L.R. Veneto 12/2024
Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Veneto le procedure di VAS, VIA, VINCA e AIA, definendo competenze di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, organi tecnici, sanzioni e regolamenti attuativi. Molte disposizioni operative entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione dei regolamenti regionali previsti entro 150 giorni dal BUR; alcune norme transitorie sono immediate.
Disciplina regionale di VAS, VIA, VINCA e AIA nel Veneto
Disciplina regionale di VAS, VIA, VINCA e AIA nel Veneto
La legge regionale del Veneto riordina in un testo unico le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e autorizzazione integrata ambientale. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e si coordina con normativa europea e statale, in particolare con il decreto legislativo n. 152/2006.
Ambito, finalità e principi generali
La legge disciplina, nei rispettivi capi, VAS, VIA, VINCA e AIA, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale. Le finalità generali riguardano la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente, l’uso accorto delle risorse naturali, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, la tutela della salute e la qualità della vita. Le disposizioni si conformano ai principi del diritto UE, della Costituzione, dello Statuto del Veneto, del Testo Unico Ambiente e, per quanto compatibile, della legge n. 241/1990.
VAS: oggetto, competenze e organo regionale
La disciplina regionale sulla VAS rinvia alle definizioni, finalità e oggetto stabiliti dal Testo Unico Ambiente. Sono assoggettati a VAS i piani e programmi, e le loro modifiche, di competenza della Regione o degli enti locali, nei casi previsti dal TUA. In sede regionale, la Commissione regionale VAS è l’autorità competente per il provvedimento di verifica di assoggettabilità e per il parere motivato.
VAS: Commissione regionale e supporto istruttorio
La Commissione regionale VAS è istituita con decreto del Presidente della Giunta e comprende i direttori regionali competenti in materia di VAS, ambiente e pianificazione territoriale, o loro delegati. L’istruttoria è svolta dalla direzione regionale competente, che può avvalersi di altre strutture regionali in relazione al piano o programma esaminato. Per piani o programmi di particolare complessità è possibile incaricare consulenti esterni, selezionati tramite indagine di mercato o elenco regionale formato con procedura comparativa.
VAS: regolamenti attuativi
La Giunta regionale deve approvare e pubblicare regolamenti attuativi entro 150 giorni dalla pubblicazione della legge nel BUR, sentita la commissione consiliare competente. I regolamenti possono disciplinare modalità ulteriori, compatibili con il TUA, per l’individuazione degli strumenti da sottoporre a VAS, criteri applicativi, semplificazioni, oneri a carico dei privati e il riordino della disciplina previgente. Le successive modifiche regolamentari seguono un procedimento semplificato, salvo correzioni formali o errori materiali.
VIA: oggetto, competenze e riparto territoriale
La disciplina regionale sulla VIA rinvia alle finalità, alla definizione e all’oggetto del TUA. La ripartizione delle competenze è fissata nell’Allegato A. La Regione è competente, anche previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA, per i progetti individuati nell’allegato, per gli impianti di piano del Piano regionale rifiuti, per i progetti con impatti interprovinciali o transfrontalieri, per quelli di preminente interesse regionale e per i casi di competenza statale nei quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale. Province e Città metropolitana di Venezia sono competenti per i progetti loro assegnati nell’Allegato A.
VIA: Comitato tecnico regionale e comitati provinciali
Il Comitato tecnico regionale VIA è l’organo tecnico-istruttorio che valuta la compatibilità ambientale dei progetti. È composto da professionalità in materia di ambiente, pianificazione, beni culturali, infrastrutture, biodiversità, assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, salute, inquinamento acustico, impianti industriali, rischi di incidenti e interventi idraulici. Il Presidente della Giunta lo istituisce con decreto. Il comitato può avvalersi di consulenti esterni e costituisce gruppi istruttori, sempre integrati da ARPAV.
Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia istituiscono il proprio Comitato tecnico VIA, assicurando la presenza di ARPAV e di esperti nelle materie tecniche indicate dalla legge, e disciplinano autonomamente funzionamento, nomina dei componenti e struttura organizzativa.
VIA: controlli, monitoraggio e sanzioni
L’autorità competente svolge i controlli sul rispetto delle condizioni ambientali dei provvedimenti di VIA secondo il TUA. Le sanzioni seguono l’articolo 29 del TUA e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie compete al soggetto individuato dall’autorità competente. La legge prevede inoltre l’adozione di regolamenti attuativi su indirizzi procedurali, partecipazione regionale alle VIA statali, monitoraggio, controlli, oneri istruttori, semplificazioni, consultazione del pubblico, coordinamento con autorizzazioni regionali e locali, archivio informatico dei progetti e riordino della normativa vigente.
VINCA: oggetto, competenze e deleghe
La VINCA è disciplinata in coerenza con la direttiva Habitat, con il DPR n. 357/1997 e con le Linee Guida Nazionali VINCA. La Regione è autorità competente salvo i casi di competenza già attribuiti ai Comuni o delegati. Le funzioni possono essere delegate a Province, Città metropolitana di Venezia, Comuni e forme associative tra enti locali, se dotati dei requisiti tecnico-scientifici richiesti, nonché ad ARPAV e Veneto Agricoltura per specifici siti Natura 2000 individuati dalla Giunta regionale. In mancanza dei requisiti, possono subentrare i gestori dei siti Natura 2000 e, per i territori interessati, i gestori di parchi e riserve naturali. La Regione coordina e verifica l’esercizio delle deleghe.
VINCA: sanzioni e disciplina attuativa
È prevista una sanzione amministrativa da 3.000 a 10.000 euro per chi realizza piani, programmi, progetti, interventi o attività senza VINCA preventiva, e da 1.500 a 5.000 euro per difformità dalla VINCA; per violazioni minori le sanzioni sono ridotte a un quinto del minimo. Restano ferme le sanzioni penali e le ulteriori disposizioni del TUA. Le autorità delegate devono trasmettere annualmente un rapporto sulle infrazioni e sanzioni alla Regione. Anche per la VINCA la Giunta deve emanare regolamenti entro 150 giorni, con disciplina di criteri progressivi di valutazione, verifica dei requisiti delle autorità delegate, coordinamento, oneri, sanzioni e riordino della normativa previgente.
Piani di gestione Natura 2000
È fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 24/2012 in materia di obblighi europei della Regione Veneto e di attuazione della direttiva Habitat e della normativa correlata sui siti Natura 2000.
AIA: oggetto, competenze e controlli sugli impianti
La disciplina regionale dell’AIA rinvia alle finalità, definizione e oggetto del TUA. In sede regionale sono sottoposti ad AIA i progetti dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del TUA non ricompresi anche nell’Allegato XII e le loro modifiche sostanziali. La Regione è competente per i progetti individuati nell’Allegato B, per gli impianti di piano del Piano regionale rifiuti e per gli impianti provinciali o della Città metropolitana con localizzazione o impatti interprovinciali, interregionali o transfrontalieri. Province e Città metropolitana sono competenti per i casi loro attribuiti dall’Allegato B.
Per gli impianti di gestione dei rifiuti, Province e Città metropolitana svolgono anche funzioni di verifica e controllo preventivo, con l’ausilio di ARPAV, secondo le procedure fissate nei regolamenti.
AIA: misure in caso di violazioni e regolamenti attuativi
Se le Province o la Città metropolitana accertano violazioni delle prescrizioni AIA, dispongono la diffida e, in caso di imminente e irreparabile danno ambientale, la sospensione temporanea dell’attività, informando l’autorità regionale, che deve pronunciarsi entro dieci giorni e può adottare le ulteriori misure previste dal TUA. In caso di inosservanza delle prescrizioni o di esercizio senza autorizzazione, si applicano le sanzioni del TUA.
La Giunta regionale deve approvare entro 150 giorni i regolamenti attuativi su indirizzi di coordinamento, partecipazione regionale alle procedure statali, criteri per individuare l’autorità competente nei siti con pluralità di attività, modulistica, tariffe istruttorie e di controllo e riordino della disciplina previgente.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Le Province e la Città metropolitana adeguano il proprio ordinamento ove necessario. Gli organi tecnici regionali e provinciali già esistenti continuano a operare fino alla loro nuova istituzione e comunque fino alla conclusione delle procedure previste. I procedimenti di VAS, VIA, VINCA e AIA già avviati prima dell’entrata in vigore dei regolamenti attuativi si concludono secondo la normativa previgente.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi; fanno eccezione le norme transitorie, le disposizioni sui termini e sulle procedure per i regolamenti e quelle sulla costituzione degli organi tecnici, che sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione della legge nel BUR.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate numerose disposizioni regionali precedenti, tra cui la legge regionale n. 4/2016 in materia di valutazione ambientale e AIA, oltre a varie norme sparse su ambiente, territorio e ordinamento regionale. È inoltre aggiornato un rinvio nella legge regionale n. 33/1985, sostituendo il riferimento al previgente articolo 5-bis con la disciplina in materia di AIA.
Aspetti finanziari
La legge reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti da consulenze e funzionamento degli organi tecnici nei bilanci 2024-2026. Prevede inoltre che le entrate derivanti da oneri istruttori, tariffe e sanzioni in materia di VIA, VINCA e AIA siano iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio regionali.
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