Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 13/2014

TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.

Normativa regionaleL.R. Liguria 13/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo unico riordina per la Liguria le funzioni amministrative in materia di paesaggio, definendo competenze di Regione, Comuni, Province e Città metropolitana, istituzione di commissioni ed albo esperti, regole su autorizzazioni, vigilanza, sanzioni e controlli. Prevede un regime transitorio per i Comuni, con divieti per alcune nuove costruzioni nei Comuni senza PUC fino all’adozione del piano, e abroga la previgente normativa regionale incompatibile.

Testo unico ligure sulla disciplina del paesaggio

Testo unico ligure in materia di paesaggio

Il provvedimento riordina la disciplina regionale della Liguria sulle funzioni amministrative in materia di paesaggio, in coerenza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio. La normativa regionale opera nel territorio ligure e integra, per quanto non disciplinato, le regole del d.lgs. 42/2004.

Finalità e quadro generale

La legge persegue il coordinamento tra Regione, Ministero, Comuni e Province nel governo del paesaggio, secondo i principi di leale cooperazione, sussidiarietà, efficienza ed efficacia amministrativa. La disciplina regionale si inserisce nella pianificazione territoriale paesistica, prima tramite il PTCP e poi tramite il PTR.

Competenze della Regione

Alla Regione spettano funzioni di salvaguardia, tutela, valorizzazione del paesaggio e controllo sull’esercizio delle funzioni delegate e sugli esiti degli interventi autorizzati. In particolare la Regione:

  • individua i beni paesaggistici da dichiarare di notevole interesse pubblico;
  • rilascia le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi riservati alla sua competenza;
  • istituisce l’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio;
  • svolge attività di indirizzo, coordinamento e formazione verso Comuni e Province;
  • controlla la gestione delle funzioni delegate e la corretta esecuzione degli interventi autorizzati.

Indirizzo, coordinamento, formazione e osservatorio

La Regione emana atti di indirizzo e coordinamento per la salvaguardia, tutela, valorizzazione e fruizione paesaggistica, anche per promuovere una progettazione qualificata degli interventi in rapporto alle peculiarità del paesaggio ligure. Promuove inoltre la formazione e l’aggiornamento dei responsabili tecnici comunali e provinciali e degli esperti iscritti all’Albo, tramite conferenze di aggiornamento almeno annuali, con partecipazione obbligatoria. Dal 2016 è istituito anche l’Osservatorio regionale del Paesaggio, presso la struttura regionale competente, con finalità di monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio e di sensibilizzazione, formazione e animazione in coerenza con la Convenzione europea del paesaggio.

Commissione regionale per i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico

È istituita una Commissione regionale con composizione mista Regione-Ministero-università-professioni-associazioni ambientaliste, cui possono aggiungersi, nei casi pertinenti, rappresentanti del Corpo forestale. La Commissione ha sede presso la Regione Liguria, dura cinque anni, delibera a maggioranza e non dà diritto a compensi. Essa formula proposte per:

  • dichiarare il notevole interesse pubblico di beni o ambiti paesaggistici, indicando prescrizioni, misure, criteri di gestione e interventi di valorizzazione;
  • verificare e aggiornare dichiarazioni già esistenti quando siano venute meno o siano mutate le esigenze di tutela;
  • integrare dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice. Può inoltre esprimere pareri su proposte ministeriali di integrazione. Il parere previsto dall’articolo 138 del Codice è reso dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione entro 30 giorni dalla proposta ministeriale.

Provvedimenti cautelari di sospensione dei lavori

In vista della dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione può diffidare dall’eseguire lavori pregiudizievoli e ordinare la sospensione di quelli già iniziati, anche su segnalazione di Comune, Provincia o altra pubblica amministrazione. I provvedimenti decadono di diritto se entro 90 giorni dalla notifica non sia pubblicata la proposta di dichiarazione nell’albo pretorio e nel sito della Regione e del Comune interessato, oppure se la proposta non sia comunicata agli interessati secondo il Codice. I provvedimenti sono comunicati anche a Comune e Provincia.

Autorizzazioni paesaggistiche di competenza regionale

La Regione rilascia l’autorizzazione paesaggistica per specifiche categorie di interventi, secondo la procedura del Codice. Tra questi rientrano, in sintesi:

  • opere pubbliche statali e di interesse statale, comprese quelle infrastrutturali strategiche, e opere pubbliche regionali o di enti sovracomunali, esclusa la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro/risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia;
  • interventi di nuova costruzione soggetti a VIA statale o regionale;
  • interventi di nuova costruzione soggetti ad approvazione regionale in base al PTCP;
  • interventi privati di nuova costruzione nei porti commerciali di Savona, Genova, La Spezia e Imperia, con esclusione di volumi tecnici e impianti tecnologici funzionali ad attività già insediate;
  • attività di cava o miniera e opere connesse;
  • nuove costruzioni nelle aree demaniali marittime, con esclusione degli ampliamenti esterni alla sagoma fino al 20%;
  • opere di difesa della costa e ripascimenti non stagionali che alterino lo stato dei luoghi;
  • varianti in corso d’opera ad autorizzazioni regionali, o a autorizzazioni comunali/provinciali quando l’intervento rientri comunque nella competenza regionale. La Regione rilascia anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica per gli abusi ricadenti nelle medesime fattispecie, ai sensi dell’articolo 167 del Codice; le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria spettano alla Regione.

Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio

È istituito l’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, utilizzato dai Comuni per nominare i membri delle Commissioni locali per il paesaggio. Possono iscriversi professionisti con specifici requisiti di anzianità e competenza in materia paesaggistica e dipendenti pubblici con adeguati titoli e esperienza nel settore. La domanda è valutata dalla struttura regionale competente, con il supporto di una Commissione di sette esperti nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in carica cinque anni. Sono previsti termini e regole di permanenza:

  • la Regione decide sulle istanze entro 90 giorni;
  • decadono dall’Albo gli esperti che non partecipino ingiustificatamente a due conferenze di aggiornamento consecutive;
  • dopo la decadenza, la reiscrizione è possibile solo dopo cinque anni.

Funzioni delegate ai Comuni

Ai Comuni sono delegate le funzioni ordinarie in materia di paesaggio per gli interventi non riservati alla Regione. In particolare i Comuni rilasciano le autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica di competenza comunale, esercitano la vigilanza primaria sui beni paesaggistici e irrogano le sanzioni paesaggistiche nei casi non riservati alla Regione. Per esercitare tali funzioni i Comuni devono avere:

  • una Commissione locale per il paesaggio;
  • un responsabile tecnico dei procedimenti paesaggistici, distinto da SUE e SUAP, da comunicare a Regione, Provincia e Soprintendenza.

Esercizio associato e procedimento comunale

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 se già appartenenti a ex comunità montane, devono esercitare le funzioni delegate in forma associata. Gli altri Comuni possono comunque associarsi o avvalersi, tramite convenzione, di uffici provinciali o di altri enti pubblici competenti. Nel procedimento autorizzatorio comunale:

  • l’istanza deve essere corredata della documentazione prevista dal Codice o dalla normativa semplificata;
  • la proposta di autorizzazione inviata alla Soprintendenza deve includere la relazione tecnico-illustrativa e il parere obbligatorio e motivato della Commissione locale.

Commissioni locali per il paesaggio

Le Commissioni locali per il paesaggio sono organi consultivi tecnico-scientifici obbligatori per i Comuni che gestiscono funzioni delegate. Nei Comuni piccoli indicati dalla legge la Commissione deve essere istituita in forma associata. Le Commissioni:

  • esprimono pareri obbligatori e motivati sui procedimenti comunali;
  • devono valutare la compatibilità dell’intervento con PTCP/PTR, il vincolo paesaggistico e l’inserimento paesaggistico del progetto;
  • durano cinque anni, comunque non oltre la scadenza dell’amministrazione che le ha nominate;
  • sono composte da 3 a 5 membri scelti tra gli iscritti all’Albo regionale;
  • non possono avere più di due membri della stessa categoria professionale, se composte da più di tre membri;
  • i membri possono essere rinominati una sola volta e non possono far parte contemporaneamente di più di tre Commissioni. La Regione può dettare ulteriori regole di dettaglio sul funzionamento.

Controllo regionale sulle funzioni delegate e verifica finale delle opere

La Regione vigila sui Comuni delegati. Se accerta che un Comune non possiede i requisiti organizzativi o tecnico-scientifici richiesti:

  • comunica al Comune e alla Soprintendenza il divieto di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche per interventi oltre il restauro e risanamento conservativo;
  • continua a rilasciare, fino al ripristino dei requisiti, le autorizzazioni per opere pubbliche e per opere necessarie alla pubblica o privata incolumità. Il divieto cessa con provvedimento regionale di accertamento, da adottarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del Comune di aver riacquisito i requisiti. La Regione verifica inoltre la conformità finale delle opere da essa autorizzate: il titolare deve trasmettere, in sede di agibilità o di fine lavori, una dichiarazione di tecnico abilitato con documentazione fotografica. La Regione decide entro 60 giorni; in caso di difformità ordina la rimessione in pristino e, se le difformità permangono, dispone l’esecuzione in danno per mezzo del Prefetto. Restano possibili istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica nei casi previsti dal Codice. Le sanzioni pecuniarie sono versate alla Regione.

Vigilanza e sanzioni dei Comuni

I Comuni esercitano in via primaria la vigilanza sui beni paesaggistici, compresi i provvedimenti di tutela e quelli di ripristino in caso di abuso. Quando accertano interventi eseguiti senza autorizzazione o in difformità, ordinano la rimessione in pristino entro un termine perentorio non inferiore a 90 giorni. Se l’interessato non provvede, il Comune esegue d’ufficio il ripristino, per mezzo del Prefetto, a spese del responsabile. I Comuni devono anche verificare l’eventuale applicazione delle sanzioni urbanistico-edilizie previste dalla disciplina edilizia regionale.

Vigilanza provinciale e della Città metropolitana

Nelle more della revisione del sistema delle autonomie locali, la Provincia e la Città metropolitana di Genova esercitano funzioni sostitutive di controllo sugli abusi paesaggistici e sulle violazioni riscontrate nelle autorizzazioni comunali, secondo i termini e le modalità della disciplina edilizia regionale richiamata. I relativi provvedimenti sono notificati anche alla Regione e alla Soprintendenza.

Disposizioni transitorie

Sono previste regole transitorie rilevanti:

  • nei Comuni che non adottano il PUC entro il 31 dicembre 2026 non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche per nuove costruzioni, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia; restano autorizzabili opere pubbliche, interventi produttivi e opere per la pubblica o privata incolumità;
  • il divieto cessa con l’adozione del PUC o del PSI;
  • le Commissioni locali già istituite continuano fino alla scadenza dell’amministrazione in carica;
  • entro il 31 dicembre 2014 i Comuni dovevano adeguarsi ai requisiti organizzativi richiesti;
  • il nuovo testo unico non si applica ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore;
  • la Commissione regionale doveva essere nominata entro 90 giorni;
  • l’Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali è stato sostituito dal nuovo Albo entro il 30 aprile 2015, con iscrizione d’ufficio dei soggetti già iscritti previo aggiornamento del curriculum entro il 28 febbraio 2015.

Disposizioni finanziarie

Le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie per accertamento positivo di compatibilità paesaggistica sono destinate al bilancio regionale e finalizzate al recupero e alla riqualificazione paesaggistica, nonché alla salvaguardia del paesaggio, a copertura degli oneri della missione urbanistica e assetto del territorio.

Modifiche ad altra normativa regionale

La legge interviene anche sulla disciplina regionale in materia di difesa della costa e demanio marittimo, sopprimendo un rinvio all’autorizzazione paesaggistica regionale e includendo tra le fattispecie rilevanti le varianti allo strumento urbanistico comunale che interessino aree demaniali marittime.

Abrogazioni

Sono abrogate numerose leggi regionali previgenti sulla materia delle bellezze naturali, sul paesaggio e sul coordinamento delle funzioni amministrative, oltre alla normativa incompatibile con il testo unico. Restano salve le disposizioni regionali in materia di autorizzazione unica provinciale e le regole transitorie previste dalla legge stessa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.