Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 28/2004

Modifiche alla L.R. 20 agosto 1995, n. 126 recante: Istituzione del Difensore Civico.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 28/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Abruzzo n. 126/1995 sul Difensore Civico: precisa requisiti, incompatibilità e pubblicità patrimoniale, disciplina la nomina con quorum progressivi, la durata quinquennale rinnovabile una sola volta e la revoca. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA del 27 agosto 2004.

Modifiche alla disciplina del Difensore Civico regionale abruzzese

Modifiche alla disciplina del Difensore Civico regionale

La legge regionale dell’Abruzzo interviene sulla L.R. 20 agosto 1995, n. 126, aggiornando in modo puntuale la disciplina del Difensore Civico regionale. Le modifiche riguardano soprattutto i requisiti di accesso, le incompatibilità, la procedura di nomina, la durata dell’incarico e alcuni profili di trasparenza e prorogatio.

Requisiti di nomina e cause ostative

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra cittadini in possesso di diploma di laurea e di una significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo, oltre che dei requisiti richiesti per l’elezione al Consiglio regionale. L’incarico è incompatibile con:

  • ogni carica elettiva pubblica;
  • cariche di direzione politica e sindacale;
  • attività di lavoro subordinato, pubblico o privato.

Le attività libero-professionali sono ammesse solo se non impediscono la necessaria assiduità quotidiana nello svolgimento delle funzioni. Inoltre, nell’esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico deve astenersi da attività professionali che possano far sorgere qualsiasi forma di interesse.

Se la nomina riguarda soggetti in condizione di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della legge n. 154/1981, la causa deve cessare entro 5 giorni dall’insediamento oppure, se sopravviene successivamente, entro 5 giorni dal suo verificarsi, pena la decadenza dalla carica.

Trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale

Al Difensore Civico si applicano le disposizioni regionali sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive. I documenti previsti dalla L.R. n. 46/1983 devono essere depositati presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Procedura di nomina

La nomina avviene da parte del Consiglio regionale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Possono concorrere i candidati che abbiano presentato domanda entro il termine e con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza, allegando il curriculum.

Se dopo tre votazioni consecutive, svolte nella stessa seduta, nessun candidato raggiunge il quorum dei 2/3, il Consiglio procede a una votazione ulteriore:

  • è nominato il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
  • se anche tale maggioranza non viene raggiunta, è nominato il candidato che ottiene la maggioranza dei consiglieri presenti.

Durata dell’incarico, rinnovo e revoca

Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta. La revoca è possibile solo con deliberazione del Consiglio regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e soltanto per gravi motivi inerenti l’esercizio delle funzioni.

Almeno 20 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per la nuova nomina. In caso di vacanza dell’ufficio, la convocazione deve avvenire senza ritardo.

Prorogatio

Alla figura del Difensore Civico si applicano le disposizioni statali sulla proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito nella L. 15 luglio 1994, n. 444. Ciò rileva per la continuità dell’ufficio nelle fasi di scadenza o vacanza, secondo la disciplina generale richiamata.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta il 27 agosto 2004.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.