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Circolare

Circolare INAIL n. 41 del 16 giugno 1986

Modifica dell articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge n. 11/1986, che modifica l'art. 8 della legge n. 689/1981 introducendo la figura dell'illecito amministrativo continuato anche per violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Viene chiarito che il cumulo giuridico si applica solo se le violazioni ripetute sono riconducibili a un unico disegno, da motivare espressamente nell'ordinanza; in caso contrario resta fermo il cumulo materiale. La sanzione va quindi determinata prendendo la più elevata fino al triplo, secondo la tabella D, con efficacia anche retroattiva per le violazioni pregresse non coperte da giudicato. La circolare abroga inoltre un precedente passaggio della circolare n. 71/1985 e dispone la sostituzione delle ordinanze già emesse ma non ancora notificate.

Modifica dell'art. 8 della legge n. 689/1981 e introduzione dell'illecito amministrativo continuato in materia previdenziale e assistenziale

Modifica dell'art. 8 della legge n. 689/1981 e illecito amministrativo continuato

La circolare INAIL n. 41 del 16 giugno 1986 prende atto della modifica apportata all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688. La modifica introduce, per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la figura dell'illecito amministrativo continuato, con conseguenze dirette sul criterio di irrogazione delle sanzioni.

Ambito della nuova disciplina

I nuovi commi aggiunti all'art. 8 prevedono che soggiaccia alla stessa sanzione anche chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, anche in tempi diversi. La disposizione si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione, purché non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Condizione del medesimo disegno e motivazione dell'ordinanza

La circolare sottolinea che il presupposto indispensabile per applicare il cumulo giuridico è la sussistenza di un unico disegno posto in essere dall'agente. Tale circostanza deve essere esplicitata con chiarezza nella motivazione dell'ordinanza. In mancanza di tale unicità di intenti, resta applicabile il cumulo materiale, che deve anch'esso essere adeguatamente motivato.

Determinazione della sanzione

In caso di applicazione della nuova norma, quando la violazione delle disposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie si ripete per più periodi, la sanzione non deve più essere calcolata sommando le sanzioni previste per ciascuna omissione. Occorre invece applicare la sanzione più elevata, aumentabile fino alla misura del triplo, utilizzando la "tabella D" allegata alla delibera del Consiglio di amministrazione del 13 settembre 1982.

Effetti sui provvedimenti e abrogazione di precedenti istruzioni

La circolare dispone l'abrogazione del secondo capoverso di pagina 10 della circolare n. 71/1985, in quanto incompatibile con la nuova disciplina perché fondato sul cumulo materiale anche in presenza di illecito amministrativo continuato. Inoltre, precisa che il nuovo criterio di determinazione della sanzione si applica anche alle violazioni anteriori al 31 gennaio 1986, salvo il caso di sentenza passata in giudicato. Se le ordinanze-ingiunzioni sono già state emesse ma non ancora notificate, esse devono essere sostituite secondo i nuovi criteri e nuovamente notificate nella nuova stesura.

Punti principali

Modifica normativa e introduzione dell'illecito continuato

L'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, che converte con modificazioni il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, inserisce nuovi commi nell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La novità principale è l'introduzione della figura dell'illecito amministrativo continuato per più violazioni, anche commesse in tempi diversi, purché esecutive di un medesimo disegno in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Condizione per il cumulo giuridico

Per applicare il criterio del cumulo giuridico è indispensabile che nella reiterazione delle violazioni sia riconoscibile un unico disegno dell'agente. Tale circostanza deve risultare chiaramente motivata nell'ordinanza. Se manca l'unicità di intenti, si deve applicare il cumulo materiale, anch'esso da motivare adeguatamente nell'ordinanza.

Criterio di determinazione della sanzione

Quando si applica la nuova disciplina, la sanzione amministrativa non va più calcolata sommando le singole sanzioni relative a ciascuna omissione. Deve invece essere individuata la sanzione più elevata, aumentabile fino al triplo, utilizzando la tabella D allegata alla delibera del Consiglio di amministrazione del 13 settembre 1982.

Effetti retroattivi e limiti

Il nuovo criterio si applica anche alle violazioni commesse anteriormente al 31 gennaio 1986, data di entrata in vigore della legge di conversione, salvo che sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. La disposizione contenuta nel nuovo comma dell'art. 8 vale quindi anche per il passato, entro il limite del giudicato.

Abrogazione della precedente circolare n. 71/1985

Viene abrogato il secondo capoverso di pagina 10 della circolare n. 71/1985, perché prevedeva il cumulo materiale anche nei casi di illecito amministrativo continuato, in contrasto con la nuova disciplina legislativa.

Adeguamento delle ordinanze già emesse

Se le ordinanze-ingiunzioni sono già state emesse ma non ancora notificate, devono essere sostituite secondo i nuovi criteri e notificate nella nuova formulazione.

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