Ordinanza ingiunzione o revoca n. 224 del 01/06/2023
Provvedimento del 1° giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha dichiarato illecito il comportamento del Comune di Guardiagrele per aver riscontrato in ritardo e solo parzialmente una richiesta di accesso ex art. 15 GDPR e per non aver risposto a una richiesta di informazioni dell’Autorità. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Comune di Guardiagrele: riscontro tardivo e parziale a istanza di accesso ex art. 15 GDPR e mancato riscontro a richiesta istruttoria del Garante
Comune di Guardiagrele: riscontro tardivo a istanza di accesso e mancata collaborazione con il Garante
Il provvedimento riguarda il Comune di Guardiagrele, destinatario di un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un interessato che aveva esercitato il diritto di accesso ex art. 15 GDPR per ottenere chiarimenti sulla titolarità dell’immobile assegnatogli e, conseguentemente, sul titolare del trattamento dei dati connessi alla gestione dell’alloggio. L’istruttoria ha poi riguardato anche il mancato riscontro del Comune a una richiesta di informazioni dell’Autorità.
Origine della vicenda e contenuto del reclamo
L’interessato ha riferito di aver chiesto al Comune di chiarire la proprietà dell’alloggio, poiché da tale dato dipendeva la possibilità di comprendere quale soggetto fosse competente rispetto alla vendita dell’immobile e al trattamento dei dati personali relativi alla sua gestione. Dopo varie interlocuzioni informali prive di esito definitivo, ha esercitato formalmente il diritto di accesso senza ottenere un riscontro adeguato.
Attività istruttoria del Garante
A seguito della richiesta dell’Autorità, il Comune ha fornito una risposta solo parziale, dichiarando di non essere riuscito a definire in tempi brevi la proprietà dell’immobile e di aver incaricato un professionista esterno per una ricognizione degli alloggi. Nel procedimento ha poi sostenuto di aver svolto ulteriori verifiche tramite tecnici esterni e Polizia municipale, affermando di aver individuato gli alloggi di proprietà comunale e di aver compreso le ragioni della mancata alienazione dell’immobile occupato dall’interessato. In una nota successiva il Comune ha anche riferito di un incontro con l’interessato e di un impegno a sanare le criticità emerse. L’ATER Chieti ha infine confermato, mediante elementi istruttori, che la proprietà oggetto della vicenda risultava tuttora in capo al Comune.
Violazioni accertate
Il Garante ha richiamato il quadro normativo applicabile ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici, ricordando che essi devono avvenire nel rispetto del GDPR e del Codice privacy. In particolare, ha evidenziato che:
- il trattamento deve essere lecito ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR;
- devono essere rispettati i principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- il titolare deve riscontrare le richieste dell’interessato senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, informando eventualmente dell’estensione del termine e delle ragioni del ritardo, ai sensi degli artt. 12, parr. 3 e 4, e 15 GDPR.
L’Autorità ha accertato che il Comune non ha fornito un riscontro tempestivo e completo alla richiesta di accesso dell’interessato, in violazione degli artt. 5, 12 e 15 GDPR. Ha inoltre rilevato il mancato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, violazione che ha compromesso la completezza e la celerità dell’istruttoria.
Valutazioni conclusive del Garante
Secondo il Garante, le memorie e le successive dichiarazioni del Comune, pur considerate, non sono state sufficienti a superare i rilievi contestati. La condotta è stata quindi qualificata come illecita per il tardivo e incompleto riscontro all’istanza di accesso e per la mancata collaborazione con l’Autorità. Il provvedimento richiama anche la possibilità che la veridicità delle dichiarazioni rese in istruttoria rilevi ai sensi dell’art. 168 del Codice.
Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione
Ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché dell’art. 166 del Codice, il Garante ha irrogato al Comune una sanzione di euro 5.000. Nella determinazione dell’importo sono stati considerati, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:
- il ritardo e l’incompletezza dei riscontri forniti;
- il mancato riscontro alla richiesta dell’Autorità;
- l’incidenza negativa sull’attività istruttoria;
- il carattere colposo della violazione;
- l’attivazione del Comune per porre rimedio e attenuare gli effetti della violazione;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti o di precedenti provvedimenti ex art. 58 GDPR.
Il Garante ha ritenuto la sanzione proporzionata, effettiva e dissuasiva, e ha disposto anche la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito web ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice.
Dispositivo e rimedi
Il Comune di Guardiagrele è stato ingiunto di pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con la possibilità di definire la controversia mediante pagamento in misura ridotta pari alla metà dell’importo, nei termini previsti dall’art. 166, comma 8, del Codice. È stata inoltre disposta l’annotazione del provvedimento nel registro interno dell’Autorità. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del reclamo
L’interessato, assegnatario di un alloggio di edilizia popolare, ha presentato reclamo al Garante lamentando di non aver ricevuto un riscontro idoneo alla propria richiesta di accesso ex art. 15 GDPR rivolta al Comune di Guardiagrele. La richiesta era finalizzata a chiarire chi fosse il proprietario dell’immobile e, quindi, il soggetto titolare del trattamento connesso alla gestione dell’alloggio.
Istruttoria e riscontri del Comune
Su richiesta del Garante, il Comune ha fornito un riscontro solo parziale e tardivo, affermando di non essere riuscito a definire nei tempi la proprietà dell’immobile e di aver affidato a un professionista esterno l’incarico di individuare gli alloggi intestati al Comune. Nel corso del procedimento il Comune ha prodotto ulteriori memorie e una successiva nota riferendo di un incontro con l’interessato e di difficoltà amministrative e documentali nella ricostruzione della proprietà.
Mancato riscontro alla richiesta del Garante
L’Autorità ha inoltre accertato che il Comune non ha risposto nei termini alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy. Tale omissione ha inciso sulla completezza e sulla celerità dell’istruttoria ed è stata ritenuta violazione autonoma del Codice.
Valutazioni del Garante sulla violazione
Il Garante ha richiamato i principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché gli artt. 12, parr. 3 e 4, e 15 GDPR. È stato rilevato che il Comune non ha fornito risposta entro un mese né ha informato tempestivamente l’interessato dei motivi del ritardo e della possibilità di proporre reclamo o ricorso. La condotta è stata qualificata come illecita anche per la mancata collaborazione con l’Autorità.
Sanzione e misure accessorie
Applicando gli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR e l’art. 166 del Codice, il Garante ha ingiunto al Comune il pagamento di 5.000 euro. Nella quantificazione ha considerato il carattere colposo della violazione, il mancato riscontro all’Autorità, l’incidenza sull’istruttoria, l’attivazione del Comune per rimediare e l’assenza di precedenti pertinenti. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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