L.R. Lazio 1/2000
Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la disciplina regionale della montagna (l.r. Lazio 9/1999) alle modifiche della normativa statale sulle autonomie locali, con numerose abrogazioni e correzioni tecniche. Introduce inoltre procedure speciali per il primo piano pluriennale delle comunità montane. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Lazio.
Adeguamento della legge regionale sulla montagna e norme transitorie
Adeguamento della legge regionale sulla montagna
La legge regionale del Lazio n. 1 del 2000 interviene in modo esteso sulla l.r. 9/1999 (“legge sulla montagna”) per adeguarla alle modifiche della legge statale n. 142/1990 sulle autonomie locali. Il provvedimento opera soprattutto tramite sostituzioni, correzioni, abrogazioni e aggiornamenti lessicali, con effetti limitati al territorio regionale laziale.
Contenuto dell’intervento normativo
La disciplina risultante dalla legge è di revisione della normativa esistente sulle comunità montane e sui relativi organi, sugli atti di programmazione e su varie disposizioni organizzative e procedurali della l.r. 9/1999. In particolare:
- vengono modificati diversi articoli della legge del 1999 per allinearne il contenuto alla nuova cornice normativa;
- sono soppressi numerosi articoli della l.r. 9/1999, segno di un riassetto organico della materia;
- sono introdotte alcune correzioni di errori materiali negli allegati;
- vengono aggiornati i riferimenti agli organi della comunità montana.
Abrogazioni e sostituzioni rilevanti
La legge dispone l’abrogazione di molte disposizioni della l.r. 9/1999, tra cui gli articoli 6, 14, 17, 18, 19, 21-29, 37, 38, 59, 60, 64 e 68, oltre al comma 2 dell’articolo 5 e al comma 3 dell’articolo 8. Altri articoli vengono integralmente sostituiti o modificati nei loro commi, con aggiornamenti puntuali del testo vigente.
Comunità montane e organi
Una parte della legge è dedicata all’adeguamento della definizione degli organi della comunità montana e dei relativi riferimenti interni alla l.r. 9/1999. La norma punta a riallineare terminologia e competenze alla disciplina sopravvenuta, senza introdurre, nel testo disponibile, una nuova disciplina generale autonoma distinta da quella della legge modificata.
Primo piano pluriennale: procedura speciale
Per il primo piano pluriennale previsto dall’articolo 30 della l.r. 9/1999, la legge introduce una procedura speciale in deroga alla disciplina ordinaria:
- la comunità montana, entro 10 giorni dall’invio ai comuni dello schema di piano adottato dall’organo esecutivo, convoca una conferenza di servizi con gli organi competenti dei comuni;
- la conferenza deve concludersi entro 10 giorni dalla prima riunione;
- la provincia, entro 15 giorni dalla ricezione del piano adottato dall’organo rappresentativo della comunità montana, convoca una conferenza di servizi con l’organo competente della comunità montana;
- anche questa conferenza deve concludersi entro 15 giorni dalla prima riunione.
Disposizioni transitorie ed efficacia temporale
Il testo disponibile segnala una norma transitoria poi abrogata dalla l.r. 4/2001; il contenuto di tale disposizione non è riportato. La legge 1/2000 è stata dichiarata urgente e, quindi, è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Le procedure speciali sul primo piano pluriennale hanno rilevanza solo per quella specifica fase iniziale di applicazione della disciplina.
Profili di obsolescenza
L’atto conserva rilievo soprattutto come legge di modifica della l.r. 9/1999, ma contiene molte disposizioni già abrogate o di carattere transitorio e procedure riferite a un momento iniziale ormai superato. Per questo, nel contesto operativo attuale, risulta in larga parte superato e di utilità molto limitata.
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