Cassazione Civile, Ordinanza n. 31819/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I due ricorrenti avevano presentato al tribunale una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato inammissibile la proposta; il reclamo proposto contro tale provvedimento era stato rigettato dal tribunale in composizione collegiale. I ricorrenti hanno quindi chiesto la cassazione del decreto di rigetto del reclamo. La Corte ha rilevato, però, che il ricorso per cassazione era tardivo, perché il decreto era stato comunicato via PEC dalla cancelleria il 30 giugno 2022 e il ricorso è stato notificato solo il 30 gennaio 2023, oltre il termine di 60 giorni applicabile quando il provvedimento è stato comunicato o notificato. Ha inoltre osservato che il provvedimento impugnato, confermando l’inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, non aveva carattere decisorio e definitivo e quindi non era comunque suscettibile di ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che fosse decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione integrale del decreto camerale; dall’altro, che il decreto emesso in sede di reclamo e confermativo della dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento fosse privo dei requisiti di decisorietà e definitività. Conseguentemente ha disposto anche l’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il termine di dieci giorni per il reclamo contro i provvedimenti camerali non deroga alla regola generale sul termine per ricorrere per cassazione avverso il decreto camerale.
In via generale il ricorso per cassazione contro il decreto camerale è proponibile entro sei mesi dalla pubblicazione, se il provvedimento non è stato notificato o comunicato.
Se il decreto è notificato o comunicato in forma integrale, il termine per ricorrere per cassazione è di sessanta giorni decorrenti da tale notificazione o comunicazione.
art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012
La comunicazione via PEC del provvedimento presuppone l’invio del testo integrale trasmesso.
artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale e congiunta al ricorso; non è richiesta la contestualità, ma il conferimento non può essere anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione del ricorso.
I provvedimenti sul reclamo relativi all’omologazione o al diniego di accordi di composizione della crisi possono essere ricorribili per cassazione quando abbiano carattere decisorio e definitivo.
art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012
Il termine preclusivo quinquennale per la riproposizione opera solo se il debitore abbia effettivamente beneficiato degli effetti di una procedura della stessa natura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un decreto camerale, se il provvedimento è stato comunicato o notificato in forma integrale, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, non potendo applicarsi il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
- La comunicazione del provvedimento via PEC effettuata dalla cancelleria, quando riguarda il testo integrale, fa decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere congiunta al ricorso e non può essere conferita prima della pubblicazione del provvedimento impugnato.
- Non sono ricorribili per cassazione i provvedimenti emessi in sede di reclamo che confermano l’inammissibilità di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, perché privi dei caratteri della decisorietà e della definitività.
- La mancata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti meramente confermativi dell’inammissibilità della procedura non preclude la riproposizione della domanda, salvo le specifiche preclusioni previste dalla legge.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →