Circolare numero 112 del 19-09-2014
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Confederazione Sindacale Autonoma Lavoratori e Pensionati Europei (CONF.S.A.L.P.E.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con CONF.S.A.L.P.E. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida per tre anni dalla firma del 21/07/2014. Vengono disciplinati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, la decorrenza della delega e della revoca, la misura del contributo in percentuale sul lordo della pensione, i rapporti finanziari e i costi del servizio, nonché le istruzioni contabili e il codice INPS assegnato. È inoltre precisato che le nuove modalità telematiche saranno operative dal 1 gennaio 2015, mentre fino ad allora continueranno ad applicarsi le modalità vigenti.
Convenzione CONF.S.A.L.P.E. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione CONF.S.A.L.P.E. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 21/07/2014 con la Confederazione Sindacale Autonoma dei Lavoratori e Pensionati Europei (CONF.S.A.L.P.E.), approvata con determinazione n. 84 del 06/06/2014, avente validità triennale dalla data di sottoscrizione. L’atto disciplina la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione, indicando i soggetti interessati, le regole di delega e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le istruzioni contabili.
Soggetti che possono rilasciare la delega
La facoltà di aderire alla trattenuta è riconosciuta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La disciplina si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in virtù del rinvio previsto dall’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano invece esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 riguarda esclusivamente prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere formalizzata mediante il modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati l’importo o la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e corredato dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione dei dati
Quando la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla decorrenza del trattamento pensionistico. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Per le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, la decorrenza è fissata dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’Organizzazione sindacale deve inviare i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere anche la delega in formato digitale, conservando l’originale cartaceo firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa, e l’Istituto procede alla lavorazione nel più breve tempo possibile. Se su una stessa prestazione risulta già attiva una delega per altra organizzazione, la nuova delega può produrre effetti solo se è preceduta dalla revoca della precedente, che deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Decorrenza delle nuove modalità telematiche
La circolare precisa che le modalità telematiche previste nella convenzione saranno operative dal 1 gennaio 2015. Fino a tale data, la gestione delle deleghe e delle revoche continuerà ad avvenire secondo le modalità già in vigore.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono differenziate per scaglioni:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 della convenzione sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio di riscossione sono stati determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013 e risultano pari a:
- € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- € 0,74 per revoca telematizzata;
- € 1,48 per variazione, intesa come revoca più acquisizione di nuova delega;
- € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità
Con l’art. 9 della convenzione, l’Organizzazione sindacale esonera l’INPS da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione stessa. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’organizzazione si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo conseguente alla contestazione.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS P4. Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto di CONF.S.A.L.P.E. vengono istituiti i conti GPA25405, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27405, per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale, e nell’allegato n. 2 sono riportati i conti istituiti.
Punti principali
Ambito soggettivo e beneficiari della delega
Possono avvalersi della trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. La disciplina si applica anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio normativo richiamato dalla convenzione. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e con le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di identità valido.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un pensionato già titolare di trattamento, gli effetti decorrono dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, decorrono dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Gestione telematica della delega
L’Organizzazione deve inviare all’INPS i dati della delega in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e trasmettere anche la delega acquisita in formato digitale, conservando comunque l’originale firmato. Tali modalità telematiche diventeranno operative dal 1 gennaio 2015; fino ad allora la gestione di deleghe e revoche avviene secondo le modalità vigenti al momento della circolare.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega ad altra organizzazione, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento di identità valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, al netto dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari e gli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 della convenzione sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2013, sono fissati in: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca telematizzata; € 1,48 per variazione (revoca più acquisizione di nuova delega); € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 9 della convenzione, l’Organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione stessa. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’organizzazione si impegna a tenere indenne l’INPS da ogni eventuale effetto negativo derivante dalla contestazione.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è stato assegnato il codice INPS P4. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali a favore di CONF.S.A.L.P.E. sono istituiti i conti GPA25405, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27405, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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