Ordinanza n. 2580/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 393/2025 emesso dal Tribunale di Marsala
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario nei confronti del Comune. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità o procedibilità del ricorso, il TAR ha ritenuto necessario acquisire informazioni sulla situazione finanziaria dell'ente locale: in particolare, se il Comune abbia dichiarato il dissesto ai sensi degli artt. 244 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 oppure abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli artt. 243-bis e seguenti del medesimo decreto legislativo; in caso affermativo, il Comune deve indicare lo stato della procedura e la sua eventuale interferenza con il credito azionato in sede di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sull'ammissibilità o procedibilità del ricorso per ottemperanza. Ha disposto un adempimento istruttorio a carico del Segretario Generale del Comune di Mazara del Vallo, il quale dovrà depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione sulla sussistenza e sullo stato di eventuali procedure di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale e sui loro effetti rispetto al credito della società. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
artt. 244 e ss. d.lgs. n. 267/2000
Il TAR richiede di verificare se il Comune abbia dichiarato il dissesto finanziario e quale incidenza tale procedura possa avere sulla procedibilità o ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
artt. 243-bis e ss. d.lgs. n. 267/2000
Il TAR richiede di accertare se il Comune abbia attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il relativo stato e l'eventuale interferenza con il credito azionato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di un ente locale, la verifica dell'eventuale sottoposizione dell'ente a dissesto finanziario o a riequilibrio finanziario pluriennale può essere necessaria per valutare preliminarmente l'ammissibilità o la procedibilità del ricorso.
- Quando la situazione finanziaria dell'ente locale può incidere sull'esecuzione del credito azionato in ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria per acquisire dall'amministrazione informazioni documentate sul regime finanziario applicabile, sullo stato della procedura e sulla sua interferenza con il credito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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