L.R. Sardegna 1/2002
Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 1/2002 disciplina contributi per favorire occupazione e imprenditoria giovanile nei settori produttivi e turistici, con investimenti e spese di gestione per imprese giovanili aventi sede in Sardegna. Il regime degli aiuti cessa il 31 dicembre 2006; restano regolate le pratiche pregresse della previgente legge n. 28/1984.
Agevolazioni per imprenditoria giovanile in Sardegna
Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile in Sardegna
La legge istituisce un regime di aiuti regionali per favorire la nascita e lo sviluppo di imprese giovanili in Sardegna, con particolare riferimento ai settori produttivi, dei servizi, socio-assistenziali e turistici. La disciplina risultante individua i soggetti ammessi, le spese finanziabili, le modalità di erogazione e i vincoli di permanenza dell’attività nel territorio regionale.
Finalità e settori di intervento
La Regione autonoma della Sardegna sostiene lo sviluppo dell’imprenditoria e dell’occupazione giovanile:
- nella produzione di beni e servizi, compresi i servizi socio-assistenziali;
- nel turismo, nelle opere complementari alle attività turistiche e nella produzione di servizi turistici.
Per conseguire tali finalità sono previsti contributi in conto capitale, in conto interessi e per le spese di gestione.
Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi
Possono accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese, secondo la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, costituite in una delle seguenti forme:
- società cooperative o piccole cooperative formate per almeno il 60% da giovani tra 18 e 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento;
- società di capitali con quote o azioni possedute da almeno tre soggetti, di cui almeno il 60% giovani tra 18 e 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento;
- società di persone costituite da almeno tre soggetti, di cui almeno il 60% giovani tra 18 e 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento.
Il limite di età è elevato a 40 anni non compiuti per i soggetti iscritti da almeno cinque anni nelle liste di mobilità previste dalla normativa richiamata.
Vincoli territoriali e obblighi di permanenza
La sede operativa dell’impresa o cooperativa deve essere ubicata in Sardegna e mantenuta, a pena di decadenza, per almeno 15 anni dalla concessione del beneficio. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione nel territorio regionale per almeno 5 anni.
Per i beni immobili e i beni mobili registrati, introdotto successivamente, il vincolo di destinazione nel territorio della Sardegna è di almeno 10 anni dalla concessione definitiva o dalla liquidazione a saldo del finanziamento; i beni agevolati restano inoltre vincolati all’esercizio dell’impresa per almeno 10 anni dalla concessione definitiva. La cessione, entro 10 anni dalla concessione del beneficio, delle quote o azioni a soggetti privi dei requisiti richiesti comporta la decadenza e la restituzione di quanto percepito.
Spese e investimenti ammissibili
Sono finanziabili le spese di investimento in capitale fisso sostenute dopo la presentazione della domanda, per la creazione di nuovi stabilimenti o l’avviamento di nuove attività. Le spese di gestione sono ammissibili nei primi due anni di attività e riguardano trasporti, energia, approvvigionamento idrico, depurazione, smaltimento rifiuti, materie prime e oneri bancari/finanziari non collegati al finanziamento agevolato. Sono escluse le spese per personale e i rimborsi ai soci.
Misura degli aiuti e limiti economici
Gli aiuti sono concessi nei limiti dei massimali europei vigenti per la Sardegna. L’apporto del beneficiario all’investimento non può essere inferiore al 25%. I contributi sono incompatibili con agevolazioni analoghe previste da norme comunitarie, statali o regionali. Se l’Unione europea modifica i massimali di intensità, i limiti regionali si adeguano automaticamente con delibera della Giunta previo parere consiliare.
Per il contributo in conto interessi, il concorso è riconosciuto fino al 64% del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea. Per le spese di gestione sono previste percentuali decrescenti per il biennio 2002-2003 e per i bienni successivi, con tetti massimi annuali fissati in euro 309.874,00 per il primo anno ed euro 206.583,00 per il secondo anno. È prevista anche un’anticipazione pari al 50% del contributo di gestione del primo anno, dopo la dichiarazione di inizio attività.
Modalità di erogazione, controlli e revoca
Il contributo è erogato in tre tranche:
- 50% come anticipazione al decreto di concessione;
- 30% dopo la verifica della realizzazione della metà dell’investimento;
- 20% al completamento, dopo il collaudo.
I contributi possono essere revocati se vengono meno uno o più requisiti richiesti. Gli assessorati competenti possono svolgere ispezioni e verifiche presso i beneficiari.
Procedura istruttoria e tempistiche
L’accesso agli aiuti avviene mediante procedura valutativa a bando. L’istruttoria è affidata, tramite gara pubblica, a istituti di credito e società finanziarie. L’istruttoria deve concludersi entro 90 giorni dalla domanda e l’erogazione deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione delle risultanze istruttorie. Le modalità applicative sono disciplinate da direttive della Giunta regionale adottate entro 60 giorni dalla loro approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente.
Durata del regime, norme transitorie e copertura finanziaria
Il regime degli aiuti cessa il 31 dicembre 2006. È abrogata la legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, già inapplicabile dal 1° gennaio 2000; le domande presentate entro il dicembre 1999 e già istruite continuano a essere liquidate secondo la precedente disciplina.
Per l’attuazione è istituito un fondo denominato “Imprenditoria giovanile”. Gli oneri sono quantificati per gli anni 2002-2006 e coperti mediante specifiche risorse di bilancio regionali, con possibilità di anticipazione degli stanziamenti 2003-2004 all’anno 2002.
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