Ordinanza ingiunzione o revoca n. 228 del 01/06/2023
Provvedimento del 1° giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che un centro medico, a causa di un errore di attribuzione legato all’omonimia tra due pazienti, ha trattato in modo inesatto dati personali e ha comunicato dati relativi alla salute senza idoneo presupposto giuridico. L’errore ha riguardato fatture inserite nel cassetto fiscale del reclamante e SMS automatici di promemoria appuntamenti inviati al soggetto sbagliato. Nonostante le difese del titolare e l’adozione di un’annotazione interna per evitare il ripetersi dell’evento, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, disponendo inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
Centro medico Camedi s.r.l.: sanzione per errata comunicazione di dati sanitari e trattamento inesatto/illecito collegato a omonimia e fatture/SMS inviati al soggetto sbagliato
Centro medico Camedi s.r.l. - trattamento illecito di dati sanitari per errore di omonimia
Il provvedimento riguarda il Centro medico Camedi s.r.l., destinatario di un’ordinanza-ingiunzione per un trattamento di dati personali connesso all’errata attribuzione di fatture e SMS a un soggetto omonimo del paziente effettivo. Il procedimento origina da un reclamo dell’interessato e dall’istruttoria svolta dal Garante ai sensi dell’art. 157 e dell’art. 166 del Codice.
Fatti e origine del reclamo
L’interessato ha segnalato di ricevere sul proprio numero privato SMS periodici di promemoria per visite mediche mai richieste e di aver trovato nel proprio 730 precompilato fatture per prestazioni sanitarie, per un importo complessivo di 4.000 euro, mai effettuate. Ha inoltre rappresentato che il centro medico avrebbe scambiato i dati di due pazienti omonimi, attribuendo al reclamante prestazioni e fatture riferite all’altro soggetto.
Il centro medico ha confermato la presenza nel proprio database di due soggetti con stesso nome e cognome ma con indirizzi e codici fiscali diversi. Ha riferito che, nel corso del 2021, il paziente omonimo aveva usufruito di prestazioni sanitarie e ricevuto le relative fatture, mentre l’errore di abbinamento avrebbe generato l’inserimento delle fatture nel cassetto fiscale del reclamante e l’invio di SMS automatici a quest’ultimo.
Trattamenti esaminati
L’Autorità ha esaminato due profili distinti ma collegati:
- l’errata compilazione e attribuzione delle fatture relative a prestazioni sanitarie;
- l’invio di SMS automatici di promemoria appuntamenti al soggetto sbagliato.
In entrambi i casi, il Garante ha ritenuto che fossero coinvolti dati personali e, in particolare, dati relativi alla salute, poiché l’avvenuta prestazione di un servizio di assistenza sanitaria a una persona determinata è informazione riconducibile alla nozione di dato sulla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR e del considerando 35.
Valutazione di liceità e norme violate
Nella fase di avvio del procedimento, l’Ufficio ha contestato la violazione:
- del principio di esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR;
- del principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR;
- delle regole speciali sui dati relativi alla salute, trattabili e comunicabili solo all’interessato o a terzi in presenza di un idoneo presupposto giuridico o di specifica delega, ai sensi dell’art. 9 GDPR e dell’art. 84 del Codice, in combinato disposto con l’art. 22, comma 11, del d.lgs. 101/2018;
- degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 32 GDPR.
Nelle conclusioni, il Garante ha ribadito che l’erronea attribuzione delle fatture e l’invio degli SMS hanno determinato un trattamento illecito di dati personali sia del reclamante sia del suo omonimo.
Difese del titolare e loro valutazione
Il centro medico ha sostenuto che:
- l’errore era dipeso dall’omonimia e dall’errata attribuzione di codice fiscale e indirizzo;
- le fatture erano state consegnate fisicamente al paziente che aveva effettivamente ricevuto le prestazioni;
- il reclamante non sarebbe stato in grado di risalire univocamente all’identità del soggetto omonimo;
- la situazione era stata chiarita con contatti telefonici e via PEC, anche con l’ausilio del commercialista e dell’Agenzia delle Entrate;
- era stata inserita una nota di attenzione nel database per evitare il ripetersi dell’evento.
Il Garante ha tuttavia ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti ad accogliere l’istanza di archiviazione, confermando la violazione dei principi di esattezza, integrità e riservatezza, nonché la comunicazione non giustificata di dati relativi alla salute.
Esito: illiceità del trattamento e sanzione
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Centro medico Camedi s.r.l. per violazione degli artt. 5, 9 e 32 GDPR. Ha inoltre rilevato che, poiché la condotta aveva esaurito i suoi effetti e il titolare aveva dichiarato di avere adottato misure per prevenire il ripetersi dell’evento, non ricorrevano i presupposti per ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR.
È stata quindi adottata ordinanza-ingiunzione con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000, ai sensi dell’art. 83, par. 4, lett. a) e par. 5, lett. a), GDPR, per la violazione degli artt. 5, 9 e 32 GDPR.
Criteri di quantificazione della sanzione
Nel determinare l’importo, il Garante ha richiamato i criteri di cui all’art. 83, par. 1 e 2, GDPR, valorizzando in particolare:
- la conoscenza del fatto tramite reclamo di un interessato;
- la natura dei dati coinvolti, idonei a rivelare informazioni sulla salute di due interessati;
- l’assenza di intenzionalità del titolare;
- la collaborazione prestata all’Autorità;
- l’assenza di precedenti provvedimenti pertinenti;
- il contributo causale dell’omonimia tra i soggetti coinvolti.
Sanzione accessoria, pagamento e ricorsi
Il provvedimento dispone la pubblicazione integrale sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, anche in considerazione della tipologia dei dati coinvolti. Viene inoltre richiamata la facoltà, per il contravventore, di definire la controversia mediante pagamento entro 30 giorni di un importo pari alla metà della sanzione comminata, nonché la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui all’art. 78 GDPR, all’art. 152 del Codice e all’art. 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo di un interessato che lamentava la ricezione periodica di SMS del centro medico per appuntamenti mai richiesti e la presenza, nella propria dichiarazione 730 precompilata, di fatture riferite a prestazioni sanitarie mai effettuate. Dal riscontro del centro è emerso che due pazienti omonimi erano stati inseriti nel database e che, per un errore di attribuzione di codice fiscale e indirizzo, alcune fatture e messaggi automatici erano stati riferiti al reclamante invece che al paziente che aveva effettivamente ricevuto le prestazioni.
Qualificazione giuridica del trattamento
L’Autorità ha qualificato come dati personali, e in particolare come dati relativi alla salute, le informazioni desumibili dall’avvenuta prestazione sanitaria e dalle fatture emesse. Ha quindi rilevato la violazione del principio di esattezza e del principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d) e f), nonché la comunicazione di dati sanitari in assenza di idoneo presupposto giuridico, in contrasto con l’art. 9 GDPR e con l’art. 84 del Codice, oltre a carenze sotto il profilo della sicurezza ex art. 32 GDPR.
Valutazioni sulle difese del titolare
Il centro medico ha sostenuto che le fatture fossero state consegnate al paziente omonimo e che il reclamante avesse comunque ricevuto solo informazioni desumibili dal cassetto fiscale, non in grado di identificare univocamente il soggetto terzo. Ha inoltre affermato di aver risolto il problema e di aver inserito una nota di attenzione nel database. Il Garante ha però ritenuto tali elementi non idonei a superare i rilievi formulati, ritenendo comunque integrata l’illiceità del trattamento.
Sanzione e criteri di quantificazione
In assenza dei presupposti per misure correttive ulteriori, il Garante ha adottato ordinanza-ingiunzione applicando la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per la violazione degli artt. 5, 9 e 32 GDPR. Nella quantificazione sono stati considerati, tra gli altri, la provenienza della conoscenza del fatto da un reclamo, la natura sanitaria dei dati coinvolti, l’assenza di intenzionalità, la collaborazione del titolare, la mancanza di precedenti specifici e il ruolo causale dell’omonimia.
Sanzione accessoria e rimedi
È stata disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice. Il provvedimento richiama inoltre la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento entro 30 giorni di un importo pari alla metà della sanzione e indica la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 1 giu 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 226 del 01/06/2023
- Provvedimento · 1 giu 2023Prescrizioni del Garante n. 225 del 01/06/2023
- Provvedimento · 1 giu 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 229 del 01/06/2023
- Provvedimento · 1 giu 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 227 del 01/06/2023
- Provvedimento · 1 giu 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 230 del 01/06/2023
- Provvedimento · 1 giu 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 224 del 01/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →