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Legge

L.R. Valle d'Aosta 8/2003

Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 8/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Valle d’Aosta n. 54/1998 e la l.r. n. 4/1995, ridefinendo soprattutto l’assetto delle Comunità montane e alcuni profili dell’elezione diretta di sindaco, vice sindaco e consiglio comunale. Introduce il Consiglio dei Sindaci, il Presidente e l’Assemblea dei consiglieri, con disciplina transitoria collegata alle elezioni comunali successive all’entrata in vigore.

Modifiche al sistema delle autonomie e alle elezioni comunali in Valle d'Aosta

Modifiche al sistema delle autonomie e alla disciplina elettorale comunale in Valle d'Aosta

La legge regionale interviene su due testi fondamentali dell’ordinamento locale valdostano: la l.r. 54/1998 sul sistema delle autonomie e la l.r. 4/1995 sull’elezione diretta degli organi comunali. Il provvedimento ridisegna in modo organico le Comunità montane e aggiorna varie disposizioni collegate, con effetti limitati alla Regione Valle d’Aosta.

Coordinamento e interpretazione autentica

La legge sostituisce ovunque l’espressione “Presidente della Giunta regionale” con “Presidente della Regione”. Stabilisce inoltre che, quando norme previgenti prevedono nomine o designazioni di rappresentanti degli enti locali, la competenza spetta al Consiglio permanente degli enti locali.

Sul piano interpretativo, chiarisce che:

  • per “specifici organi del Comune” si intendono soltanto il Consiglio comunale e la Giunta comunale;
  • per “specifici organi della Comunità montana” si intendono soltanto il Consiglio e la Giunta della Comunità montana.

Nuovo assetto delle Comunità montane

La riforma riorganizza la governance delle Comunità montane. Viene previsto un passaggio, a decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, dagli organi tradizionali a un nuovo modello fondato su:

  • Consiglio dei Sindaci;
  • Presidente della Comunità montana;
  • Assemblea dei consiglieri.

La disciplina transitoria consentiva ai consigli comunali membri di opporsi a tale passaggio con deliberazione qualificata, entro il sessantesimo giorno antecedente le elezioni comunali del 2005. In mancanza di opposizione, il nuovo assetto diventava operativo; in caso contrario restavano in carica gli organi previgenti fino a diversa decisione adottata con le stesse modalità.

Consiglio dei Sindaci: composizione e funzioni

Il Consiglio dei Sindaci è composto dai sindaci dei Comuni membri della Comunità montana, oppure da un loro delegato scelto tra i componenti della Giunta comunale.

Al Consiglio spettano tutti gli atti non riservati dallo statuto al Presidente e non rientranti nelle competenze dei dirigenti. In ogni caso, sono di sua competenza, tra gli altri:

  • esame della condizione dei componenti;
  • approvazione dello statuto dell’ente, degli statuti di aziende speciali e istituzioni e dei regolamenti;
  • bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica e rendiconto;
  • costituzione, modifica e soppressione delle forme di collaborazione;
  • convenzioni;
  • individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali;
  • atti di programmazione e indirizzo;
  • dotazione organica del personale;
  • partecipazione a società di capitali;
  • criteri generali per le tariffe dei beni e dei servizi;
  • acquisti e alienazioni di beni immobili;
  • determinazione di indennità e gettoni di presenza degli amministratori.

Ai membri del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per sindaco e vicesindaco dalla l.r. 4/1995.

Presidente della Comunità montana

Il Presidente della Comunità montana, nel nuovo assetto, è scelto tra i membri del Consiglio dei Sindaci ed è eletto a maggioranza assoluta dei componenti entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.

Lo statuto disciplina:

  • modalità di elezione e revoca;
  • eventuale rotazione della presidenza tra i componenti;
  • eventuale vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il Presidente rappresenta la Comunità montana e convoca e presiede il Consiglio dei Sindaci.

Assemblea dei consiglieri e partecipazione dei consiglieri comunali

Tutti i consiglieri dei Comuni membri costituiscono l’Assemblea dei consiglieri, organo consultivo della Comunità montana.

Prima dell’approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto, il Consiglio dei Sindaci deve convocare l’Assemblea per acquisirne il parere. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e il parere non è vincolante. Lo statuto può attribuirle ulteriori funzioni consultive.

I consiglieri comunali dei Comuni membri hanno inoltre:

  • libero accesso agli uffici della Comunità montana;
  • diritto a ottenere atti e notizie utili al mandato;
  • diritto a essere informati sull’attività del Consiglio dei Sindaci;
  • facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  • diritto a partecipare alle sedute in cui tali atti sono discussi, con diritto di parola ma senza voto.

Ruolo della Regione e dei Comuni nell’esercizio associato delle funzioni

La Regione, con deliberazioni della Giunta adottate d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, individua le funzioni che le Comunità montane devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, nonché eventuali soglie e parametri per l’esercizio di tali funzioni.

I Consigli comunali, entro i termini fissati da tali deliberazioni, deliberano l’esercizio attraverso le Comunità montane delle funzioni comunali da esercitare obbligatoriamente in forma associata. Se non provvedono, interviene il Presidente della Regione, previa diffida, con nomina di un commissario; gli atti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Statuto, regolamento e funzionamento interno delle Comunità montane

Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto secondo le modalità previste dalla l.r. 54/1998.

Il funzionamento del Consiglio dei Sindaci è disciplinato da un regolamento, che si applica in quanto compatibile con le norme generali sui regolamenti degli enti locali. Il regolamento deve disciplinare:

  • l’esercizio dei diritti dei consiglieri comunali;
  • i casi e le modalità di convocazione del Consiglio dei Sindaci allargato alle Giunte e/o ai Consigli dei Comuni membri, anche su richiesta di tali organi;
  • la convocazione dell’Assemblea dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio dei Sindaci sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Disposizioni transitorie per l’avvio del nuovo sistema

La prima seduta del Consiglio dei Sindaci è convocata dal Presidente della Comunità montana in carica entro trenta giorni dalle prime elezioni generali comunali successive all’entrata in vigore della legge, si tiene entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere più anziano fino all’elezione del Presidente.

Fino a tale seduta continuano ad esercitare le loro funzioni gli organi in carica delle Comunità montane.

Il Consiglio dei Sindaci deve adeguare lo statuto entro un anno dal proprio insediamento; entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo statuto deve adeguare, se necessario, anche i regolamenti dell’ente. Fino all’adeguamento, restano applicabili le norme statutarie vigenti, se compatibili con la legge.

Se i termini non sono rispettati, il Presidente della Regione, previa diffida, nomina un commissario; i relativi provvedimenti sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Modifiche alla disciplina dell’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali

La legge interviene anche sulla l.r. 4/1995, ma il contenuto consolidato riportato mostra soprattutto abrogazioni di numerosi articoli della disciplina originaria e la soppressione di alcune formule di rinvio. Il risultato è un forte riassetto della normativa elettorale comunale regionale, oggi non più utilizzabile nei suoi segmenti abrogati.

Abrogazioni e aggiornamenti normativi

Sono abrogati vari articoli della l.r. 54/1998 e della l.r. 4/1995, oltre ad alcune disposizioni regionali precedenti in materia di elezione comunale. In particolare, il testo consolidato segnala:

  • l’abrogazione di più articoli della l.r. 54/1998, tra cui disposizioni centrali della precedente disciplina delle Comunità montane;
  • l’abrogazione di numerosi articoli della l.r. 4/1995 e di alcune leggi regionali successive del 1997 e del 2000;
  • la successiva abrogazione, nel 2017, di ulteriori articoli introdotti o modificati dalla presente legge per la l.r. 54/1998.

Attualità della disciplina

La legge ha avuto un ruolo rilevante nella riforma del sistema delle autonomie locali valdostane, ma il testo è in gran parte superato da successive modifiche e abrogazioni, soprattutto per la parte relativa alla precedente architettura delle Comunità montane e alla disciplina elettorale comunale. Per molte disposizioni, la funzione attuale è ormai essenzialmente ricostruttiva o storica, più che operativa.

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