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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 226 del 01/06/2023

Provvedimento del 1° giugno 2023

Garante Privacy226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che THIN Srl, nell’ambito del progetto THIN collegato al gestionale Medico 2000, ha raccolto e trattato dati personali dei pazienti dei medici di medicina generale in assenza di idonea base giuridica, qualificando in concreto l’operazione come pseudonimizzazione e non come vera anonimizzazione. È stata ravvisata anche la violazione degli obblighi informativi e, quanto al quadro progettuale, è stato ritenuto che THIN abbia assunto il ruolo di titolare del trattamento sulle operazioni contestate. Il Garante ha quindi disposto un’ingiunzione di conformazione, ha avvertito i MMG che l’adesione al progetto può esporli a violazioni e ha irrogato a THIN una sanzione pecuniaria di 15.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.

THIN Srl: trattamento illecito di dati sanitari dei pazienti dei MMG nell’ambito del progetto THIN/Medico 2000

THIN Srl: trattamento illecito di dati sanitari nel progetto THIN

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il progetto THIN, promosso da THIN Srl in collaborazione con il gestionale medico Medico 2000, volto alla raccolta di dati clinici dei pazienti dei medici di medicina generale per finalità di ricerca e miglioramento delle cure. Il procedimento è stato avviato a seguito di segnalazione e di una articolata istruttoria, comprensiva di richieste di informazioni, memorie difensive e audizione della società.

Contesto fattuale e funzionamento del progetto

Secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento, il progetto prevedeva l’installazione di un add-on sul software Medico 2000, capace di estrarre i dati dei pazienti, applicare tecniche di anonimizzazione e trasmetterli alla società THIN. In cambio della partecipazione, ai medici venivano prospettati benefici economici e servizi aggiuntivi, tra cui un sistema esperto avanzato e report scientifici. La società ha sostenuto che i dati trasferiti fossero anonimi e che il medico fosse l’unico titolare della fase di raccolta e anonimizzazione.

Ruoli privacy e qualificazione del trattamento

Il Garante ha ricostruito in senso sostanziale i ruoli coinvolti, ritenendo che THIN determinasse finalità e mezzi del trattamento relativi all’operazione di anonimizzazione e alla successiva raccolta dei dati per il progetto. Di conseguenza, THIN è stata qualificata come autonomo titolare del trattamento per le attività contestate. I medici di medicina generale restano titolari dei trattamenti di cura dei propri assistiti, ma non possono essere considerati titolari dell’operazione di presunta anonimizzazione predisposta per il progetto THIN.

Anonimizzazione, pseudonimizzazione e criticità tecniche

L’Autorità ha dato rilievo al fatto che le tecniche impiegate non garantivano la reale anonimizzazione dei dati. La sostituzione dell’ID paziente con un codice GUID/hash, l’uso di generalizzazioni e l’intervento di una terza parte non eliminavano la possibilità di re-identificazione né la singolarità del record. Per il Garante, si trattava quindi di pseudonimizzazione, cioè di trattamento di dati personali ancora soggetto al GDPR, e non di anonimizzazione in senso proprio.

Violazioni accertate e base giuridica

Sulla base di tale ricostruzione, il Garante ha ritenuto che THIN avesse trattato dati personali, inclusi dati sulla salute, senza una valida base giuridica e in violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, nonché dell’art. 9 GDPR. È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 13 GDPR, poiché agli interessati non era stata fornita un’informativa adeguata e preventiva, essendo il progetto presentato come basato su dati anonimi.

Valutazioni del Garante sul modello contrattuale e sull’opt-out

Il provvedimento sottolinea che i dati personali dei pazienti venivano, di fatto, offerti come contropartita del progetto, mediante una struttura sinallagmatica che prevedeva benefici per i medici e l’estrazione dei dati. Il Garante ha ritenuto non valido il meccanismo di opt-out proposto ai pazienti come forma di manifestazione del consenso, evidenziando che per i dati sulla salute il consenso, quando richiesto, deve essere esplicito, libero, specifico e inequivocabile, non potendo essere sostituito da un semplice diniego alla partecipazione.

Misure correttive e avvertimento ai medici

L’Autorità ha ingiunto a THIN di conformare i trattamenti alle indicazioni contenute nel provvedimento, richiamando i profili di titolarità, di base giuridica, di anonimizzazione e di informativa. Ha inoltre rivolto un avvertimento ai medici di medicina generale che utilizzano Medico 2000, segnalando che l’adesione al progetto THIN, nelle modalità descritte e in assenza di adeguati accorgimenti, può esporli a loro volta a violazioni del GDPR.

Sanzione, pubblicazione e trasmissione agli Ordini

Per le violazioni accertate, il Garante ha applicato a THIN Srl una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro, ritenuta proporzionata e dissuasiva alla luce dell’art. 83 GDPR. È stata inoltre disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante e la trasmissione alla FNOMCeO e agli Ordini provinciali dei medici, al fine di sensibilizzare la categoria sulle criticità del progetto.

Punti principali

Origine del procedimento e progetto THIN

Il procedimento nasce da una segnalazione di un medico di medicina generale relativa al progetto THIN, descritto dalla società come iniziativa internazionale di raccolta e analisi di dati clinici anonimi. Il progetto prevedeva l’uso di un add-on del software Medico 2000, con cui i dati dei pazienti sarebbero stati anonimizzati presso il medico e poi trasmessi a THIN per finalità di ricerca scientifica, epidemiologica e di farmacovigilanza.

Ruoli dei soggetti coinvolti

THIN ha sostenuto che il medico fosse il titolare del trattamento e che Mediatec operasse come responsabile. Il Garante ha invece ritenuto che, rispetto all’operazione di presunta anonimizzazione e alla raccolta dei dati per il progetto, THIN determinasse finalità e mezzi del trattamento e dovesse quindi essere considerata titolare. Il medico resta titolare dei trattamenti per finalità di cura dei pazienti, ma non dell’operazione di anonimizzazione finalizzata a THIN.

Anonimizzazione ritenuta inefficace e qualificazione come pseudonimizzazione

L’Autorità ha osservato che le tecniche descritte non eliminavano la singolarità del dato e che la mera sostituzione dell’ID del paziente con un GUID/hash, anche con salt, non impediva l’associazione univoca del record a uno specifico interessato. L’intervento della terza parte e le ulteriori generalizzazioni sono stati considerati misure organizzative e tecniche utili a rendere più complessa la re-identificazione, ma non sufficienti a trasformare i dati in dati anonimi. Il trattamento è stato quindi ricondotto alla pseudonimizzazione, con conseguente applicazione del GDPR.

Violazioni accertate

Il Garante ha accertato la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR (liceità, correttezza e trasparenza), dell’art. 9 GDPR per il trattamento di dati sulla salute in assenza di idonea deroga, e dell’art. 13 GDPR per mancata informativa preventiva agli interessati. È stata inoltre richiamata la questione della consultazione preventiva ex art. 36 GDPR, ma il provvedimento finale si concentra sulle violazioni sopra indicate e sull’ordine di conformazione.

Esito: ordine, avvertimento e sanzione

Il Garante ha avvertito i medici di medicina generale che l’adesione al progetto, nelle modalità descritte, può verosimilmente determinare violazioni del GDPR. Ha ingiunto a THIN di conformare i trattamenti alle indicazioni contenute nel provvedimento e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro, disponendo anche la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale e la trasmissione alla FNOMCeO e agli Ordini provinciali.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprdati sanitaritrasparenza e informativaanonimizzazione e pseudonimizzazionerapporto di lavoro

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