Circolare numero 111 del 19-09-2014
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati (S.N.A.L.P.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione triennale sottoscritta con il S.N.A.L.P. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, indicando i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di conferimento, decorrenza, revoca e misura del contributo. Sono inoltre richiamati i rapporti finanziari, i costi del servizio, l’esonero di responsabilità dell’INPS e le istruzioni contabili con i conti dedicati. Le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1° gennaio 2015; fino ad allora restano valide le procedure vigenti.
Convenzione INPS-S.N.A.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-S.N.A.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta con il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati (S.N.A.L.P.) per la riscossione dei contributi sindacali tramite trattenuta sulle pensioni. La convenzione è stata approvata con determinazione n. 82 del 06/06/2014, sottoscritta il 21/07/2014 e ha durata triennale dalla data di firma.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono aderire al servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS.
Per effetto del richiamo normativo contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, la disciplina si applica anche alle pensioni dirette, indirette o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Resta invece esclusa la possibilità di applicare l’art. 23-octies della legge n. 485/72 ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda espressamente le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati:
- la misura del contributo sindacale;
- le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega
La decorrenza varia a seconda del momento in cui la delega viene presentata.
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, gli effetti decorrono:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e deve inoltre inviare la delega in formato digitale, conservando sempre l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. L’Istituto provvede alla lavorazione della richiesta nel più breve tempo possibile.
Se arriva una nuova delega su una prestazione già assistita da una delega ad altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è stata prima revocata quella precedente. La revoca deve indicare:
- l’Organizzazione revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Entrata in operatività delle procedure telematiche
Le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1° gennaio 2015. Fino a quella data, la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità già in vigore.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo sindacale è stabilito in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e vengono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell’esercizio 2013, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 9 della convenzione, l’Organizzazione sindacale esonera l’INPS da qualunque responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato soggetto alla trattenuta e l’Organizzazione stessa. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’Organizzazione si obbliga a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS P7. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali effettuate sulle pensioni, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25406, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27406, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con il S.N.A.L.P. saranno definiti direttamente dalla Direzione generale. L’allegato n. 2 riporta i conti istituiti.
Punti principali
Oggetto e durata della convenzione
In data 21/07/2014 è stata sottoscritta una convenzione con il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati (S.N.A.L.P.), approvata con determinazione n. 82 del 06/06/2014, per la riscossione dei contributi sindacali tramite trattenuta sulle pensioni degli iscritti. La convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. Il richiamo normativo comprende anche i titolari di pensione amministrata dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23-octies richiamato si riferisce alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, gli effetti decorrono dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve trasmettere i dati con modalità telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, e l’Istituto procede alla lavorazione nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e allegazione degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Operatività delle modalità telematiche
Le modalità telematiche previste dalla convenzione saranno operative dal 1° gennaio 2015. Fino a tale data la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità già vigenti.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione degli eventuali trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente tale limite e non superiore al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2013, sono fissati in: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca telematizzata; € 1,48 per variazione (revoca più acquisizione nuova delega); € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 9 la Organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato assoggettato alla trattenuta e l’Organizzazione stessa. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è P7. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA25406, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27406, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
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