Ordinanza n. 67/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del decreto commissariale n. 52 in data 22.3.2024 del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, pubblicato sul BURM n. 12 del 27.3.2024, avente a oggetto "La Vida Medical srl, via dei Palissandri n. 8 Termoli (CB) – Accreditamento istituzionale. Provvedimenti", con cui è rilasciato alla struttura La Vida Medical s.r.l., con sede nel Comune di Termoli, via dei Palissandri 8, l’accreditamento istituzionale per la specialistica di radiologia relativa alla risonanza magnetica (RM) e tomografia computerizzata (TAC); nonché, per quanto necessario della nota prot. reg. n. 10011/2023 del 16.01.2023 e successiva integrazione prot. reg. n. 34387 del 06.03.2024, con cui l’OTA - Organismo tecnicamente accreditante, trasmetteva il parere tecnico favorevole in esito alle verifiche di legge circa il possesso da parte della struttura dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento istituzionale; nonché del verbale di verifica dell’OTA circa la rispondenza della struttura ai requisiti generali e specifici di cui all’art. 16 co. 1 lett. b) e c), della L.R. n. 18/2008, per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per la specialistica di Radiologia relativa alla Risonanza Magnetica (RM) e tomografia computerizzata (TAC); e di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto commissariale di rilascio dell'accreditamento istituzionale a una struttura sanitaria privata per prestazioni specialistiche di radiologia, risonanza magnetica e tomografia computerizzata
Esito
La controversia
Una struttura sanitaria privata ha impugnato il decreto del Commissario ad acta che ha rilasciato a un'altra struttura l'accreditamento istituzionale per la specialistica di radiologia relativa a risonanza magnetica e tomografia computerizzata. Sono stati inoltre impugnati, per quanto necessario, il parere tecnico favorevole dell'Organismo tecnicamente accreditante, il relativo verbale di verifica del possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa regionale e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti né il merito della controversia.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un adempimento istruttorio volto a verificare l'effettiva attualità dell'interesse alla definizione del giudizio. Le parti costituite devono dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento degli atti impugnati, sulle questioni di rito o sulle spese.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
È richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato in relazione alla funzionalità dei ruoli di udienza e alla necessità di fissare prioritariamente i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di aggiornamento sull'attualità dell'interesse, sulle eventuali cause di improcedibilità o cessazione della materia del contendere e sulle connessioni con altri giudizi.
art. 16, comma 1, lettere b) e c), l.r. Molise n. 18/2008
La disposizione è indicata nel verbale dell'Organismo tecnicamente accreditante quale parametro dei requisiti generali e specifici verificati ai fini dell'accreditamento istituzionale.
Massime di principio
- Nell'ambito della gestione dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di confermare l'attualità dell'interesse alla decisione e di segnalare eventuali rinunce, sopravvenute improcedibilità o cessazioni della materia del contendere, prima della fissazione o dell'effettiva trattazione del merito.
- La richiesta di dichiarare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti costituisce un incombente istruttorio funzionale alla razionalizzazione dei ruoli e alla trattazione coordinata delle controversie.
- Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la ragionevole durata del processo consente di acquisire tempestivamente informazioni utili a evitare la trattazione di ricorsi privi di interesse attuale o non più bisognosi di una decisione di merito.
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