R.R. Puglia 4/2018
Regolamento del “Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia”. Approvazione definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Puglia, organizzazione, funzioni e qualifiche del Nucleo di Vigilanza Ambientale istituito nella Sezione regionale di vigilanza. Stabilisce compiti di controllo ambientale, polizia amministrativa, mineraria e ittico-venatoria, rapporti con altre strutture regionali e autorità di controllo, nonché le qualifiche di PG, pubblico ufficiale e ausiliario di PS per il personale. È stato sostituito dal regolamento regionale 21/2019.
Regolamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia
Regolamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia
Il regolamento disciplina l’assetto del Nucleo di Vigilanza Ambientale operante nell’ambito della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia. Definisce funzioni, organizzazione interna e qualifiche del personale, con efficacia limitata al territorio regionale pugliese.
Ambito di applicazione e inquadramento istituzionale
Il Nucleo è collocato all’interno della Sezione regionale di vigilanza, diretta da un dirigente regionale, e riguarda specificamente il “Nucleo di vigilanza ambientale”. La disciplina si inserisce nel quadro della legge regionale n. 37/2015 e del trasferimento di ulteriori funzioni dalle Province ai sensi della legge regionale n. 9/2016.
Funzioni del Nucleo
Il Nucleo svolge nel territorio regionale attività di controllo e vigilanza finalizzate a prevenire e reprimere condotte dannose per le collettività e le istituzioni. Le funzioni comprendono:
- polizia amministrativa;
- polizia ambientale;
- polizia mineraria;
- vigilanza ittico-venatoria.
Svolge inoltre attività di collaborazione con altre sezioni regionali competenti in materia di trasporti, sanità e altri ambiti regionali specifici, incluse le autorità di controllo come ARPA, ARES e ASL. In caso di disastri o nell’imminenza degli stessi, può essere messo a disposizione dell’amministrazione regionale e dei comitati costituiti per l’emergenza, nel rispetto della normativa vigente. Il regolamento precisa che il Nucleo non esercita funzioni autorizzatorie nelle materie su cui effettua controllo e vigilanza.
Organizzazione e struttura
Il Nucleo fa capo al dirigente della Sezione regionale di vigilanza ed è composto da:
- sei responsabili territoriali provinciali, uno per ciascuna sede;
- istruttori direttivi specialisti di vigilanza ambientale regionale (categoria D);
- istruttori agenti di vigilanza ambientale regionale (categoria C);
- personale amministrativo e tecnico.
Le funzioni sono articolate per competenza specialistica e per ambito territoriale, sia provinciale sia interprovinciale. L’organizzazione è recepita con apposito D.P.G.R. È inoltre previsto che, fino all’attivazione della sede provinciale di Bari, la struttura dell’ambito provinciale BT svolga funzioni di raccordo e collaborazione con la Città Metropolitana di Bari per le spettanze di quest’ultima, senza incidere sulle funzioni generali del Nucleo.
Qualifiche giuridiche del personale
Il personale con qualifica di agente/specialista di vigilanza ambientale, nei limiti delle attribuzioni, dello stato giuridico e delle forme previste dalla legge, riveste le qualifiche di:
- pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p.;
- agente/ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 57 c.p.p.;
- ausiliario di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 65/1986, previa regolare designazione prefettizia.
Obsolescenza dell’atto
Il regolamento è espressamente indicato come sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4. Per questo motivo non è più attuale come disciplina operativa autonoma ed è da considerarsi obsoleto.
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