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Messaggio

Messaggio numero 5100 del 16-12-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento informa che, per le nuove decorrenze di assegno straordinario nel biennio 2016-2017, la durata massima passa da 5 a 7 anni, in base al decreto interministeriale n. 97220 del 23 settembre 2016 e all’art. 12 del d.l. n. 59/2016 convertito in legge n. 119/2016. L’ultima decorrenza ammessa è il 1° dicembre 2017, con cessazione del rapporto al 30 novembre 2017, e il periodo massimo individuale nel Fondo è pari a 84 mesi. Sono previste successive comunicazioni per l’aggiornamento delle procedure di liquidazione.

Aumento a 7 anni della durata massima dell’assegno straordinario del Fondo di solidarietà del credito ordinario per le decorrenze 2016-2017

Modifica della durata massima dell’assegno straordinario nel Fondo del credito ordinario

Il documento dà conto della modifica introdotta dal decreto interministeriale n. 97220 del 23 settembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 266 del 14 novembre 2016, al Regolamento del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario. La modifica riguarda esclusivamente la durata massima dell’assegno straordinario, con effetti limitati alle nuove decorrenze previste per il biennio 2016-2017.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato l’art. 5, comma 1, lettera b, del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, secondo cui il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compresi i dirigenti, può accedere all’assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per il trattamento pensionistico più prossimo tra pensione anticipata e pensione di vecchiaia, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, entro un massimo di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Estensione della durata da 5 a 7 anni

Il documento richiama inoltre l’art. 12 del decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016, convertito con legge n. 119 del 30 giugno 2016, che ha previsto, limitatamente agli anni 2016 e 2017 e senza modificare la modalità di finanziamento di cui all’art. 33, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, l’aumento della durata massima dell’assegno straordinario da cinque a sette anni.

Applicazione temporale e decorrenze ammesse

In applicazione del decreto interministeriale del 23 settembre 2016, la nuova durata massima di 7 anni si applica alle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel biennio indicato. Il documento specifica che l’ultima decorrenza ammessa è il 1° dicembre 2017, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2017.

Effetti operativi e durata individuale nel Fondo

Per i soggetti rientranti nel perimetro temporale indicato, il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a 84 mesi, corrispondenti a 7 anni. Il documento segnala infine che per l’aggiornamento delle procedure di liquidazione saranno diffuse successive comunicazioni.

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