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Legge

L.R. Abruzzo 31/2004

Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 31/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina contributi regionali per agevolare piccoli imprenditori e liberi professionisti nel reperimento dei mezzi necessari a pagare il TFR. Il sostegno può essere in conto interessi o, su richiesta, in conto capitale, secondo i limiti UE richiamati. I finanziamenti devono durare da 18 mesi a 5 anni. La norma finanziaria riguarda il solo anno 2004.

Agevolazioni per finanziamenti destinati al TFR di piccole imprese e liberi professionisti abruzzesi

Agevolazioni regionali per il reperimento dei mezzi finanziari necessari al TFR

La Regione Abruzzo prevede un intervento a favore delle piccole imprese industriali, artigianali e di servizi e dei liberi professionisti per agevolare il reperimento delle risorse necessarie all’erogazione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori. La disciplina è rivolta esclusivamente al territorio regionale abruzzese.

Finalità e destinatari

L’obiettivo è favorire l’equilibrio finanziario delle piccole imprese e dei liberi professionisti, consentendo l’accesso a finanziamenti destinati a coprire il fabbisogno connesso al pagamento del TFR.

  • Destinatari: piccole imprese industriali, artigianali e di servizi.
  • Sono inclusi anche i liberi professionisti.
  • L’intervento è finalizzato al reperimento di mezzi finanziari per il TFR.

Tipologie di agevolazione

La Regione eroga un contributo sull’operazione finanziaria a medio termine attivata dai soggetti beneficiari. Le agevolazioni possono assumere due forme:

  • contributo in conto interesse;
  • contributo in conto capitale, su richiesta dell’interessato.

La gestione del contributo è affidata ai consorzi e alle cooperative fidi già operanti in Abruzzo, aggreganti le piccole imprese e i liberi professionisti.

Contributo in conto interesse e conversione in conto capitale

Il contributo in conto interesse riduce il costo del finanziamento agevolato fino a quattro punti percentuali annui del tasso di interesse di riferimento.

Su richiesta del beneficiario, il contributo in conto interessi può essere convertito in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi. Per l’attualizzazione si applica il tasso ufficialmente stabilito dal Ministero dell’Industria.

Regime di aiuto e limiti comunitari

L’agevolazione può essere concessa, a scelta dell’impresa beneficiaria, secondo uno dei due regimi UE richiamati dalla legge:

  • Reg. CE n. 70/2001, regime di esenzione per aiuti alle PMI;
  • Reg. CE n. 69/2001, regime de minimis.

Nel regime di esenzione, il contributo è valutato sul valore attualizzato del beneficio e deve rispettare i massimali previsti dal regolamento richiamato. La legge indica, in sintesi, i seguenti limiti:

  • fino al 15% ESL per le piccole imprese;
  • fino al 7,5% ESL per le microimprese sulle spese di investimento;
  • nelle zone di cui all’art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato CE, massimale indicato pari a 20 ESN + 10 ESL per le PMI.

Nel regime de minimis, il contributo massimo è fissato in euro 100.000.

Caratteristiche dei finanziamenti agevolati

Le operazioni di finanziamento devono rispettare i seguenti requisiti:

  • durata non inferiore a 18 mesi;
  • durata non superiore a 5 anni;
  • erogazione da parte di banche o soggetti operanti nel settore finanziario ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

Il tasso di interesse applicato deve rimanere entro il limite dell’Euribor a sei mesi più un punto di spread, vigente al momento della stipula del contratto.

Attuazione amministrativa

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare il regolamento di attuazione, previo parere della Commissione consiliare competente. Il regolamento deve disciplinare in particolare:

  • l’ambito soggettivo di applicazione, con le tipologie e caratteristiche delle piccole imprese e dei liberi professionisti ammessi;
  • l’ammontare del finanziamento agevolabile;
  • le modalità di presentazione delle domande;
  • l’istruttoria e la concessione delle agevolazioni;
  • modalità e soggetti beneficiari dell’erogazione;
  • documentazione e modulistica;
  • modalità di gestione della legge;
  • rapporti tra Regione Abruzzo e soggetto responsabile della gestione del contributo.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2004 gli oneri derivanti dalla legge sono stimati in euro 150.000 e trovano copertura nello stanziamento di bilancio regionale indicato dalla norma. La previsione finanziaria è dunque limitata all’esercizio 2004.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Poiché la copertura finanziaria è riferita al solo anno 2004 e la disciplina è costruita per un intervento agevolativo legato a una specifica fase finanziaria, l’atto ha oggi rilevanza sostanzialmente storica e non risulta di pratica applicazione attuale.

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