R.R. Puglia 1/2018
REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 5. “L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto‐Legge n. 3267/1923 - Modifica ed integrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale pugliese disciplina le procedure e le condizioni per l’esercizio del pascolo su boschi, terreni pascolivi e demanio forestale soggetti a vincolo idrogeologico. Fissa periodi di esercizio, requisiti del novellame, modalità di custodia o recinzione e possibili deroghe tecniche in base a clima e foraggere. Si applica anche a SIC e ZPS se mancano piani di gestione.
Disciplina del pascolo nei terreni e boschi pugliesi sottoposti a vincolo idrogeologico
Disciplina del pascolo nei terreni e boschi soggetti a vincolo idrogeologico in Puglia
Il regolamento disciplina, nel territorio della Regione Puglia, l’esercizio dell’attività pascoliva sui soprassuoli boschivi e sui terreni pascolivi sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché alcune concessioni sui terreni del demanio forestale regionale. La finalità è la tutela, valorizzazione e gestione funzionale del patrimonio forestale regionale.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda:
- le procedure amministrative per il pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, in attuazione della normativa statale richiamata;
- le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia.
Restano ferme le disposizioni statali, regionali e comunali in materia di usi civici, salvo le restrizioni specifiche all’attività pascoliva previste dalla normativa vigente e dal regolamento.
Pascolo nel bosco
Il pascolo nel bosco è consentito solo se non compromette la conservazione e la rinnovazione del bosco. La disciplina distingue per tipo di bestiame, altezza del novellame, quota altimetrica e periodo dell’anno:
- per ovini e suini, quando il novellame abbia raggiunto 1,5 metri;
- per bovini, equini e asini, quando il novellame abbia raggiunto 3 metri;
- fino a 600 metri di altitudine, dal 15 marzo al 30 novembre;
- sopra 600 metri di altitudine, dal 1° aprile al 31 ottobre.
Il pascolo può essere ammesso anche nelle fustaie coetanee e nei cedui avviati ad alto fusto, purché lo stato vegetativo del bosco sia adeguatamente documentato da tecnico abilitato. Inoltre, il pascolo nel bosco deve avvenire solo in presenza di personale di custodia oppure mediante recinzioni preventivamente autorizzate dagli enti competenti.
Pascolo sui terreni pascolivi
Sui terreni pascolivi l’esercizio del pascolo è consentito:
- fino a 600 metri di altitudine, dal 15 marzo al 30 novembre;
- sopra 600 metri di altitudine, dal 1° aprile al 31 ottobre.
Anche per questi terreni, una relazione tecnica redatta da tecnico abilitato può consentire l’esercizio del pascolo in periodi diversi da quelli ordinari, in funzione dell’andamento climatico stagionale e delle effettive disponibilità di risorse foraggere.
Il pascolo vagante o brado è ammesso solo sui terreni appartenenti al proprietario o condotti sulla base di validi rapporti contrattuali, e soltanto se i terreni sono recintati con chiudende preventivamente autorizzate dagli enti competenti.
Aree naturali protette, SIC e ZPS
Le disposizioni del regolamento si applicano anche nelle aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete Natura 2000 quando non esistano specifici piani di gestione.
Resta tuttavia salva la disciplina sul pascolo contenuta negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli enti di gestione delle aree naturali protette, purché tali atti siano stati adottati d’intesa con il competente servizio della Regione Puglia.
Profili pratici e limiti applicativi
La disciplina è territoriale e opera solo in Puglia. I principali limiti temporali sono quelli legati alle fasce altimetriche e ai periodi stagionali indicati per boschi e terreni pascolivi, con possibili deroghe tecniche fondate su relazione di tecnico abilitato. Non emergono nel testo sanzioni o un termine finale di efficacia del regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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