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Legge

L.R. Valle d'Aosta 10/2003

Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio1985, n. 43.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 10/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Valle d’Aosta, contributi economici ai residenti sottoposti a dialisi o trapianto e, dal 2015, anche ai soggetti in lista d’attesa per alcuni trapianti con terapie continuative. Prevede requisiti ISEE, importi mensili per 12 mensilità, modalità di gestione comunale e copertura finanziaria per il 2003 e dal 2004. Abroga previgenti leggi regionali sul tema.

Provvidenze economiche per nefropatici cronici e trapiantati in Valle d’Aosta

Provvidenze economiche per nefropatici cronici e trapiantati in Valle d’Aosta

La legge disciplina un sostegno economico regionale a favore di persone affette da patologie renali croniche e di soggetti trapiantati, nell’ambito delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni della Valle d’Aosta. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e riguarda sia i criteri sostanziali di accesso sia la misura del beneficio e la relativa copertura finanziaria.

Finalità e riparto delle funzioni

L’intervento è finalizzato a prevenire e rimuovere le cause di ordine economico che possono determinare situazioni di disagio o emarginazione dei destinatari. Le provvidenze sono concesse dai Comuni, singolarmente o in forma associata tramite le Comunità montane; nelle more dell’adozione degli atti organizzativi previsti dalla normativa sulle autonomie locali, le funzioni sono esercitate dalla Regione tramite la struttura competente in materia di assistenza economica.

Procedura amministrativa

La legge demanda ai Comuni, nel rispetto della disciplina regionale, la regolazione degli aspetti procedimentali relativi alla concessione delle provvidenze, con particolare riguardo a:

  • modalità di presentazione delle domande;
  • documentazione da allegare.

Fino all’adozione degli atti comunali e, comunque, nelle more delle deliberazioni previste per l’organizzazione delle funzioni locali, la disciplina procedimentale è fissata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Destinatari delle provvidenze

Le provvidenze spettano ai residenti in uno dei Comuni della Valle d’Aosta che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • emodialisi ospedaliera;
  • emodialisi domiciliare;
  • dialisi peritoneale;
  • trapianto di rene, cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo.

Dal 2015 il beneficio è esteso anche ai soggetti iscritti nelle liste di attesa dei registri regionali dei trapianti di cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo che svolgano terapie continuative finalizzate al trapianto con cadenza almeno settimanale.

Decorrenza e durata dell’erogazione

Le provvidenze decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza. L’erogazione prosegue fino alla cessazione del trattamento; per i trapiantati, invece, il beneficio è corrisposto fino al dodicesimo mese dalla data del trapianto.

Requisiti economici

L’accesso è subordinato al possesso di un ISEE, risultante dalla DSU, non superiore a euro 24.000. Il testo vigente ha sostituito le precedenti formulazioni che collegavano l’accesso a soglie definite dalla Giunta regionale.

Misura delle provvidenze

Le provvidenze sono corrisposte per dodici mensilità nelle seguenti misure:

  • importo mensile del trattamento minimo delle pensioni INPS per i soggetti in emodialisi ospedaliera e per i trapiantati;
  • importo di cui sopra maggiorato del 20% per i soggetti in emodialisi domiciliare;
  • importo di cui sopra maggiorato del 10% per i soggetti in dialisi peritoneale.

Abrogazioni

La legge abroga la previgente disciplina regionale in materia e, in particolare:

  • la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70;
  • la legge regionale 15 luglio 1985, n. 43;
  • l’articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;
  • l’articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18.

Disposizioni finanziarie

L’onere è determinato in euro 350.000 per il 2003 e in euro 450.000 annui dal 2004. La copertura è assicurata nell’ambito dell’obiettivo programmatico relativo all’assistenza sociale e beneficenza pubblica, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nei capitoli indicati per il bilancio 2003 e per il triennio 2003/2005. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina sostanziale del beneficio continua a essere rilevante, ma il profilo finanziario originario è riferito agli stanziamenti del 2003 e del triennio 2003/2005; risultano inoltre abrogate le precedenti leggi regionali sul medesimo oggetto.

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