Circolare INAIL n. 43 del 07 luglio 1986
Legge 19 dicembre 1984, n. 863; articolo 5 (lavoro a tempo parziale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce l'avviso del Ministero del lavoro sull'art. 5 della legge n. 863/1984, chiarendo che la retribuzione del comma 9 va considerata una "media-convenzionale" e che, per i part-time, il minimo giornaliero si determina secondo il comma 19, come per i lavoratori soggetti all'art. 118 del T.U. n. 1124/1965. Viene quindi modificata la precedente istruzione interna, con richiesta di effettuare i relativi conguagli contributivi e indennitari. Restano ferme alcune eccezioni per le fattispecie dei commi 16 e 17, nonché il principio per cui la retribuzione tabellare contrattuale non è frazionabile in importi orari e, ai fini assicurativi, va riferita al corrispondente trattamento mensile, da riproporzionare sui giorni di effettiva presenza.
Interpretazione dell'articolo 5 della legge n. 863/1984 sul lavoro a tempo parziale
Legge n. 863/1984, articolo 5, lavoro a tempo parziale
La circolare chiarisce il regime retributivo e contributivo applicabile ai lavoratori a tempo parziale alla luce dei pareri espressi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'intervento nasce da alcuni quesiti interpretativi e conduce a una revisione delle istruzioni precedentemente impartite dall'INAIL.
Qualificazione della retribuzione del comma 9
L'INAIL recepisce l'avviso ministeriale secondo cui la retribuzione prevista dal comma 9 dell'art. 5 della legge n. 863/1984 deve essere considerata una "media-convenzionale". Da tale qualificazione discende che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a tempo parziale va determinato in base al comma 19 della stessa norma, ossia secondo il criterio previsto per i lavoratori ai quali si applica l'art. 118 del T.U. n. 1124/1965.
Adeguamento delle istruzioni e conguagli
Poiché la Direzione generale aderisce al parere ministeriale, le Unità interessate devono uniformarsi alla nuova interpretazione. Le istruzioni precedentemente impartite in contrasto con tale indirizzo si considerano modificate in senso conforme. La circolare richiede inoltre di procedere ai relativi conguagli contributivi ed indennitari.
Limiti minimi applicabili e casi particolari
Resta espressamente ferma l'applicabilità del limite più basso pari al 4% del trattamento minimo mensile di pensione nelle ipotesi regolate dal combinato disposto dei commi 16 e 17 dell'art. 5 della legge n. 863/1984. Per i lavoratori addetti ai settori indicati in tali commi, occupati con orario superiore alle quattro ore giornaliere, vengono richiamati i minimi già indicati nella circolare n. 25 del 29 aprile 1985: L. 24.015 per l'anno 1984 e L. 25.928 per l'anno 1985.
Retribuzione tabellare e base imponibile
La circolare ribadisce che la locuzione "retribuzione tabellare" contenuta nel comma 9 esclude dalla retribuzione imponibile dei part-time ogni istituto economico di natura contrattuale ulteriore rispetto alla retribuzione del corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno prevista dai contratti collettivi, o, in mancanza, dai contratti individuali. A titolo esemplificativo, vengono richiamati contingenza e scatti di anzianità. La retribuzione tabellare deve essere riferita alla retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori del corrispondente livello a tempo pieno, e non alle sole posizioni astrattamente previste per categorie e qualifiche iniziali.
Non frazionabilità oraria e criterio giornaliero
Viene confermato che la retribuzione tabellare non è frazionabile in importi orari. Il Ministero ha inoltre condiviso la tesi secondo cui la misura giornaliera della retribuzione tabellare corrisponde a un venticinquesimo della retribuzione mensile. Ai fini assicurativi, tale importo va poi moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro.
Comunicazioni operative
Le sedi sono invitate a dare notizia delle istruzioni alle Unità dipendenti e a tutte le associazioni di categoria interessate, anche in funzione della corretta compilazione nei termini della dichiarazione delle retribuzioni. La circolare richiama infine un quesito già trasmesso al Ministero competente sulla corretta registrazione a libro paga dei dati retributivi dei lavoratori a tempo parziale.
Punti principali
Qualificazione della retribuzione del comma 9
La retribuzione prevista dal comma 9 dell'art. 5 della legge n. 863/1984 è qualificata come "media-convenzionale". Di conseguenza, per i lavoratori a tempo parziale il limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere determinato in base al comma 19 della stessa norma, secondo il criterio applicabile ai lavoratori soggetti all'art. 118 del T.U. n. 1124/1965.
Adeguamento delle istruzioni interne e conguagli
L'INAIL aderisce al parere ministeriale e invita le Unità interessate a uniformarsi alla nuova interpretazione. Le precedenti istruzioni contrastanti vengono considerate modificate in senso conforme e devono essere effettuati i relativi conguagli contributivi e indennitari.
Eccezione per i casi di cui ai commi 16 e 17
Resta ferma l'applicabilità del limite minimo più basso, pari al 4% del trattamento minimo mensile di pensione, nelle ipotesi regolate dal combinato disposto dei commi 16 e 17 dell'art. 5 della legge n. 863/1984.
Retribuzione tabellare e esclusione degli istituti accessori
La dizione "retribuzione tabellare" del comma 9 esclude dalla retribuzione imponibile dei lavoratori a tempo parziale ogni istituto economico di natura contrattuale ulteriore rispetto alla retribuzione del corrispondente rapporto a tempo pieno prevista dai contratti collettivi, o in loro mancanza dai contratti individuali. Sono quindi esclusi, a titolo esemplificativo, contingenza e scatti di anzianità. La retribuzione tabellare deve riferirsi alla retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori del corrispondente livello a tempo pieno.
Non frazionabilità oraria della retribuzione tabellare
È confermata la non frazionabilità in importi orari della retribuzione tabellare. Inoltre, ai fini assicurativi, la misura giornaliera di tale retribuzione corrisponde a un venticinquesimo della retribuzione mensile e tale importo va poi moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro.
Limiti minimi per i settori indicati nei commi 16 e 17
Per i lavoratori dei settori elencati nei commi 16 e 17, occupati con orario superiore alle quattro ore giornaliere, si richiamano i minimi indicati nella circolare n. 25 del 29 aprile 1985: L. 24.015 per il 1984 e L. 25.928 per il 1985.
Comunicazioni alle strutture e alle associazioni
Le sedi sono invitate a informare le Unità dipendenti e le associazioni di categoria interessate, anche in relazione alla compilazione nei termini della dichiarazione delle retribuzioni. Viene inoltre richiamato un quesito sulla corretta registrazione a libro paga dei dati retributivi dei lavoratori a tempo parziale, già trasmesso al Ministero competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 14 lug 1986Circolare INAIL n. 44 del 14 luglio 1986
- Circolare · 16 giu 1986Circolare INAIL n. 41 del 16 giugno 1986
- Circolare · 30 lug 1986Circolare INAIL n. 48 del 30 luglio 1986
- Circolare · 7 ago 1986Circolare INAIL n. 50 del 07 agosto 1986
- Circolare · 8 ago 1986Circolare INAIL n. 51 del 08 agosto 1986
- Circolare · 28 mag 1986Circolare INAIL n. 34 del 28 maggio 1986
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →