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Regolamento

R.R. Puglia 2/2018

Regolamento regionale di modifica del Reg. R. n. 8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016.

Normativa regionaleR.R. Puglia 2/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il Reg. reg. Puglia n. 8/2016, coordinando il Reddito di Dignità con il Reddito di Inclusione nazionale e ridefinendo composizione, requisiti di accesso, valutazione del bisogno e sportelli abilitati alla ricezione delle domande. Si applica dal 19 febbraio 2018 nel territorio pugliese.

Modifiche al regolamento pugliese sul Reddito di Dignità (ReD)

Modifica del regolamento attuativo del Reddito di Dignità in Puglia

Il regolamento regionale della Puglia n. 2 del 19 febbraio 2018 interviene sul Reg. reg. n. 8/2016, che attua la legge regionale n. 3/2016 sul Reddito di Dignità. La disciplina viene aggiornata per coordinarsi con la misura nazionale di sostegno al reddito e per precisare composizione, accesso, valutazione del bisogno e canali operativi di presentazione delle domande.

Coordinamento con la disciplina nazionale e fonti di riferimento

La disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale viene ricondotta in coerenza con:

  • la misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33, e al d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147;
  • i principi, gli obiettivi e le azioni della legge regionale;
  • i principi e i criteri di ammissibilità del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
  • l’accordo in Conferenza Unificata dell’11 febbraio 2016 sulle linee guida per i progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva.

Per la componente di sostegno al reddito connessa al contrasto alla povertà, la disciplina richiama espressamente il Reddito di Inclusione e la relativa normativa nazionale, che prevale per la specifica platea di beneficiari.

Composizione della misura regionale

Il Reddito di Dignità è articolato in più componenti attivabili in combinazioni diverse, secondo i requisiti del richiedente:

  • indennità economica di attivazione, collegata alla partecipazione a un tirocinio socio-lavorativo per l’inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale previsto nel patto individuale di inclusione sociale attiva;
  • percorso formativo di aggiornamento professionale o di conseguimento di una qualifica professionale, se funzionale al percorso di attivazione;
  • misure di conciliazione, sostegno socio-educativo alle funzioni genitoriali, mediazione linguistica e culturale, affiancamento e supporto individuale per l’inserimento sociale di beneficiari in condizioni di fragilità.

La Giunta regionale può inoltre definire, per specifici gruppi sociali, le condizioni in cui il Reddito di Dignità integra il Reddito di Inclusione nazionale.

Requisiti di accesso al Reddito di Dignità regionale

Per la componente regionale del beneficio, i requisiti soggettivi previsti sono i seguenti:

  • avere compiuto 18 anni alla data della domanda;
  • essere residenti in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data dell’istanza; per cittadini italiani e UE, in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all’AIRE non rileva nel computo;
  • per i cittadini stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno e dimostrare residenza o dimora abituale in un Comune pugliese da almeno 12 mesi;
  • avere un ISEE in corso di validità, o ISEE corrente, non superiore a 6.000 euro e un ISRE non superiore al valore annualmente fissato dalla Giunta; in prima applicazione il limite ISRE è 3.000 euro;
  • non avere nel nucleo familiare autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 12 mesi precedenti la domanda, né autoveicoli oltre 1.300 cc o motoveicoli oltre 250 cc immatricolati per la prima volta nei 3 anni precedenti;
  • ottenere nella valutazione multidimensionale del bisogno un punteggio almeno pari alla soglia annualmente stabilita; in prima applicazione la soglia è 35 punti;
  • dichiarare la disponibilità a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;
  • non essere beneficiari del Reddito di Inclusione, salvo deroga della Giunta regionale.

Il beneficio non è comunque cumulabile con NASpI o altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria percepiti da qualsiasi componente del nucleo familiare.

Sono inoltre esclusi i nuclei in cui, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, siano presenti altri trattamenti economici previdenziali, indennitari o assistenziali, concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, per un valore complessivo superiore a 1.000 euro mensili. Non rientrano in tale nozione le agevolazioni fiscali, le riduzioni di compartecipazione ai servizi, i buoni servizio e i voucher sostitutivi di servizi.

Valutazione multidimensionale del bisogno

La valutazione multidimensionale del bisogno riguarda le condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della domanda e si fonda sulle informazioni desumibili dalla DSU/ISEE in corso di validità. I criteri considerati sono:

  • numero di figli;
  • numero di figli minorenni;
  • nucleo monogenitoriale;
  • presenza di persona con disabilità grave o non autosufficiente;
  • valore ISEE.

La soglia minima di accesso è fissata annualmente dalla Giunta regionale; in sede di prima applicazione è pari a 35 punti su 100. La scala di punteggio assegna fino a 25 punti per il numero di figli, 5 punti per la presenza di un figlio entro 36 mesi, 25 punti al nucleo monogenitoriale, fino a 10 punti per disabilità grave o non autosufficienza e fino a 35 punti per il valore ISEE, con punteggio massimo per ISEE pari a zero.

Per la componente nazionale del sostegno al reddito, i criteri di priorità e ammissibilità sono invece quelli previsti dalla normativa statale sul Reddito di Inclusione.

Canali di presentazione e ruolo dei servizi sociali

Le domande possono essere ricevute, oltre che dai soggetti già previsti, anche dagli sportelli del Servizio di Segretariato Sociale degli Ambiti territoriali, purché espressamente attivati per la ricezione delle domande e il caricamento sulla piattaforma telematica.

I Servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali restano responsabili dell’informazione di base su tutte le fasi istruttorie e della verifica dei requisiti soggettivi di accesso, fermo il canale aggiuntivo sopra indicato.

Casi particolari e interventi urgenti

La Giunta regionale può disciplinare specifiche condizioni e modalità di accesso al Reddito di Dignità nei casi in cui siano necessari interventi indifferibili e urgenti a completamento di progetti individuali di presa in carico per:

  • vittime di violenza e abuso sottratte ai nuclei familiari di provenienza;
  • adulti in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora;
  • persone con disabilità coinvolte in sperimentazioni a regia regionale finalizzate all’inclusione socio-lavorativa e alla vita indipendente.

Decorrenza e attualità

Il regolamento è vigente dal 19 febbraio 2018 e si applica esclusivamente nel territorio della Regione Puglia. Non risulta, dal testo fornito, una limitazione temporale della sua efficacia, ma la disciplina richiama valori e soglie annualmente definiti dalla Giunta regionale per taluni requisiti economici e di accesso.

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