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Legge

L.R. Sardegna 17/2001

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2002

Normativa regionaleL.R. Sardegna 17/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Sardegna a gestire provvisoriamente il bilancio 2002 fino all’approvazione della legge di bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2002, poi prorogato al 30 aprile 2002. Fissa il limite dei 3/12 per gli impegni, disciplina alcune deroghe, il pagamento di residui e la conservazione di somme non impegnate in specifici capitoli e programmi comunitari.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2002 della Sardegna

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2002

La legge disciplina la gestione provvisoria del bilancio della Regione autonoma della Sardegna per l’anno 2002. Consente alla Giunta regionale di operare in assenza della legge di bilancio, entro limiti quantitativi e con alcune deroghe, e regola anche la conservazione di somme non impegnate su specifici capitoli e programmi.

Ambito di applicazione e durata

La Giunta regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente il bilancio 2002 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione e secondo le disposizioni della legge regionale 24 aprile 2001, n. 7.

  • L’autorizzazione vale fino all’approvazione del bilancio con legge.
  • In ogni caso il termine originario è fissato al 31 marzo 2002, poi prorogato al 30 aprile 2002.

Limiti agli impegni di spesa

Durante l’esercizio provvisorio la Giunta non può assumere impegni di spesa oltre i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna Unità Previsionale di Base.

Restano escluse da tale limite le spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi. La deroga opera anche nei casi in cui la normativa vigente stabilisca entità e scadenza delle erogazioni.

Per la UPB S03.041 è consentita l’assunzione di impegni fino all’intero stanziamento previsto nel bilancio provvisorio.

Regole sui pagamenti

Nel corso dell’esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata a pagare:

  • l’intero ammontare dei residui;
  • gli impegni di spesa assunti in conto competenza nei limiti consentiti dal comma sui tre dodicesimi.

Qualificazione di specifico stanziamento come spesa corrente

Lo stanziamento relativo alla UPB S05.070, capitolo 05301, è qualificato come spesa corrente ai fini dell’articolo 20 della legge n. 468 del 1978, e successive modifiche.

Economia di impegni e residui di stanziamento

Al 31 dicembre 2001 è accertata l’economia:

  • degli impegni assunti fino al 31 dicembre 1996;
  • dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 2001 e provenienti da esercizi anteriori al 1997.

Sono comunque fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati a interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione europea.

Conservazione di somme in conto residui

La legge prevede la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate al 31 dicembre 2001 per consentirne l’utilizzo nell’esercizio successivo, con riferimento a specifiche risorse e capitoli collegati a precedenti interventi normativi e a programmi comunitari.

In particolare:

  • le somme relative all’applicazione della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, e di una serie di UPB e capitoli elencati nel testo, sono conservate nel conto residui per l’esercizio successivo;
  • le somme stanziate per le finalità della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, non impegnate al 31 dicembre 2001, sono conservate nel conto residui;
  • le somme iscritte nei capitoli relativi al Programma Operativo Plurifondo e ai Programmi di Iniziativa Comunitaria possono essere conservate nel conto residui, purché siano soddisfatte le condizioni di rendicontazione stabilite dall’Unione europea.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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