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Legge

L.R. Lazio 4/2000

Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della "Fondazione archeologica laziale"

Normativa regionaleL.R. Lazio 4/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Lazio a partecipare come socio fondatore alla Fondazione archeologica laziale, a condizione che lo statuto consenta l’adesione di soggetti pubblici e privati e preveda finalità di promozione della cultura archeologica, formazione, ricerca e valorizzazione del territorio. Stanziati 200 milioni di lire per il 2000.

Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della Fondazione archeologica laziale

Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione archeologica laziale

La legge autorizza la Regione Lazio a intervenire come socio fondatore nella costituzione della “Fondazione archeologica laziale”. L’iniziativa è finalizzata alla promozione della cultura archeologica come strumento di comprensione della realtà regionale sotto il profilo culturale, produttivo e ambientale.

Finalità dell’intervento regionale

La partecipazione regionale è giustificata dall’obiettivo di offrire a studenti, studiosi e operatori della cultura elementi utili a comprendere l’evoluzione del territorio laziale nei suoi diversi aspetti. La fondazione deve operare come soggetto non lucrativo e perseguire la diffusione della cultura archeologica come bene primario e chiave di lettura dell’identità regionale.

Condizioni per la partecipazione

La Regione può partecipare solo se l’atto costitutivo e lo statuto della fondazione rispettano alcune condizioni essenziali:

  • devono consentire l’adesione di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in qualità di soci;
  • devono prevedere che la fondazione non abbia fini di lucro;
  • devono indicare come scopo la promozione e diffusione della cultura archeologica quale strumento per comprendere la realtà sociale, culturale ed economica del territorio regionale;
  • devono includere specifici impegni in materia di sensibilizzazione, formazione, organizzazione di eventi e valorizzazione del patrimonio e delle colture originarie.

Attività e linee operative della fondazione

La fondazione deve svolgere attività coerenti con le finalità indicate dalla legge regionale. In particolare, lo statuto deve prevedere:

  • sensibilizzazione dei giovani al patrimonio archeologico, inteso non solo come insieme di reperti, ma come chiave di lettura delle realtà produttive, artigianali, agricole, manifatturiere, artistiche e ludiche contemporanee;
  • promozione e organizzazione di stage di formazione, borse di studio e convegni interdisciplinari sulle tematiche archeologiche e sulla rilettura del passato in funzione dell’azione presente;
  • organizzazione di aree museali aperte, con percorsi logici e integrate nel sistema ambiente, valorizzando vie commerciali antiche, percorsi d’acqua e il tessuto urbanistico ancora esistente;
  • ricerca e valorizzazione delle originarie colture agricole, considerate possibili occasioni di sviluppo per l’economia regionale.

Collaborazioni e sistema informativo

Per il perseguimento dei fini istituzionali, la fondazione deve prevedere la collaborazione con istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio regionale. È inoltre richiesta la realizzazione e gestione di un sistema informativo online, destinato alla conoscenza e fruizione, da parte di soggetti regionali, comunitari e internazionali, delle opzioni interdisciplinari per gli operatori del settore. Tale attività deve essere svolta d’intesa con la Regione e con l’Unione Europea.

Sede e struttura organizzativa

La fondazione deve individuare la propria sede sociale e operativa, oppure più sedi distaccate, possibilmente in complessi architettonici di particolare prestigio.

Soggetti che possono aderire

Possono far parte della fondazione, come soci, diversi soggetti pubblici e privati, in particolare:

  • istituzioni pubbliche o private;
  • amministrazioni locali;
  • enti subregionali operanti sul territorio;
  • associazioni per la tutela dell’archeologia, della storia o dell’ambiente;
  • società ed enti economici, singoli e privati.

Adempimenti istituzionali e rappresentanza regionale

La Giunta regionale e il Presidente della Giunta curano gli adempimenti necessari alla partecipazione della Regione alla fondazione. I diritti della Regione come socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato. Il Consiglio regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, vincolandoli al rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.

Disposizioni finanziarie

Per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di 200 milioni di lire, iscritta su apposito capitolo di bilancio istituito per la partecipazione della Regione alla costituzione della fondazione. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione di una partita contabile del capitolo indicato dalla legge, secondo le regole regionali richiamate.

Portata temporale e attualità

La legge contiene una previsione di spesa limitata all’anno 2000; il contenuto è quindi strettamente connesso alla fase istitutiva e finanziaria iniziale della fondazione. Per questo, pur non risultando espressamente abrogata nel testo fornito, la disciplina appare oggi sostanzialmente storica e di utilità pratica limitata.

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