Prescrizioni del Garante n. 598 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un soggetto che chiedeva la deindicizzazione di alcuni articoli pubblicati da Dagospia e relativi a incarichi istituzionali ricoperti in passato. L'Autorità ha ritenuto infondata la richiesta di rimozione, valorizzando l'interesse pubblico alla conoscenza del percorso professionale di chi riveste tuttora un incarico pubblico. Ha però accertato la violazione dell'obbligo di riscontro alle istanze dell'interessato, poiché la testata non aveva risposto alle richieste di deindicizzazione né aveva adeguatamente motivato il diniego. Per tale motivo ha adottato nei confronti di Dagospia S.p.A. la misura dell'ammonimento.
Ammonimento a Dagospia S.p.A. per omesso riscontro a una richiesta di deindicizzazione di articoli giornalistici riferiti alla carriera istituzionale dell'interessato
Dagospia S.p.A. - richiesta di deindicizzazione di articoli su incarichi istituzionali e omesso riscontro all'interessato
Il provvedimento riguarda un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Dagospia S.p.A. per ottenere la deindicizzazione di articoli pubblicati online e riferiti a incarichi istituzionali e amministrativi assunti in passato dal reclamante. L'Autorità ha esaminato sia il merito della richiesta di deindicizzazione sia il comportamento del titolare rispetto agli obblighi di riscontro alle istanze dell'interessato.
Fatti e svolgimento del procedimento
L'interessato ha rappresentato che gli articoli di Dagospia contenevano informazioni risalenti nel tempo, relative a incarichi direttivi e di vertice amministrativo svolti in precedenza, ritenuti privi di connotazione politica ma potenzialmente idonei a generare una percezione errata di legami politici e a incidere sull'imparzialità richiesta dal ruolo attualmente svolto. Ha dunque chiesto la deindicizzazione dei contenuti, sostenendo che non vi fosse un interesse pubblico attuale.
Dagospia ha risposto sostenendo che i pezzi erano espressione del diritto di informazione, che le notizie provenivano da altre testate e che l'interesse pubblico alla conoscenza del percorso professionale di chi ricopre incarichi pubblici di rilievo fosse prevalente rispetto alla riservatezza dell'interessato. Ha inoltre qualificato la richiesta come manifestamente infondata e ha ritenuto di non dover soddisfare l'istanza.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati, tra gli altri:
- l'art. 12, parr. 3, 4 e 5, GDPR, in tema di riscontro alle richieste degli interessati;
- l'art. 17 GDPR, in particolare l'eccezione di cui all'art. 17, par. 3, lett. a), per i trattamenti necessari all'esercizio della libertà di espressione e di informazione;
- gli artt. 136 e ss. e l'art. 102, comma 2, lett. a), del Codice privacy, nonché l'art. 6 delle Regole deontologiche per il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;
- l'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per l'adozione dell'ammonimento;
- l'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, per l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.
Valutazione sulla richiesta di deindicizzazione
Il Garante ha ritenuto infondata la domanda di rimozione/deindicizzazione. Ha osservato che gli articoli contestati, pubblicati in un arco temporale esteso, ricostruivano in modo oggettivo il percorso professionale del reclamante all'interno delle istituzioni pubbliche e non contenevano elementi tali da far ritenere che ne derivasse un pregiudizio attuale alla funzione svolta.
L'Autorità ha valorizzato il fatto che l'interessato ricoprisse ancora un incarico pubblico e che, proprio per questo, vi fosse un interesse della collettività a conoscere il suo percorso professionale. In tale bilanciamento, non è stata ravvisata una rappresentazione superata o lesiva tale da giustificare la deindicizzazione richiesta.
Violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza nelle comunicazioni
Pur respingendo il reclamo sul punto principale, il Garante ha accertato una violazione autonoma degli obblighi di cui all'art. 12 GDPR. Dagospia non aveva fornito alcun riscontro alle richieste formulate dall'interessato prima del reclamo.
L'Autorità ha ribadito che il titolare del trattamento deve sempre rispondere all'interessato, anche quando ritenga la richiesta manifestamente infondata o eccessiva. In tal caso, deve comunicare il rifiuto e motivarlo, informando altresì l'interessato della possibilità di presentare reclamo all'autorità di controllo o ricorso giurisdizionale. Il titolare ha inoltre l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato della richiesta.
Il Garante ha quindi ritenuto che la condotta di Dagospia integrasse una violazione dell'art. 12, parr. 3 e 4, GDPR.
Provvedimenti adottati dal Garante
Sulla base delle valutazioni svolte, il Garante ha:
- dichiarato infondato il reclamo nella parte relativa alla deindicizzazione degli articoli;
- disposto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, l'ammonimento nei confronti di Dagospia S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi di riscontro e trasparenza;
- disposto l'annotazione delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità.
Implicazioni pratiche
Il provvedimento conferma che, in ambito giornalistico, la tutela dell'interessato non si traduce automaticamente nella cancellazione o deindicizzazione di contenuti veri e attinenti al percorso professionale di chi riveste o ha rivestito incarichi pubblici. Tuttavia, il titolare che riceve una richiesta di esercizio dei diritti deve comunque rispondere in modo espresso e tempestivo, anche per negarla, motivando il diniego e indicando gli strumenti di tutela disponibili.
Impugnazione
Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo
L'interessato ha chiesto al Garante di ordinare a Dagospia S.p.A. la deindicizzazione di alcuni articoli giornalistici che riportavano notizie sui suoi precedenti incarichi direttivi e istituzionali, ritenuti risalenti nel tempo e non più attuali.
Posizioni delle parti
Il reclamante ha sostenuto che tali articoli fossero idonei a generare una percezione fuorviante di legami politici e a pregiudicare l'imparzialità richiesta dal ruolo attualmente svolto. Dagospia ha invece ritenuto la richiesta infondata, affermando che gli articoli erano espressione del diritto di cronaca e che l'interesse pubblico alla conoscenza del percorso professionale dell'interessato prevalesse sulla sua riservatezza.
Valutazione sul diritto alla deindicizzazione
Il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di deindicizzazione: gli articoli descrivevano in modo oggettivo il percorso professionale del reclamante nelle istituzioni pubbliche e l'interessato svolge tuttora un incarico pubblico. Perciò la conoscibilità di tali informazioni è stata giudicata di interesse per la collettività.
Violazione dell'obbligo di riscontro
L'Autorità ha accertato che la società editrice non aveva fornito alcun riscontro alle richieste formulate prima del reclamo. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 12 GDPR, il titolare deve sempre rispondere all'interessato, anche quando ritenga la richiesta manifestamente infondata, indicando i motivi del diniego e le possibilità di tutela.
Provvedimento finale
Pur dichiarando infondato il reclamo quanto alla deindicizzazione, il Garante ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 12, parr. 3 e 4, GDPR e ha disposto l'ammonimento nei confronti di Dagospia S.p.A., oltre all'annotazione nel registro interno dell'Autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 613 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 590 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 587 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 586 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Prescrizioni del Garante n. 612 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 593 del 09/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →