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Legge

L.R. Veneto 15/2024

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" di semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Normativa regionaleL.R. Veneto 15/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 15/2024 modifica la disciplina del commercio su aree pubbliche, spostando l’attività itinerante dal regime autorizzatorio alla SCIA al SUAP, con controlli e decadenza del titolo in caso di esito negativo non regolarizzato entro 120 giorni. Le autorizzazioni itineranti già rilasciate restano valide. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del 5 luglio 2024.

Semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel Veneto

Semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

La legge regionale del Veneto n. 15 del 2 luglio 2024 interviene sulla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 per semplificare l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. La riforma ridefinisce il regime amministrativo dell’attività, rafforza i controlli e coordina la disciplina del subingresso e della decadenza del titolo.

Nuovo regime abilitativo per il commercio itinerante

La modifica principale consiste nel passaggio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante a un regime di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al Comune in cui l’operatore intende esercitare. La SCIA va trasmessa contestualmente alla comunicazione unica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), secondo le modalità del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e nel quadro dell’articolo 9 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7.

Viene inoltre sostituito il riferimento all’“autorizzazione” con quello di “abilitazione”, così da allineare il lessico della legge al nuovo impianto semplificato.

Controlli sulle SCIA e verifiche dei requisiti

La legge estende espressamente le verifiche amministrative anche alle SCIA presentate per l’attività itinerante. Le imprese che presentano la SCIA rientrano quindi nell’ambito dei controlli previsti dalla disciplina regionale, insieme ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

L’effetto pratico è che i controlli sui requisiti e sulle condizioni per operare non riguardano più solo i casi di autorizzazione, ma anche quelli in cui l’attività è avviata tramite segnalazione.

Decadenza del titolo abilitativo

È introdotta una specifica causa di decadenza del titolo abilitativo: se la verifica prevista dall’articolo 4-bis, comma 3, ha esito negativo e non interviene la regolarizzazione entro 120 giorni, il titolo decade.

La disciplina della revoca e sospensione delle autorizzazioni viene inoltre aggiornata nella rubrica dell’articolo 5, che ora menziona anche la decadenza del titolo abilitativo.

Subingresso nei titoli abilitativi

La disciplina del subingresso viene adeguata al nuovo sistema terminologico e sostanziale. Il riferimento non è più limitato alle autorizzazioni in senso tradizionale, ma comprende i titoli abilitativi relativi al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Anche in questa parte della legge viene sostituito il termine “autorizzazione” con “abilitazione”, coerentemente con la riforma del regime di accesso e prosecuzione dell’attività.

Regime transitorio

Le autorizzazioni già rilasciate per l’esercizio del commercio in forma itinerante e ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge conservano validità ed efficacia. La riforma, quindi, non incide retroattivamente sui titoli già in essere.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; essendo pubblicata il 5 luglio 2024, l’efficacia decorre dal 6 luglio 2024.

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