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Legge

L.R. Sardegna 4/2002

Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo

Normativa regionaleL.R. Sardegna 4/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna contributi a favore dei consorzi fidi agricoli per rafforzare il fondo rischi e il patrimonio di garanzia e per sostenere assistenza e consulenza alle imprese agricole. Stabilisce requisiti, criteri di concessione, controlli e sanzioni, con attuazione subordinata all’approvazione UE. Gli oneri sono previsti per il triennio 2002-2004 e la norma è oggi sostanzialmente superata.

Contributi regionali ai consorzi fidi agricoli

Interventi a favore delle forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo

La legge regionale della Sardegna disciplina un sistema di sostegno pubblico ai consorzi fidi operanti nel comparto agricolo, con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito delle imprese agricole. Il provvedimento prevede contributi regionali, requisiti di ammissibilità, regole di attuazione e controlli, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Finalità e tipologie di intervento

La Regione concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia, denominati consorzi fidi, per facilitare il credito alle imprese agricole. I contributi regionali sono destinati a due linee di intervento:

  • formazione e integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia, per prestare garanzie alle imprese socie;
  • attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria alle imprese agricole, con possibilità di svolgere consulenza anche verso imprese non associate.

Requisiti dei consorzi fidi beneficiari

Per accedere ai contributi i consorzi fidi devono possedere congiuntamente specifici requisiti organizzativi e territoriali. In particolare devono:

  • essere costituiti in forma di cooperativa o di consorzio tra imprese, anche di secondo grado;
  • essere composti da imprese agricole;
  • operare a livello regionale o almeno provinciale;
  • avere sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
  • perseguire finalità mutualistiche tra gli aderenti;
  • concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie. Sono inoltre ammessi, come sostenitori, enti pubblici e privati.

Misura dei contributi e vincoli comunitari

I contributi per il fondo rischi e il patrimonio di garanzia sono concessi in rapporto al valore già costituito di tali fondi e in misura adeguata ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione, purché i consorzi abbiano deliberato la garanzia. L’importo non può comunque superare l’ammontare dei finanziamenti garantiti. Le garanzie rese con il contributo regionale devono rispettare la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione UE sulle garanzie, il cumulo con altri aiuti nei limiti dei massimali del settore agricolo e la destinazione esclusiva a operazioni conformi alla normativa comunitaria. I contributi per assistenza e consulenza sono riconosciuti entro i limiti e alle condizioni previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Competenze della Giunta regionale

La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione:

  • la misura dei contributi;
  • i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione;
  • le priorità nella concessione;
  • i criteri da osservare, nel rispetto della legge n. 241/1990, nell’erogazione delle garanzie e nell’attività di consulenza;
  • gli obblighi dei consorzi fidi verso l’Amministrazione regionale;
  • le modalità di controllo sull’uso dei contributi regionali.

Scioglimento, liquidazione e restituzione dei contributi

In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi, il legale rappresentante deve comunicare immediatamente e comunque entro 15 giorni all’Amministrazione regionale i motivi e le cause del provvedimento. I contributi regionali non utilizzati devono essere restituiti entro 120 giorni.

Sanzioni e conseguenze dell’inadempimento

La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dagli atti attuativi comporta:

  • revoca e recupero dei contributi concessi e non utilizzati;
  • revoca e recupero dei contributi utilizzati in contrasto con gli obblighi;
  • esclusione dall’accesso ai contributi per un periodo da 1 a 5 anni.

Obblighi informativi dei consorzi fidi

I consorzi fidi devono trasmettere annualmente all’Amministrazione regionale:

  • eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche;
  • le modalità di utilizzo dei contributi regionali.

Attuazione subordinata all’autorizzazione europea

Gli aiuti previsti dalla legge possono essere attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo l’approvazione della Commissione europea oppure dopo il decorso del termine previsto per l’esame comunitario degli aiuti.

Copertura finanziaria e decorrenza

Gli oneri sono valutati in euro 516.456 annui e gravano sulla UPB S06.025 del bilancio regionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, e sulla corrispondente unità dei bilanci successivi. Per il 2002 la copertura avviene mediante prelevamento da una voce della tabella B della legge regionale n. 6 del 2001; per il 2003 e 2004 mediante le risorse del bilancio pluriennale 2002-2004. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Attualità della disciplina

La disciplina è fortemente legata a esercizi finanziari risalenti e a specifici aiuti di Stato del settore agricolo subordinati al vaglio UE; per tale ragione, pur essendo testo formalmente compiuto, è oggi da considerarsi sostanzialmente superata nell’uso pratico.

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