Cassazione Penale, Sentenza n. 24247/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente era stata condannata in primo grado per appropriazione indebita e la condanna era stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 211, 220, 227, 234, 507 e 533 c.p.p. e all'art. 646 c.p., lamentando travisamento delle prove documentali e dichiarative, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare contestava che la Corte di appello avesse omesso di valutare documentazione contabile, dichiarazioni di una teste sulla disponibilità non esclusiva di cassa e chiavi, un report sulla sicurezza dell'account di posta, nonché un accordo individuale con la datrice di lavoro che avrebbe giustificato alcuni rimborsi. Censurava inoltre la perizia contabile di primo grado per incompletezza e metodo ritenuto errato, sostenendo che i giudici avessero trascurato elementi a discarico e le sue dichiarazioni. Infine contestava il diniego di rinnovazione istruttoria, chiedendo l'audizione di un teste e un confronto tra imputata e parte civile sull'accordo relativo ai rimborsi spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico, non consentito e manifestamente infondato, osservando che le sentenze di primo e secondo grado erano conformi e potevano leggersi congiuntamente; che la motivazione della Corte territoriale era logica, completa e sufficiente; che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità; e che il diniego di rinnovazione istruttoria era sorretto da motivazione implicita e coerente, trattandosi di richiesta esplorativa e non necessaria alla decisione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile S.T. Energy srl, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Norma incriminatrice dell'appropriazione indebita, reato per cui l'imputata era stata condannata.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di valutazione della prova; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 211 c.p.p.
Richiamato dalla difesa tra le norme processuali asseritamente violate, senza accoglimento delle doglianze.
art. 220 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla perizia contabile e alle censure sul metodo di accertamento.
art. 227 c.p.p.
Richiamato dalla difesa tra le disposizioni asseritamente violate in tema di perizia e valutazione degli esiti istruttori.
art. 234 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione all'acquisizione e alla valutazione di documenti prodotti.
art. 507 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione al giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura delle prove, né la sostituzione del giudizio di merito.
art. 616 c.p.p.
Base normativa della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di sentenze di merito conformi, la motivazione della decisione di appello può essere letta congiuntamente a quella di primo grado, costituendo un unico tessuto argomentativo.
- Il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione di parte: è sufficiente una motivazione globale che renda comprensibile la ragione del convincimento e che disattenda implicitamente le deduzioni incompatibili con la decisione.
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura del materiale probatorio, né una nuova valutazione dell'attendibilità delle fonti o della loro rilevanza; il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione.
- Le censure di travisamento della prova non possono tradursi nella proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti o in una richiesta di maggiore valorizzazione di singoli elementi probatori, poiché ciò appartiene al giudizio di merito.
- La credibilità della persona offesa è apprezzamento di fatto sottratto al controllo di legittimità, salvo manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere negata con motivazione anche implicita quando il compendio probatorio già acquisito sia ritenuto completo e sufficiente alla decisione; è inammissibile se si risolve in un'attività esplorativa finalizzata alla ricerca di prove solo eventuali e favorevoli alla parte richiedente.
- Quando la decisione di merito valorizza un quadro probatorio completo, coerente e univoco a sostegno della responsabilità, il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria e l'affermazione di colpevolezza non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e non manifestamente illogica.
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