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Messaggio

Messaggio numero 5171 del 21-12-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra la legge n. 76/2016 sulle unioni civili e convivenze di fatto, chiarendo che dal 5 giugno 2016 la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge ai fini delle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Richiama inoltre la copertura finanziaria e il monitoraggio degli oneri, rinviando a un successivo messaggio le istruzioni operative dell’INPS.

Unioni civili e convivenze di fatto: effetti su diritti pensionistici e previdenziali

Regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto

Il documento richiama la legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 ed entrata in vigore il 5 giugno 2016. La legge disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, con specifiche ricadute anche in materia previdenziale e assistenziale.

Ambito di applicazione della legge n. 76/2016

L’articolo 1 della legge è articolato in tre blocchi principali:

  • commi da 1 a 35: disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • commi da 36 a 65: disciplina delle convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
  • commi da 66 a 69: disposizioni sulla copertura finanziaria e sul monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili.

Equiparazione della parte dell’unione civile al coniuge

Il documento richiama espressamente l’articolo 1, comma 20, della legge n. 76/2016. Tale disposizione stabilisce che, al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni riferite al matrimonio e quelle che contengono i termini «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrano:

  • nelle leggi;
  • negli atti aventi forza di legge;
  • nei regolamenti;
  • negli atti amministrativi;
  • nei contratti collettivi, si applicano anche a ciascuna parte dell’unione civile.

Effetti in materia pensionistica e previdenziale

In applicazione della disciplina richiamata, a decorrere dal 5 giugno 2016 il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle relative disposizioni. Il documento cita, a titolo esemplificativo:

  • pensione ai superstiti;
  • integrazione al trattamento minimo;
  • maggiorazione sociale;
  • successione iure proprio;
  • successione legittima.

Copertura finanziaria e monitoraggio degli oneri

Il documento evidenzia che i commi da 66 a 69 dell’articolo 1 prevedono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni sulle unioni civili. È inoltre previsto che l’INPS comunichi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dall’attuazione della legge, al fine di consentirne il monitoraggio da parte del Dicastero.

Istruzioni operative

Il testo conclude precisando che con un successivo messaggio verranno fornite le istruzioni procedurali per la gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma.

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