legislazione e sulle opportunità occupazionali;
  • esprime pareri su proposte di legge regionali in materia di emigrazione e, se richiesto, sugli strumenti di programmazione e sul bilancio;
  • formula proposte di iniziative promozionali all’estero nelle materie regionali;
  • esprime parere obbligatorio sul programma triennale;
  • cura un notiziario informativo destinato agli emigrati.

I componenti residenti all’estero informano le comunità laziali delle attività regionali e redigono un rapporto annuale sulla realtà di tali comunità.

Comitato esecutivo della Consulta

La Consulta elegge al proprio interno un Comitato esecutivo, che ne assolve i compiti secondo le determinazioni dell’organo plenario.

Il Comitato è composto dal presidente della Consulta o suo delegato, dai vicepresidenti e da dieci componenti, scelti tra le diverse componenti rappresentate. La durata coincide con quella della Consulta e le spese di funzionamento seguono le stesse regole previste per la Consulta.

Disposizioni finanziarie

Per gli oneri relativi agli interventi regionali, agli interventi di competenza dei comuni e ai contributi alle associazioni si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli dell’unità previsionale di base H43 del bilancio regionale 2003, istituiti in attuazione della precedente disciplina regionale sull’emigrazione.

Gli oneri di funzionamento degli organi consultivi sono coperti mediante il capitolo R21404 dell’UPB R21.

A decorrere dal 2024, la copertura è aggiornata: è istituita nel programma 04 della missione 12 una voce di spesa dedicata, con autorizzazione di 20.000 euro per il 2024, finanziata mediante riduzione del fondo speciale del bilancio 2024-2026; dal 2025 la spesa è a valere sullo stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio regionale.

Disposizioni transitorie e abrogazione

La legge abroga la precedente legge regionale 21 ottobre 1991, n. 68, fatta salva la disciplina transitoria.

In sede di prima applicazione:

  • la Consulta già costituita ai sensi della precedente legge resta in carica fino alla scadenza del proprio mandato;
  • entro 90 giorni la Giunta adotta la deliberazione prevista per definire i requisiti delle associazioni;
  • entro 60 giorni la struttura competente costituisce il registro e iscrive le associazioni già presenti nell’albo previgente, la cui validità cessa con la costituzione del nuovo registro;
  • entro 90 giorni dalla esecutività della deliberazione, la struttura verifica i requisiti delle associazioni iscritte;
  • la Giunta adotta il programma anche in mancanza della definizione degli obiettivi generali della programmazione regionale;
  • fino all’adozione del programma, gli interventi continuano secondo i criteri della normativa precedente.

Attualità della disciplina

La legge conserva una utilità pratica in quanto disciplina ancora un settore specifico di intervento regionale a favore degli emigrati laziali e delle loro associazioni. Tuttavia presenta una forte connotazione di settore e disposizioni storicamente datate; alcune previsioni organizzative e transitorie hanno già esaurito i loro effetti.

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