L.R. Valle d'Aosta 16/2003
Determinazione dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma, per gli anni 1982/1993.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina il calcolo e la concessione dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma per il servizio reso negli anni 1982-1993, definendo costi standard, ricavi presunti e criteri di conguaglio. Prevede anche una regola di perequazione per alcune imprese e autorizza la copertura finanziaria per gli esercizi 2003-2004. Si tratta di una norma riferita a periodi ormai conclusi.
Determinazione dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico su gomma per gli anni 1982-1993
Determinazione dei contributi di esercizio per il trasporto pubblico su gomma in Valle d’Aosta
La legge regionale disciplina in modo puntuale il calcolo dei contributi di esercizio spettanti alle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma per servizi svolti negli anni 1982-1993 nella Regione Valle d’Aosta. La norma ha carattere eminentemente retrospettivo, perché applica criteri di quantificazione riferiti a esercizi e conguagli ormai conclusi.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le imprese di trasporto pubblico di linea su gomma operanti in Valle d’Aosta e mira a determinare i contributi di esercizio da riconoscere in relazione al servizio prestato nel periodo indicato. Il sistema di calcolo si fonda sulla combinazione tra costi standardizzati e ricavi presunti del traffico, con successiva concessione dei contributi e dei conguagli.
Criteri di determinazione dei costi standardizzati
Per gli anni 1983-1993 i costi economici standardizzati del servizio di trasporto collettivo sono determinati sulla base di quattro elementi principali:
- percorrenza media annua per mezzo;
- percorrenza media annua per addetto;
- costi di esercizio connessi ai servizi, comprensivi di trazione, assicurazioni, altri costi del mezzo, spese generali e ammortamento di veicoli, impianti e fabbricati;
- costo del personale.
Ai fini del calcolo dei costi di esercizio sono comunque escluse le quote di ammortamento degli autobus acquistati con contributo regionale ai sensi della legge regionale 14 luglio 1982, n. 27, limitatamente alla parte dell’investimento finanziata con tale contributo.
I coefficienti di adattamento tengono conto:
- del servizio di città, pianura o montagna;
- delle dimensioni dell’azienda;
- del tipo di mezzo ritenuto idoneo;
- degli scostamenti, rispetto all’azienda di riferimento, dell’anzianità media del personale.
I costi standardizzati e i relativi coefficienti, aggiornati rispetto alle voci dell’allegato n. 1 della l.r. 38/1982, sono riportati nell’allegato A.
Ricavi presunti del traffico e regola di equiparazione
Per gli anni 1983-1993 i ricavi presunti del traffico sono ancorati all’aliquota minima stabilita per i servizi urbani della zona ambientale cui appartiene la Valle d’Aosta, secondo diversi decreti ministeriali richiamati dalla legge per i singoli periodi.
La legge stabilisce inoltre che, in ragione delle caratteristiche geografiche e demografiche della regione e della politica tariffaria regionale di contenimento del prezzo del biglietto, il valore delle aliquote relative agli anni 1983, 1984-1986, 1987 e 1988-1993 è equiparato a quello dell’anno 1982.
Regola speciale per le imprese già creditrici verso la Regione
La disciplina di equiparazione non si applica, ai fini della concessione dei contributi, alle imprese che risultino già creditrici nei confronti della Regione indipendentemente da tale meccanismo. In tal caso resta fermo il riconoscimento degli interessi maturati dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 2003, calcolati sulla base della media degli interessi Euribor riferita al primo trimestre 2003.
L’effetto economico della regola di equiparazione concorre comunque fino all’azzeramento dei conguagli dovuti dalle diverse imprese, senza poter generare ulteriori erogazioni regionali.
Concessione dei contributi e conguagli
L’importo dei contributi da erogare alle singole imprese è determinato, in rapporto alle percorrenze effettuate, secondo quanto indicato nell’allegato B. La quantificazione si basa su:
- per il 1982, costi economici standardizzati e ricavi presunti del traffico determinati ai sensi della l.r. 38/1982;
- per il 1983-1993, costi standardizzati e ricavi presunti determinati dagli articoli della presente legge.
La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi e ai relativi conguagli rispetto alle anticipazioni già erogate, secondo le modalità dell’allegato B.
Le eventuali perdite o i disavanzi non coperti dai contributi restano a carico delle singole imprese.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa valutata in:
- euro 1.910.000 per l’anno 2003;
- euro 1.405.750 per l’anno 2004.
La copertura è assicurata mediante riduzioni di stanziamenti su capitoli del bilancio regionale indicati dalla legge, con riferimento all’obiettivo programmatico relativo agli interventi nel settore dei trasporti. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione.
È infine prevista un’entrata valutata in euro 1.755.777,81, da introitare sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Obsolescenza della disciplina
La legge è oggi di fatto obsoleta, perché riguarda esclusivamente contributi di esercizio relativi a servizi e annualità compresi tra il 1982 e il 1993, con disposizioni finanziarie riferite agli esercizi 2003-2004. Non contiene una disciplina di carattere generale destinata ad applicazioni future.
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