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Circolare

Circolare INAIL n. 50 del 07 agosto 1986

Regolamenti CEE sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità Economica Europea a decorrere dal 1° gennaio 1986.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dall’1 gennaio 1986, Spagna e Portogallo sono entrati nella C.E.E. e che, da tale data, ai lavoratori migranti interessati si applicano anche le disposizioni già richiamate dalla circolare INAIL n. 108/1973 e successive modifiche. Viene inoltre precisato che la precedente convenzione bilaterale Italia-Spagna del 30 ottobre 1979 è superata, salvo l’articolo 5 sulla trasferibilità delle prestazioni nello Stato di residenza. La circolare elenca quindi autorità, istituzioni competenti e organismi di collegamento per Spagna e Portogallo, distinguendo tra continente e regioni autonome, e dispone l’uso provvisorio dei formulari comunitari già in uso per gli altri Paesi europei fino alla pubblicazione di quelli relativi ai nuovi Stati membri.

Applicazione dei regolamenti C.E.E. alla Spagna e al Portogallo dal 1° gennaio 1986

Regolamenti C.E.E. sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti: adesione di Spagna e Portogallo

La circolare INAIL n. 50 del 7 agosto 1986 disciplina gli effetti dell’adesione di Spagna e Portogallo alla Comunità Economica Europea dal 1° gennaio 1986 in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Essa indica l’estensione delle regole comunitarie, il venir meno della precedente convenzione bilaterale Italia-Spagna, i riferimenti alle autorità e agli organismi competenti dei due Paesi e l’uso transitorio dei formulari comunitari.

Ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie

Dal 1° gennaio 1986 le disposizioni richiamate dalla circolare INAIL n. 108/1973 e dalle successive modifiche e integrazioni si applicano anche ai lavoratori migranti nel e dal Regno di Spagna e nella o dalla Repubblica portoghese. Per la Spagna l’applicazione comprende espressamente le Isole Canarie, Ceuta e Melilla; per il Portogallo comprende il continente e le Regioni autonome di Madera e delle Azzorre.

Effetti sulla convenzione bilaterale Italia-Spagna

Con la stessa decorrenza risulta superata la convenzione bilaterale Italia-Spagna del 30 ottobre 1979, già richiamata dalla circolare n. 49/1984. La circolare precisa che rimane in vigore solo l’articolo 5 della convenzione, relativo alla trasferibilità di tutte le prestazioni nello Stato di residenza dell’avente diritto senza limitazioni o restrizioni, anche nel caso in cui si tratti di un Paese terzo.

Autorità competenti, istituzioni competenti e organismi di collegamento

La circolare elenca i soggetti cui fare riferimento per l’applicazione delle disposizioni comunitarie.

Spagna

  • Autorità competente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
  • Istituzione competente: Instituto Nacional de Seguridad Social, Padre Damian 4 y 6, Madrid.
  • Organismo di collegamento: Instituto Nacional de Seguridad Social, Padre Damian 4 y 6, Madrid.

Portogallo continentale

  • Autorità competente: Ministro do Trabalho e Seguranga Social, Praça de Londres, Lisbona.
  • Istituzione competente: Caixa Nacional de Seguros de Doencas Profissionais, Av. Republica 35, Lisbona.
  • Organismo di collegamento: Departamento Relaçoes Internacionais e Convençoes de Seguranca Social, Rua da Junqueira 112, 1300 Lisbona.

Regione autonoma di Madera

  • Autorità competente: Secretario Regional dos Assuntos Sociais da Regiao Autonoma da Madeira, Funchal - Madeira.
  • Istituzione competente: Caixa Nacional de Seguros de Doencas Profissionais, Av. Republica 35, Lisbona.
  • Organismo di collegamento: Departamento Relaçoes Internacionais e Convençoes de Seguranca Social, Rua da Junqueira 112, 1300 Lisbona.

Regione autonoma delle Azzorre

  • Autorità competente: Secretario Regional dos Assuntos Sociais da Regiao Autonoma dos Acores, Angra do Heroismo, Acores.
  • Istituzione competente: Caixa Nacional de Seguros de Doencas Profissionais, Av. Republica 35, Lisbona.
  • Organismo di collegamento: Departamento Relaçoes Internacionais e Convençoes de Seguranca Social, Rua da Junqueira 112, 1300 Lisbona.

Formulari da utilizzare in via provvisoria

In attesa della pubblicazione dei formulari comunitari relativi ai nuovi Stati membri, per la Spagna e per il Portogallo devono essere utilizzati i formulari già in uso per gli altri Paesi europei.

Punti principali

Adesione di Spagna e Portogallo alla C.E.E.

Dal 1° gennaio 1986 la Spagna e il Portogallo sono entrati a far parte della Comunità Economica Europea. Da questa data le disposizioni richiamate dalla circolare INAIL n. 108/1973 e successive modifiche si applicano anche ai lavoratori migranti nel e dal Regno di Spagna e nella o dalla Repubblica portoghese, includendo per la Spagna le Isole Canarie, Ceuta e Melilla e per il Portogallo le Regioni autonome di Madera e delle Azzorre.

Rapporto con la convenzione bilaterale Italia-Spagna

Con la medesima decorrenza è superata la convenzione bilaterale Italia-Spagna del 30 ottobre 1979, richiamata dalla circolare n. 49/1984. Resta in vigore soltanto l’articolo 5, che prevede la trasferibilità di tutte le prestazioni nello Stato di residenza dell’avente diritto senza limitazioni o restrizioni, anche se si tratta di un Paese terzo.

Autorità, istituzioni competenti e organismi di collegamento

La circolare individua i soggetti competenti per la gestione delle pratiche. Per la Spagna, l’autorità competente è il Ministerio de Trabajo y Seguridad Social di Madrid, l’istituzione competente e l’organismo di collegamento sono l’Instituto Nacional de Seguridad Social, Padre Damian 4 y 6, Madrid. Per il Portogallo continentale l’autorità competente è il Ministro do Trabalho e Seguranga Social di Lisbona, l’istituzione competente è la Caixa Nacional de Seguros de Doencas Profissionais, Av. Republica 35, Lisbona, e l’organismo di collegamento è il Departamento Relaçoes Internacionais e Convençoes de Seguranca Social, Rua da Junqueira 112, 1300 Lisbona.

Specificità per Madera e Azzorre

Per la Regione autonoma di Madera l’autorità competente è il Secretario Regional dos Assuntos Sociais da Regiao Autonoma da Madeira, Funchal - Madeira; l’istituzione competente resta la Caixa Nacional de Seguros de Doencas Profissionais di Lisbona e l’organismo di collegamento il Departamento Relaçoes Internacionais e Convençoes de Seguranca Social di Lisbona. Per la Regione autonoma delle Azzorre l’autorità competente è il Secretario Regional dos Assuntos Sociais da Regiao Autonoma dos Acores, Angra do Heroismo, Acores; anche in questo caso l’istituzione competente e l’organismo di collegamento coincidono con quelli indicati per il Portogallo continentale.

Formulari comunitari provvisori

In attesa della pubblicazione dei formulari comunitari relativi ai nuovi Stati membri, per Spagna e Portogallo devono essere utilizzati i formulari già in uso per gli altri Paesi europei.

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