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Legge

L.R. Veneto 13/2024

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".

Normativa regionaleL.R. Veneto 13/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 13/2024 aggiorna la disciplina su turismo e agriturismo introducendo e coordinando i codici identificativi regionali (CIR) e nazionali (CIN) per strutture ricettive, locazioni brevi e attività di ospitalità. La Giunta dovrà disciplinare con regolamento rilascio ed esposizione dei codici, in conformità al D.L. 145/2023. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Codici identificativi regionali e nazionali per strutture ricettive, locazioni turistiche e attività di ospitalità agrituristica in Veneto

Codici identificativi per strutture ricettive, locazioni turistiche e ospitalità agrituristica

La legge regionale del Veneto n. 13 del 18 giugno 2024 interviene su due testi normativi regionali in materia turistica e agrituristica per adeguare la disciplina ai codici identificativi regionale e nazionale (CIR e CIN). L’obiettivo è uniformare gli obblighi di identificazione delle strutture e delle attività di ospitalità alle previsioni del decreto-legge n. 145 del 2023.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

L’intervento riguarda:

  • le strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
  • gli alloggi dati in locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017;
  • le aziende che esercitano attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.

Per quanto riguarda la disciplina della locazione turistica, vengono ricompresi anche gli alloggi dati in locazione breve, ai fini dell’applicazione delle regole regionali sul codice identificativo.

Strutture ricettive e locazioni turistiche: disciplina del CIR e del CIN

Per le strutture ricettive e per le locazioni turistiche la legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di disciplinare, con regolamento adottato ai sensi dello Statuto del Veneto:

  • le modalità di rilascio del codice identificativo regionale (CIR), necessario per ottenere il codice identificativo nazionale (CIN);
  • le modalità di esposizione del CIN dell’alloggio o della struttura;
  • l’adeguamento alla disciplina statale contenuta nell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito dalla legge n. 191 del 2023 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica all’articolo 27 della legge turistica regionale estende inoltre la nozione rilevante anche alle case e appartamenti per vacanze e alle unità con servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali durante il soggiorno, quando riconducibili ai contratti previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale e altre attività di ospitalità

Con una nuova disposizione inserita nella legge regionale n. 28 del 2012, la Giunta regionale è chiamata a disciplinare anche per le aziende che esercitano attività di ospitalità:

  • il rilascio del CIR necessario per acquisire il CIN;
  • l’esposizione del CIN;
  • l’applicazione della disciplina alle strutture che operano in alloggi e in spazi aperti, secondo le previsioni regionali vigenti.

Anche in questo caso il rinvio è all’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023 e successive modificazioni.

Interventi di coordinamento e abrogazioni

La legge interviene anche sull’articolo 27-bis della legge regionale n. 11 del 2013:

  • inserendo espressamente tra gli alloggi rilevanti anche quelli dati in locazione breve;
  • sostituendo il comma che affida alla Giunta la disciplina del CIR e del CIN;
  • abrogando il comma 9 e le lettere d) ed e) del comma 10.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, con utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Testo integrale

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