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Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 15451 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo che le imposte ipotecaria e catastale dovessero essere applicate in misura proporzionale sugli atti di conferimento di immobili in un trust non autodichiarato. La contribuente chiedeva invece il rimborso della maggiore imposta versata, ritenendo applicabile la misura fissa, poiché il conferimento al trustee non produce ancora un trasferimento definitivo della proprietà ai beneficiari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa al momento del conferimento degli immobili nel trust. Il conferimento produce infatti un effetto segregativo e un trasferimento temporaneo e limitato al trustee, non un trasferimento definitivo di ricchezza. L'imposizione proporzionale sarà eventualmente dovuta al momento del trasferimento finale degli immobili ai beneficiari. Non è stata emessa pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Imposta ipotecaria e imposta catastale relative alla trascrizione e alla voltura degli atti immobiliari

    Le imposte proporzionali presuppongono un trasferimento effettivo e definitivo della proprietà immobiliare o di ricchezza. Il mero conferimento dei beni al trustee, caratterizzato da segregazione patrimoniale e da obblighi di destinazione, non integra ancora tale presupposto.

  • Principi giurisprudenziali richiamati dalle sentenze della Corte di cassazione n. 25478/2015, n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2018 e n. 13141/2018

    È illogico applicare le imposte proporzionali già al momento del conferimento dei beni in trust, poiché il trasferimento definitivo di ricchezza si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari.

    Nel trust, il trasferimento al trustee è strumentale, temporaneo e limitato dall'obbligo di destinazione; l'imposizione proporzionale deve essere collegata al trasferimento finale ai beneficiari, quando si manifesta l'effettivo incremento patrimoniale.

Massime di principio

  • Il conferimento di immobili in un trust non autodichiarato, se attribuisce al trustee una titolarità strumentale e soggetta a vincoli di destinazione, non comporta di per sé un trasferimento definitivo di ricchezza.
  • Per la trascrizione e la voltura del conferimento iniziale sono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre l'imposta proporzionale può diventare applicabile al successivo trasferimento definitivo degli immobili ai beneficiari.
  • La qualificazione fiscale dell'atto deve dipendere dagli effetti economici sostanziali dell'operazione: segregazione e gestione fiduciaria non equivalgono a pieno trasferimento della proprietà.
  • La soluzione può variare se l'atto produce immediatamente un trasferimento definitivo o un effettivo arricchimento del beneficiario; in tal caso occorre verificare l'applicazione dell'imposizione proporzionale secondo la disciplina vigente e la concreta struttura del trust.

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