L.R. Valle d'Aosta 15/2003
Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore di dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta estende l’assegno integrativo reversibile regionale agli ulteriori soggetti ex combattenti e assimilati già contemplati dalle leggi statali richiamate, applicando criteri, modalità di concessione ed erogazione della l.r. 17/2002. Prevede la copertura finanziaria per il 2003 e dal 2004 e la decorrenza dall’entrata in vigore, con successiva disciplina della decorrenza applicativa richiamata da norma del 2004.
Estensione dell’integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti
Estensione dell’integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti
La legge regionale della Valle d’Aosta amplia la platea dei beneficiari dell’assegno integrativo reversibile regionale previsto per gli ex combattenti. Il provvedimento qualifica la misura come provvidenza assistenziale e ne disciplina l’applicazione rinviando, per criteri e gestione, alla normativa regionale già vigente.
Ambito di applicazione e beneficiari
L’assegno integrativo reversibile regionale è esteso a tutti i soggetti richiamati:
- dall’articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativa a dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;
- dall’articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in materia di miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.
La misura mantiene la natura di provvidenza assistenziale già riconosciuta dalla l.r. 18/2001.
Criteri di concessione ed erogazione
La concessione dell’assegno avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli 2 e 4 della l.r. 17/2002. L’erogazione è effettuata dalla Regione secondo le modalità previste dall’articolo 3 della medesima legge regionale.
In sostanza, la legge non introduce un autonomo procedimento, ma estende ai nuovi destinatari il regime già previsto dalla disciplina regionale del 2002.
Aspetti finanziari
L’onere complessivo è quantificato in:
- euro 90.000 per l’anno 2003;
- euro 180.000 annui a decorrere dal 2004.
La copertura è assicurata nell’obiettivo programmatico 2.2.3.03, relativo ad assistenza sociale e beneficenza pubblica, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 69300, relativo alla quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre, nell’ambito del bilancio regionale 2003 e del bilancio pluriennale 2003/2005.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio e finanze, le variazioni di bilancio necessarie all’attuazione della legge.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
È inoltre richiamata una successiva disposizione del 2004 per la decorrenza dell’applicazione dell’articolo 1, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto; pertanto la disciplina risultante va letta tenendo conto di tale rinvio.
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