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Legge

L.R. Lazio 6/2000

Ricostruzione di fabbricati espropriati per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse nazionale o regionale

Normativa regionaleL.R. Lazio 6/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge consente, nel territorio del comune interessato, la ricostruzione dei fabbricati espropriati per opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse nazionale o regionale, entro le cubature e tipologie effettivamente espropriate e nel rispetto delle aree inedificabili. Disciplina anche il rilascio della concessione edilizia e la variante urbanistica, con termine regionale di 90 giorni e possibile conferenza di servizi in caso di inerzia.

Ricostruzione di fabbricati espropriati per opere pubbliche o di pubblica utilità

Ricostruzione di fabbricati espropriati per opere pubbliche o di pubblica utilità

La legge regionale disciplina, nel territorio del Lazio, la possibilità di ricostruire fabbricati espropriati per la costruzione o l’ampliamento di opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse nazionale o regionale. Il provvedimento regola sia l’assetto urbanistico-edilizio dell’intervento sia il procedimento per ottenere i titoli necessari.

Ambito di applicazione e limiti edilizi

La ricostruzione è ammessa nell’ambito territoriale del comune in cui erano ubicati i fabbricati espropriati. L’intervento deve rispettare:

  • le aree vincolate alla inedificabilità;
  • le tipologie edilizie originarie;
  • le cubature effettivamente espropriate.

La norma, quindi, non introduce un diritto generalizzato a edificare altrove o in misura diversa rispetto a quanto sottratto per l’opera pubblica, ma consente una ricollocazione nel medesimo comune entro limiti oggettivi precisi.

Titolo edilizio e variante urbanistica

La concessione edilizia per la ricostruzione è rilasciata dal comune al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla. Quando la concessione richiede una deroga ai limiti di edificabilità o di destinazione urbanistica fissati da norme, disposizioni o strumenti urbanistici generali o particolareggiati, il comune deve attivare la relativa variante urbanistica secondo i termini previsti dall’articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Procedimento regionale e termine di 90 giorni

La variante urbanistica è trasmessa alla Regione, che deve pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia urbanistica. Se il termine decorre inutilmente, il comune interessato promuove una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, per definire il procedimento di approvazione.

Coordinamento con la normativa vigente

Restano salve le altre norme e disposizioni di legge che disciplinano la materia, per cui la disciplina regionale opera in coordinamento con il quadro urbanistico-edilizio e procedimentale generale.

Attualità della disciplina

La legge non contiene termini di efficacia limitati nel tempo né riferimenti a misure emergenziali o a esercizi finanziari conclusi. La disciplina appare pertanto ancora astrattamente applicabile nei casi che rientrano nel suo ambito materiale.

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