Circolare numero 110 del 19-09-2014
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione triennale sottoscritta con FEDERAZIENDE per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Vengono chiariti i pensionati legittimati a rilasciare delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio e gli aspetti contabili. La convenzione prevede inoltre l’esonero dell’INPS da responsabilità nei rapporti tra pensionato e Organizzazione sindacale, nonché un codice INPS dedicato e specifici conti contabili.
Convenzione con FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione con FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà comunicazione della convenzione sottoscritta con la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. La convenzione, approvata con determinazione n. 95 del 10/06/2014 e firmata il 21/07/2014, ha durata triennale dalla data di sottoscrizione.
Soggetti ammessi alla delega
L’articolo 1 individua i pensionati che possono rilasciare la delega per la trattenuta del contributo sindacale. Hanno diritto a utilizzare il servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà è estesa anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
È espressamente chiarito che l’art. 23 octies della legge n. 485/72 non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la disciplina riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Rilascio della delega e adempimenti formali
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, che riporta la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e deve contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione dei dati
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Nel caso in cui la delega sia rilasciata da un pensionato già titolare di trattamento, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, gli effetti decorrono dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’Organizzazione deve inviare i dati della delega all’INPS in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e deve trasmettere anche la delega in formato digitale, conservando sempre l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede alla lavorazione della revoca nel più breve tempo possibile.
Se perviene una nuova delega su una prestazione già interessata da una delega ad altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e con gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega ha efficacia dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Operatività delle nuove modalità telematiche
Le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1 gennaio 2015. Fino a tale data, la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità già vigenti.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensivo della tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote indicate sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non oltre il doppio del minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica per l’esercizio 2013, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità
Ai sensi dell’articolo 9, l’Organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta e l’Organizzazione stessa. In caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS di eventuali effetti negativi derivanti dalla controversia.
Codice INPS e contabilità
Alla convenzione è attribuito il codice INPS P5. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni sono istituiti i conti:
- GPA25403, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27403, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con FEDERAZIENDE saranno definiti direttamente dalla Direzione generale, come precisato nella circolare.
Punti principali
Convenzione e durata
In data 21/07/2014 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE), approvata con determinazione n. 95 del 10/06/2014. La convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma di riferimento riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Trasmissione telematica e conservazione
L’Organizzazione deve inviare all’INPS i dati della delega con modalità telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando comunque l’originale firmato con le modalità previste.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto procede alla lavorazione nel più breve tempo possibile. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Entrata in vigore delle modalità telematiche
Le modalità telematiche previste dalla convenzione saranno operative dal 1 gennaio 2015. Fino a tale data, la gestione delle deleghe e delle revoche avverrà secondo le modalità già vigenti.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensivo della tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari, con adempimenti gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio sono stati determinati sulla base della contabilità analitica 2013 e risultano pari a: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca delega telematizzata; € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega); € 0,04 per gestione delega.
Esenzione da responsabilità
Con l’articolo 9 l’Organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e Organizzazione. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali controversie.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS P5. Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i conti GPA25403, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27403, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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