Risposta n. 686 del 8/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante (Padre) ritiene di dover indicare in dichiarazione la plusvalenza di euro 254.962,23 per il periodo d'imposta 2020 e versare la relativa imposta, essendo lui il titolare e percettore del credito liquidato dalla società acquirente.
Trattamento fiscale dell'integrazione del prezzo di una cessione di quote societarie - Art. 67 TUIR
Il quesito
Chi deve dichiarare e tassare l'integrazione di prezzo di euro 254.962,23 liquidata nel 2020 a seguito di cessione di quote: il Padre, titolare del credito e percettore dell'importo, o il Figlio, cedente originario che aveva assunto l'obbligazione di retrocessione?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che la somma corrisposta al Padre in esecuzione della cessione del credito costituisce integrazione del prezzo della cessione effettuata nel 2015 e, per il percettore, è una plusvalenza ai sensi dell'art. 67 TUIR. Tale importo deve concorrere al reddito del periodo d'imposta 2020 secondo il principio di cassa, applicando il regime fiscale determinato al momento del perfezionamento della cessione (quindi la tassazione prevista per la cessione del 2015, con inclusione del 49,72% dell'ammontare). Per il Figlio la retrocessione a favore del Padre incrementa il costo fiscale della partecipazione e non produce reddito imponibile.
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