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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41892/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado e ritenuto legittimo il licenziamento intimato il 22 novembre 2016 per assenze ingiustificate occultate mediante false attestazioni di presenza; censurava in particolare (i) la possibilità per l'amministrazione, dopo aver sospeso il procedimento disciplinare in presenza di procedimento penale, di riattivarlo senza attendere il giudicato penale (art. 55-ter d.lgs. 165/2001 e disciplina previgente/contrattuale), con violazione del principio di non colpevolezza; (ii) l'applicabilità di termini procedimentali diversi (120 gg ex art. 55-bis vs 180 gg ex art. 55-ter) e la decadenza del potere disciplinare per decorso dei termini; (iii) la mancata prova dell'addebito e l'errata ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), nonché la erronea valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla disciplina contrattuale vigente al momento della commissione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Laura De Cinque e ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento. La Corte ha deciso che: (a) l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 (nella versione applicabile ratione temporis) consente all'amministrazione, una volta sospeso il procedimento disciplinare per complessità delle indagini, di riattivarlo e concluderlo prima del passaggio in giudicato della sentenza penale quando siano acquisiti elementi sufficienti; non vi è obbligo di attendere l'irrevocabilità della sentenza penale; (b) il termine di 180 giorni previsto dall'art. 55-ter si applica al procedimento riattivato e il termine decorre dalla ripresa/nuova contestazione; non è applicabile il termine di 120 giorni dell'art. 55-bis; (c) la Corte di merito ha correttamente valutato la prova (atti e verbali prodotti dal procedimento penale e atti di indagine), ha fatto gravare sulla lavoratrice l'onere di giustificare le assenze e ha ritenuto la sistematicità e la gravità delle condotte tali da integrare giusta causa di licenziamento; (d) la disciplina collettiva che prevedeva prima dell'intervento normativo la sospensione obbligatoria non poteva derogare alla norma imperativa dell'art. 55-ter; (e) il giudice del lavoro può utilizzare e valutare autonomamente atti del processo penale nei giudizi disciplinari. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001

    Disciplina la facoltà, per il datore di lavoro pubblico, di sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale; la Corte interpreta la norma nel senso che la sospensione è facoltativa e che, una volta acquisiti elementi sufficienti nel processo penale, l'amministrazione può riattivare e concludere il procedimento disciplinare senza attendere il giudicato penale; il termine finale di 180 giorni decorre dalla ripresa del procedimento.

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    Prevede termini procedimentali (120 giorni) in specifiche ipotesi; la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso di riattivazione del procedimento in assenza di giudicato penale, confermando l'operatività del termine di 180 giorni dell'art. 55-ter.

  • art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001

    Rinvocato per delimitare il regime applicabile in relazione alla temporalità dei fatti; la Corte ha escluso la sua applicabilità ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • d.lgs. n. 150/2009 (riforma procedimentale del pubblico impiego)

    Ha reso la sospensione del procedimento disciplinare facoltativa; la Corte conferma che la disciplina introdotta si applica ai fatti di cui si è avuta notizia dopo l'entrata in vigore della riforma.

  • d.lgs. n. 75/2017

    Ha chiarito ulteriormente le condizioni di riattivazione del procedimento (elementi nuovi, anche provvedimento non definitivo), ma la Corte osserva che tale riforma non ha innovato un principio diverso da quello già desumibile dall'interpretazione del testo previgente.

  • art. 27 Cost.

    Principio di non colpevolezza invocato dalla ricorrente: la Corte distingue tra garanzie penali e l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, ritenendo che l'art. 27 non impedisca la riattivazione del procedimento disciplinare quando emergano elementi idonei a giustificare il recesso per giusta causa.

  • art. 2119 cod. civ.

    Norma che disciplina il recesso per giusta causa; la Corte ha ritenuto che la gravità e la reiterazione delle false attestazioni integrassero giusta causa di licenziamento.

  • art. 13, punto 4, lett. g) e art. 13 comma 6 lett. d) CCNL Comparto Ministeri (2002-2005 e successive integrazioni)

    "art. 13 punto 4 lett. g"

    La disciplina contrattuale prevedeva per certe manomissioni delle attestazioni di presenza sanzioni conservative; la Corte ha ritenuto che, per la gravità e la sistematicità della condotta, i fatti non fossero ricomprese nella fattispecie 'base' e potessero integrare ipotesi più gravi (sanzione espulsiva) previste dall'art. 13 comma 6 lett. d).

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova: la Corte conferma che il datore di lavoro deve provare l'assenza nella sua oggettività mentre il lavoratore deve provare gli elementi che giustificano l'assenza; nella fattispecie la Corte ha ritenuto incombesse sulla ricorrente l'onere di provare la giustificazione.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Richiamata nei principi di riparto dell'onere probatorio: la giurisprudenza indica che il datore prova la condotta, il lavoratore prova la giustificazione; principio applicato anche al pubblico impiego.

  • artt. 653 e 654 c.p.p.

    Norme sul valore degli atti processuali penali nei confronti dell'autorità amministrativa; utilizzate per giustificare la possibilità di utilizzare atti del processo penale nel giudizio disciplinare, con autonoma valutazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater

    Norma processuale-amministrativa relativa al contributo unificato: la sentenza dà atto delle condizioni per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi delle Sezioni Unite richiamate.

Massime di principio

  • In ambito di pubblico impiego la sospensione del procedimento disciplinare in presenza di procedimento penale è facoltativa: l'amministrazione può riattivare e concludere il procedimento disciplinare quando siano emersi elementi sufficienti, senza attendere il giudicato penale.
  • Il termine di conclusione del procedimento, nella ipotesi di riattivazione ai sensi dell'art. 55-ter, è quello previsto dallo stesso art. 55-ter (180 giorni nel testo applicabile ratione temporis) e decorre dalla ripresa della contestazione.
  • L'utilizzo di atti e prove formate in sede penale è ammesso nel giudizio disciplinare; però tali atti devono essere valutati autonomamente dal giudice del lavoro e la parte disciplinata conserva la possibilità di contestarne il valore e di fornire giustificazioni.
  • Sull'onere della prova: il datore prova l'assenza oggettiva; il lavoratore deve provare gli elementi giustificativi delle assenze. L'assenza di documentazione con data certa può indebolire la difesa del lavoratore.
  • La disciplina collettiva non può derogare alle norme imperative del procedimento disciplinare dettate dalla legge: clausole contrattuali che richiedano la sospensione obbligatoria non vincolano se la legge rende la sospensione facoltativa.
  • La gravità e la reiterazione di comportamenti illeciti (es. false attestazioni continuative) possono giustificare la sanzione espulsiva anche se la fattispecie contrattuale base prevede sanzioni conservative, purché il giudice valuti adeguatamente la sistematicità e la proporzionalità.

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