Circolare INAIL n. 34 del 28 maggio 1986
Articolo 85 del Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Rendita agli orfani dell unico genitore naturale che li ha riconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 360/1985, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 85 del Testo Unico INAIL nella parte in cui escludeva la rendita nella misura del 40% all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto. L'INAIL invita quindi le unità operative ad adeguarsi al nuovo orientamento nella trattazione delle pratiche. La pronuncia opera dal 1° gennaio 1986, ma deve essere applicata anche a rapporti sorti prima di tale data in alcune specifiche ipotesi ancora giuridicamente rilevanti, tra cui pratiche istruttorie non definite, controversie pendenti e casi definiti negativamente non ancora prescritti. È inoltre previsto il riesame delle pratiche che emergano comunque all'attenzione delle sedi.
Rendita agli orfani dell'unico genitore naturale riconoscente ai sensi dell'art. 85 del T.U. INAIL
Rendita agli orfani dell'unico genitore naturale riconoscente ai sensi dell'art. 85 del T.U. INAIL
La circolare dà applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 18 dicembre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 bis del 31 dicembre 1985, che ha inciso sull'articolo 85 del Testo Unico INAIL approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L'intervento riguarda la rendita spettante in caso di infortunio mortale dell'assicurato e, in particolare, l'estensione del beneficio all'orfano dell'unico genitore naturale che lo abbia riconosciuto.
Contenuto della pronuncia costituzionale
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 nella parte in cui, pur riconoscendo agli orfani di entrambi i genitori una rendita pari al 40%, escludeva che la medesima misura spettasse anche all'orfano dell'unico genitore naturale riconoscente. La circolare recepisce tale arresto come vincolante per la gestione delle pratiche da parte dell'Istituto.
Adeguamento operativo delle sedi INAIL
Le unità operative sono invitate ad adeguarsi alla decisione della Corte nella trattazione delle singole fattispecie. L'orientamento è richiamato come sostanzialmente coerente con lo spirito della disciplina già richiamata dalla circolare n. 64/51 T.U. 1982.
Decorrenza dell'efficacia della decisione
In applicazione dell'art. 136 della Costituzione, la disposizione colpita dalla declaratoria di incostituzionalità cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 1986, ossia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Da tale data la disciplina non può più essere applicata nella parte dichiarata illegittima.
Estensione ai rapporti sorti anteriormente
La circolare precisa tuttavia che la pronuncia deve trovare applicazione anche rispetto a rapporti sorti prima del 1° gennaio 1986, purché ancora giuridicamente esistenti a quella data. In particolare, ciò vale per:
- casi ancora in corso di istruttoria, nei quali non sia stato notificato il provvedimento definitivo;
- casi in cui sia stato adottato un provvedimento negativo prima del 1° gennaio 1986 e siano pendenti controversie amministrative o giudiziarie, sia che l'opposizione sia anteriore sia successiva a tale data;
- casi già definiti negativamente in via amministrativa che, alla medesima data, non siano ancora prescritti ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico, considerato anche il termine di 150 giorni previsto per la procedura amministrativa.
Riesame delle pratiche
Le sedi devono procedere al riesame delle singole pratiche interessate anche quando esse emergano autonomamente all'attenzione delle unità operative, senza attendere una specifica iniziativa degli interessati. La circolare sottolinea che il fenomeno dovrebbe essere limitato e circoscritto alle fattispecie rientranti nei criteri indicati.
Punti principali
Pronuncia della Corte Costituzionale
Con sentenza n. 360 del 18 dicembre 1985, pubblicata in G.U. n. 306 bis del 31 dicembre 1985, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 85 del T.U. INAIL nella parte in cui escludeva che la rendita del 40% spettasse anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo aveva riconosciuto.
Adeguamento delle unità operative
Le unità operative devono conformarsi alla pronuncia costituzionale nella trattazione delle singole fattispecie, in coerenza con l'impostazione già espressa dalla circolare n. 64/51 T.U. 1982.
Decorrenza ed efficacia nel tempo
Ai sensi dell'art. 136 Cost., la disposizione dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 1986, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
Applicazione anche ai rapporti pregressi
La dichiarazione di illegittimità deve essere applicata anche ai rapporti sorti prima del 1° gennaio 1986, purché ancora giuridicamente esistenti a tale data. La circolare individua tre ipotesi: pratiche ancora in istruttoria senza provvedimento definitivo notificato; casi con provvedimento negativo già adottato ma oggetto di controversie amministrative o giudiziarie; casi definiti negativamente in via amministrativa non ancora prescritti ai sensi dell'art. 112 T.U., tenendo conto anche dei 150 giorni per la procedura amministrativa.
Riesame delle pratiche
Il riesame delle singole pratiche deve essere effettuato anche quando emergano comunque alla conoscenza o all'evidenza delle unità operative, indipendentemente da una specifica iniziativa degli interessati. La circolare sottolinea che tali casi dovrebbero essere numericamente limitati.
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