Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 5/2001

Riconoscimento della personalita’ giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attivita’educativo-religiosa.(1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 5/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio qualifica come persone giuridiche private alcune confraternite esistenti prima del 7 giugno 1929 e le IPAB che svolgono attività educativo-religiosa. Per l’iscrizione nel registro è previsto un termine di 90 giorni dall’entrata in vigore, con specifici documenti da depositare. Si applica solo agli enti operanti nell’ambito regionale e compatibilmente con la normativa statale.

Riconoscimento della personalità giuridica di confraternite e istituzioni educativo-religiose

Riconoscimento della personalità giuridica di confraternite e istituzioni educativo-religiose

La legge della Regione Lazio definisce in via legislativa la condizione giuridica di alcune istituzioni ancora soggette alla disciplina delle IPAB, con l’obiettivo di semplificare il procedimento amministrativo. La disciplina riguarda soltanto gli enti operanti nell’ambito regionale e nei limiti di compatibilità con la normativa statale vigente.

Ambito di applicazione

La legge si applica agli enti le cui finalità si esplicano nell’ambito della Regione Lazio e soltanto se non vi è contrasto con la legislazione nazionale vigente. Non introduce un regime generale per tutti gli enti di natura religiosa o assistenziale, ma solo per le categorie espressamente individuate.

Confraternite

Sono qualificate persone giuridiche private tutte le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, già equiparate alle IPAB dalla legge n. 6972 del 1890 e ancora soggette alla disciplina delle IPAB. Per ottenere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, tali confraternite devono provvedere entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, depositando come atto costitutivo l’attestazione dell’autorità ecclesiastica competente che certifichi l’erezione in diocesi in data anteriore al 7 giugno 1929 e indicando la presente legge come atto di riconoscimento.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere educativo-religioso

Sono qualificate persone giuridiche private le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. n. 616 del 1977, lo svolgimento prevalente di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa. Anche per queste istituzioni l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private deve avvenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per l’iscrizione occorre depositare:

  • copia della Gazzetta Ufficiale contenente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha approvato l’elenco delle IPAB escluse dal trasferimento ai comuni;
  • l’indicazione della presente legge come atto di riconoscimento.

Il riconoscimento opera solo a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge, l’ente sia ancora in possesso dei requisiti richiesti e si trovi nella stessa situazione in cui era al momento dell’inserimento nel citato elenco.

Regime temporale e condizioni

La norma contiene un termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private. La qualificazione e gli adempimenti riguardano quindi una platea circoscritta di enti già esistenti e già individuati da precedenti atti amministrativi o ecclesiastici, senza estendersi a nuove istituzioni costituite successivamente.

Rilievo pratico

La legge ha natura essenzialmente ricognitiva e di semplificazione del riconoscimento, ma il suo ambito applicativo è limitato a fattispecie storiche e ormai circoscritte. Per questo, pur non essendo espressamente abrogata nel testo fornito, risulta oggi sostanzialmente obsoleta nella pratica applicativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.