Prescrizioni del Garante n. 225 del 01/06/2023
Provvedimento del 1° giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un assegnatario di alloggio contro ATER Chieti per il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR. Dopo l’istruttoria e l’audizione dell’ente, l’Autorità ha accertato la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli artt. 12 e 15 GDPR, rilevando che il titolare avrebbe dovuto comunque rispondere nei termini, anche solo spiegando i dubbi sulla propria titolarità. Considerata la natura colposa, il coinvolgimento di un solo interessato e la cooperazione successiva con il Comune di Guardiagrele, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore e ha adottato un ammonimento, senza ulteriori misure correttive.
ATER Chieti: mancato riscontro a un’istanza di accesso ai dati ex art. 15 GDPR relativa alla gestione di un alloggio ERP
ATER Chieti: mancato riscontro a un’istanza di accesso ai dati personali
Il Garante ha esaminato un reclamo presentato contro ATER Chieti in relazione al mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali formulata da un assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il procedimento ha riguardato, in particolare, la gestione dei dati connessi alla locazione e la necessità di chiarire il soggetto titolare del trattamento e la proprietà dell’immobile.
Fatto e origine del reclamo
L’interessato aveva presentato un’istanza ex art. 15 GDPR per ottenere conferma del trattamento dei propri dati e conoscere, tra l’altro, a che titolo ATER Chieti li trattasse. La richiesta si inseriva in una vicenda relativa all’acquisto dell’alloggio assegnato e alla necessità di comprendere chi fosse il soggetto proprietario dell’immobile, anche alla luce di comunicazioni contrastanti tra ATER Chieti e il Comune di Guardiagrele. Non avendo ricevuto riscontro, l’interessato si è rivolto al Garante ai sensi dell’art. 77 GDPR.
Attività istruttoria
L’Autorità ha preliminarmente invitato ATER Chieti ad aderire alla richiesta dell’interessato, reiterando poi l’invito senza ottenere risposta. Successivamente ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, contestando la mancata risposta all’esercizio dei diritti e la violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza.
ATER Chieti ha chiesto di essere sentita e, in audizione, ha rappresentato che:
- il trattamento dei dati dell’interessato era fondato sull’esecuzione del contratto di locazione;
- i dati erano stati acquisiti nell’ambito di una procedura pubblica per l’assegnazione degli immobili in locazione;
- l’informativa privacy era disponibile presso gli uffici e sul sito istituzionale;
- la mancata risposta era dipesa dall’attesa di chiarimenti del Comune di Guardiagrele sulla proprietà dell’alloggio, per evitare di fornire una comunicazione ritenuta fuorviante.
Con nota integrativa, l’Azienda ha inoltre prodotto il contratto di locazione e ha riferito di aver contattato il Comune per definire la proprietà dell’alloggio e poter riscontrare l’istanza. È emerso, altresì, che il Comune di Guardiagrele aveva avviato interlocuzioni con il reclamante per chiarire la situazione e sanare le problematiche amministrative e di titolarità.
Valutazioni del Garante
Il Garante ha ricordato che, per i soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi, il trattamento è lecito, di regola, se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR. Tuttavia, anche in presenza di una base giuridica, deve essere rispettato il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.
In applicazione dell’art. 12, par. 3, GDPR, il titolare o presunto titolare deve riscontrare la richiesta dell’interessato senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese; se non intende ottemperare, deve comunque informare l’interessato, entro il medesimo termine, dei motivi del mancato riscontro e della possibilità di reclamo e ricorso. Secondo l’Autorità, ATER Chieti avrebbe potuto e dovuto fornire almeno un riscontro interlocutorio o motivare il ritardo e i dubbi sulla propria titolarità, invece di mantenere il silenzio.
Il Garante ha quindi accertato la violazione degli artt. 5, 12, parr. 3 e 4, e 15 GDPR, osservando che il comportamento dell’Azienda aveva rallentato la soluzione della vicenda e non poteva essere giustificato dall’incertezza sulla proprietà dell’immobile.
Esito del procedimento e misura adottata
Pur rilevando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato alcune circostanze attenuanti:
- la violazione riguardava un solo interessato;
- l’informativa privacy risultava comunque disponibile presso gli uffici e sul sito;
- la violazione era di carattere colposo;
- l’Azienda si era attivata per rimediare e cooperare con il Comune di Guardiagrele;
- non risultavano precedenti violazioni pertinenti o precedenti provvedimenti ex art. 58 GDPR.
Richiamando il considerando 148 GDPR e le Linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, il Garante ha qualificato la fattispecie come "violazione minore" e ha ritenuto sufficiente ammonire ATER Chieti ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Ha inoltre escluso l’adozione di ulteriori misure correttive, osservando che la condotta aveva ormai esaurito i suoi effetti.
Dispositivo e rimedi impugnatori
Nel dispositivo il Garante:
- ha dichiarato, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato da ATER Chieti per violazione degli artt. 5, 12, parr. 3 e 4, e 15 GDPR;
- ha ammonito l’Azienda ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- ha rilevato la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
È stato inoltre indicato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e richiesta dell’interessato
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro ATER Chieti da un assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica. L’interessato aveva chiesto, ai sensi dell’art. 15 GDPR, di conoscere a che titolo l’Azienda trattasse i suoi dati personali, anche per comprendere chi fosse il soggetto proprietario dell’immobile e quindi titolare del trattamento, ma non aveva ricevuto un idoneo riscontro.
Attività istruttoria e difese dell’Azienda
Il Garante ha inviato due inviti ad aderire, rimasti senza riscontro, e ha poi avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice. ATER Chieti, in audizione e con note integrative, ha sostenuto che il trattamento si fondava sull’esecuzione del contratto di locazione, che i dati erano stati acquisiti in una procedura pubblica e che l’informativa era disponibile presso uffici e sito web. Ha inoltre rappresentato di aver atteso chiarimenti dal Comune di Guardiagrele sulla proprietà dell’immobile prima di rispondere all’interessato.
Valutazioni del Garante sulla violazione
L’Autorità ha richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 15 GDPR, precisando che il titolare o presunto titolare deve rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, anche fornendo un riscontro negativo o spiegando i motivi dell’eventuale impossibilità di accogliere la richiesta. Nel caso concreto, il silenzio dell’Azienda ha integrato una violazione del diritto di accesso e del principio di trasparenza, pur in una vicenda amministrativa complessa e con dubbi sulla titolarità dell’immobile.
Esito e misura adottata
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da ATER Chieti per la mancata risposta all’istanza di accesso e ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Ha escluso ulteriori misure correttive perché la condotta aveva esaurito i suoi effetti e perché l’ente si era attivato, successivamente, per sanare la situazione in cooperazione con il Comune di Guardiagrele.
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