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Legge

L.R. Lazio 7/2000

Modificazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni concernente: «Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del grande giubileo del 2000»

Normativa regionaleL.R. Lazio 7/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 7/2000 modifica la disciplina dei contributi per la qualificazione e crescita delle strutture ricettive legate al Giubileo 2000, introduce una finestra straordinaria per interventi non inizialmente ammessi e rifinanzia un fondo integrativo per completamenti. Prevede termini stringenti: documentazione entro il 31 gennaio 2000 e ultimazione dei lavori entro il 30 aprile 2000 per i contributi integrativi; la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche urgenti alla disciplina dei contributi per le strutture ricettive in occasione del Giubileo 2000 nel Lazio

Modifiche alla disciplina dei contributi per le strutture ricettive del Giubileo 2000

La legge regionale del Lazio n. 7 del 2000 interviene sulla precedente legge regionale n. 20 del 1997, che disciplina gli incentivi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione del Giubileo del 2000. Il provvedimento aggiorna alcuni aspetti della disciplina contributiva e introduce misure straordinarie per favorire il completamento degli interventi già avviati.

Interventi già esclusi dalla graduatoria e riapertura dei termini

Una specifica previsione consente di accedere ai contributi anche ad interventi che non erano stati ammessi e quindi non risultavano nella graduatoria pubblicata il 30 aprile 1999, ma solo perché i soggetti avevano dichiarato di ultimare i lavori dopo il 30 novembre 1999. Tali interventi possono essere ammessi se:

  • vengono ultimati entro il 31 dicembre 1999, oppure
  • risultano realizzati lavori per almeno il 50% di quanto previsto nel progetto ammesso a contributo.

Per ottenere l’ammissione, i soggetti interessati devono depositare entro il 31 gennaio 2000:

  • copia del titolo abilitativo a eseguire gli interventi;
  • copia della deliberazione dell’istituto di credito relativa alla concessione del mutuo;
  • la documentazione specifica prevista dagli allegati 3 e 4 dell’avviso pubblico regionale dell’8 luglio 1997, n. 4262.

A questi soggetti si applicano inoltre le disposizioni dell’articolo 3, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge regionale n. 20/1997, come modificata dalla stessa legge del 2000.

Fondo speciale integrativo per il completamento degli interventi

La legge destina il fondo speciale integrativo istituito sul capitolo 23240 del bilancio regionale al completamento degli interventi previsti dalla legge regionale n. 20/1997, purché, al 31 dicembre 1999, sia già stato realizzato almeno il 50% dei lavori previsti dal progetto ammesso a contributo. La destinazione riguarda anche gli interventi riammessi ai sensi della nuova disciplina.

I contributi concessi su questa base sono revocati se gli interventi non vengono ultimati entro il 30 aprile 2000. La misura dei contributi è demandata a un provvedimento della Giunta regionale.

Ulteriori modifiche legislative

La legge interviene anche su alcune disposizioni della legge regionale n. 20/1997 e su una disposizione della legge regionale n. 37/1999, con abrogazione dell’articolo 17 di quest’ultima. Il contenuto sostanziale delle modifiche agli articoli della legge del 1997 non è riportato nel testo consolidato fornito, ma il provvedimento risulta volto ad aggiornare la disciplina degli incentivi e delle condizioni di accesso ai contributi.

Entrata in vigore e ambito temporale

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La sua efficacia è comunque connessa a una disciplina strettamente transitoria e collegata a eventi e scadenze ormai conclusi, relativi al Giubileo del 2000.

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