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Legge

L.R. Liguria 16/2014

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SANITARIO

Normativa regionaleL.R. Liguria 16/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in Toscana il sistema del trasporto sanitario di emergenza urgenza, inserendo nuove norme nella l.r. 41/2006: definisce sistema territoriale e ospedaliero, conferma il ricorso a soggetti terzi solo se necessario tramite gara, istituisce conferenza regionale e conferenze locali, e prevede un elenco regionale triennale dei soggetti abilitati. Abroga norme previgenti e disciplina un transitorio di 90 giorni.

Disciplina del trasporto sanitario di emergenza urgenza

Disciplina del trasporto sanitario di emergenza urgenza

La legge regionale interviene sull’assetto del sistema di emergenza urgenza in Toscana, integrando la l.r. 41/2006 e coordinandosi con la l.r. 24/1994. L’obiettivo è uniformare organizzazione, requisiti e programmazione del trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale.

Sistema sanitario di emergenza urgenza

Il sistema è qualificato come complesso e unitario e si articola in due componenti:

  • il sistema territoriale di soccorso;
  • il sistema ospedaliero di emergenza.

Il sistema territoriale comprende le Aziende sanitarie, i comitati della Croce Rossa Italiana e le associazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale. Il sistema ospedaliero comprende le Aziende sanitarie, gli IRCCS e gli enti equiparati.

Trasporto sanitario di emergenza urgenza

L’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale comprende:

  • i servizi di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;
  • i trasporti previsti nei LEA effettuati tramite ambulanza;
  • i trasporti che richiedono esclusivamente ambulanza o mezzo adeguatamente attrezzato, assistenza in itinere di personale sanitario o comunque formato e continuità delle cure;
  • il trasporto urgente di organi e sangue.

Se l’attività non può essere assicurata dai soggetti del sistema territoriale, le Aziende sanitarie locali possono affidarla a terzi solo dopo ogni utile tentativo e mediante procedure di evidenza pubblica, mantenendo gli attuali livelli qualitativi del servizio.

Coordinamento regionale e pianificazione locale

È istituita la Conferenza regionale permanente, con funzioni di coordinamento del trasporto sanitario di emergenza urgenza per garantirne organicità e omogeneità. Ne fanno parte:

  • l’Assessore regionale competente o un suo delegato;
  • i Direttori generali delle Aziende sanitarie e degli IRCCS o loro delegati;
  • il Responsabile del Dipartimento interaziendale regionale emergenza 118 o suo delegato;
  • i legali rappresentanti, o delegati, degli organismi maggiormente rappresentativi a livello regionale e di quelli prioritari a livello di ASL delle associazioni e dei comitati interessati.

Le modalità di funzionamento sono disciplinate da un regolamento adottato dalla Conferenza stessa a maggioranza dei componenti.

Presso ogni Azienda sanitaria locale è inoltre istituito un organismo consultivo locale tra Azienda, IRCCS, altri enti del SSR, associazioni di volontariato e comitati CRI operanti nel trasporto sanitario. L’organismo si riunisce almeno ogni sei mesi o su richiesta della maggioranza dei componenti e serve a definire gli aspetti locali della gestione e a garantire collaborazione operativa.

La Giunta regionale, sulla base dei fabbisogni segnalati dalle ASL anche tramite tali conferenze locali, definisce:

  • i criteri di pianificazione territoriale per individuare sedi principali e distaccate;
  • i criteri di assegnazione del budget ai soggetti del sistema.

Elenco regionale e requisiti

La Giunta regionale istituisce un elenco dei soggetti che svolgono il trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale, da aggiornare ogni tre anni. Stabilisce anche i requisiti per l’iscrizione, compresi:

  • la regolarità contributiva dei dipendenti;
  • i requisiti di ambulanze e veicoli;
  • i requisiti di sedi e sezioni di associazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana e altri enti pubblici autorizzati;
  • le procedure e i criteri di vigilanza sul mantenimento dei requisiti.

Modifiche e abrogazioni

La legge aggiorna il rinvio normativo nella disciplina regionale, sostituendo il riferimento alla Croce Rossa Italiana con quello ai comitati della Croce Rossa Italiana e coordinando la normativa sul trasporto sanitario con la nuova disciplina dell’articolo 42 bis della l.r. 41/2006.

Sono inoltre abrogate disposizioni precedenti non più coerenti con il nuovo assetto, in particolare alcune norme della l.r. 41/2006 e della l.r. 24/1996 sulla autorizzazione e vigilanza del trasporto sanitario.

Regime transitorio

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve:

  • nominare la Conferenza regionale permanente;
  • istituire l’elenco regionale dei soggetti abilitati e fissarne i requisiti.

Fino all’istituzione dell’elenco, il trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale continua a essere assicurato dai soggetti autorizzati ai sensi della l.r. 24/1996.

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